§ 1.4.B40 – Regolamento 26 gennaio 2005, n. 115.
Regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/01/2005
Numero:115


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 1.4.B40 – Regolamento 26 gennaio 2005, n. 115.

Regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi.

(G.U.U.E. 27 gennaio 2005, n. L 24).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Tenuto conto della situazione attuale dei mercati cerealicoli, è opportuno indire per il frumento tenero una gara avente a oggetto la restituzione all’esportazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all’esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali.

     (2) Le modalità d’applicazione della procedura di gara per la fissazione della restituzione all’esportazione sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 1501/95. Fra gli impegni legati all’aggiudicazione vi è l’obbligo di presentare una domanda di titolo d’esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l’importo di tale cauzione.

     (3) È necessario prevedere un periodo di validità specifica per i titoli rilasciati nell’ambito della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2004/2005.

     (4) Per garantire un trattamento uguale a tutti gli interessati, è necessario disporre che il periodo di validità dei titoli rilasciati sia identico.

     (5) Per evitare reimportazioni, è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate ad alcuni paesi terzi.

     (6) Il corretto svolgimento di una procedura di gara per l’esportazione esige di prevedere una quantità minima, come pure il termine e la forma della trasmissione delle offerte ai servizi competenti.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È indetta una gara per la restituzione all’esportazione, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

     2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania, di Serbia e Montenegro (*), e della Svizzera [1].

     3. La gara rimane aperta fino al 23 giugno 2005. Durante tale periodo, si procede a gare settimanali per le quali le quantità e le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

     In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 3 febbraio 2005.

 

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.

 

     Art. 2.

     Un’offerta è valida soltanto se ha ad oggetto una quantità di almeno 1 000 tonnellate.

 

     Art. 3.

     La cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.

 

     Art. 4.

     1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno della presentazione dell’offerta.

     2. I titoli di esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le offerte presentate al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle stesse, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell’allegato. In caso di assenza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma. Per il termine ultimo di presentazione delle offerte si applica l’ora del Belgio.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Modulo (*)

GARA SETTIMANALE PER LA RESTITUZIONE ALL’ESPORTAZIONE

DI FRUMENTO TENERO VERSO ALCUNI PAESI TERZI

[Regolamento (CE) n. 115/2005]

 

(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)

 

1

2

3

Numero d’ordine

Quantità in tonnellate

Importo della restituzione all’esportazione in EUR/t

1

 

 

2

 

 

3

 

 

ecc.

 

 

 

Da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-eu@cec.eu.int

(*) Da trasmettere alla DG AGRI (C/1).


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 228/2005.