§ 1.4.A76 – Regolamento 8 dicembre 2004, n. 2095.
Regolamento (CE) n. 2095/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:08/12/2004
Numero:2095


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.4.A76 – Regolamento 8 dicembre 2004, n. 2095.

Regolamento (CE) n. 2095/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere.

(G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 362).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni. In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, i riferimenti a questi paesi devono essere soppressi.

     (2) Il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, prevede l’apertura da parte della Bulgaria di un nuovo contingente tariffario all’importazione di latte in polvere originario della Comunità. L’accesso a tale contingente è limitato ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all’esportazione. Al fine di evitare speculazioni e di garantire il rispetto della suddetta concessione, che dovrebbe entrare in vigore prima della scadenza del termine di validità dei titoli di esportazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari, è opportuno escludere la Bulgaria dalle destinazioni che possono beneficiare di una restituzione all’esportazione nel quadro della gara permanente per il latte scremato in polvere prevista da detto regolamento.

     (3) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione:

     a) burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui ai codici dei prodotti ex 0405 10 19 9500 ed ex 0405 10 19 9700;

     b) butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 kg, di cui al codice del prodotto ex 0405 90 10 9000.

     I prodotti menzionati al primo comma sono destinati all’esportazione verso le seguenti destinazioni:

     — Russia (codice della destinazione 075),

     — tutte le altre destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.».

 

          Art. 2.

     All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.