§ 1.4.903 – Regolamento 23 agosto 2004, n. 1493.
Regolamento (CE) n. 1493/2004 della Commissione che fissa misure transitorie da adottarsi in esito all'adesione di Cipro, della Repubblica [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:23/08/2004
Numero:1493


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.903 – Regolamento 23 agosto 2004, n. 1493.

Regolamento (CE) n. 1493/2004 della Commissione che fissa misure transitorie da adottarsi in esito all'adesione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia quanto alle modalità di versamento delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattieri o ovoprodotti, a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.

(G.U.U.E. 24 agosto 2004, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare all'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo dispone che, perché una restituzione sia versata per prodotti quali enunciati all'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, o all'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione e immissione sul mercato degli ovoprodotti, o figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000, essi devono essere stati preparati a norma delle prescrizioni di tali direttive e recare il bollo sanitario richiesto.

     (2) La decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») fissa misure transitorie al fine di facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. A norma dell'articolo 3 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 31 agosto 2004 gli scambi dei prodotti lattieri o ovoprodotti ottenuti in stabilimenti dei nuovi Stati membri, autorizzati per l'esportazione nella Comunità prima della data di adesione, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione e siano accompagnati da un documento che certifichi che essi sono stati prodotti conformemente alla decisione 2004/280/CE.

     (3) Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 1520/2000 e far sì che i prodotti conformi all'articolo 3 della decisione 2004/280/CE e autorizzati all'immissione in commercio per il periodo 1° maggio-31 agosto 2004 beneficino di restituzioni all'esportazione.

     (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non enunciati nell'allegato I del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1520/2000, i prodotti ottenuti prima dalla data di adesione in stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, autorizzati all'esportazione verso la Comunità prima della data di adesione ed esportati dalla Comunità nel periodo compreso tra la data di adesione e il 31 agosto 2004 possono essere oggetto di restituzioni all'esportazione, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2004/280/CE.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

     Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fino al 31 agosto 2004.