Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 24/08/2004 |
Numero: | 1499 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.904 – Regolamento 24 agosto 2004, n. 1499.
Regolamento (CE) n. 1499/2004 della Commissione relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Belgio.
(G.U.U.E. 25 agosto 2004, n. L 275).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) A causa dell’insorgenza dell’influenza aviaria in alcune regioni produttrici in Belgio, con
(2) Le restrizioni alla libera circolazione delle uova da cova, derivanti dall’applicazione delle misure veterinarie, rischiavano di perturbare seriamente il mercato delle uova da cova in Belgio. Le autorità belghe hanno adottato misure di sostegno al mercato applicabili per la durata strettamente necessaria e limitate alle uova da cova. Tali misure prevedevano la possibilità di utilizzare, per la trasformazione in ovoprodotti, le uova da cova per le quali non era più possibile l’incubazione.
(3) Dette misure hanno avuto un effetto positivo sul mercato delle uova da cova e delle uova in generale. Appare pertanto giustificato assimilarle a provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e concedere un aiuto che consenta di compensare una parte delle perdite economiche causate dall’utilizzo delle uova da cova per la trasformazione in ovoprodotti.
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. L’utilizzo per la trasformazione delle uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19, effettuata tra il 16 aprile e il 13 giugno 2003 e decisa dalle autorità belghe in seguito all’applicazione della
2. A titolo della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione pari a
— 0,097 EUR/uovo da cova, linea genetica «pollo da carne», per un numero totale massimo di 5 372 000 unità;
— 0,081 EUR/uovo da cova, linea genetica «da deposizione», per un numero totale massimo di 314 000 unità;
— 0,265 EUR/uovo da cova, linea genetica «riproduttori», per un numero totale massimo di 99 000 unità.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[1] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del