§ 1.4.694 – Regolamento 24 marzo 2004, n. 543.
Regolamento (CE) n. 543/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:24/03/2004
Numero:543


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.694 – Regolamento 24 marzo 2004, n. 543.

Regolamento (CE) n. 543/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo.

(G.U.U.E. 25 marzo 2004, n. L 87).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, instaurano un sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione applicabile alle esportazioni effettuate durante il periodo di validità del titolo di restituzione. In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata, il tasso di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata, il tasso di restituzione in vigore il giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato a un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione.

     (2) Tuttavia, dal momento che i tassi di restituzione per il latte, i cereali e il riso possono essere fissati o modificati di giovedì, potrebbe sussistere il rischio che le domande di fissazione anticipata per tali prodotti siano introdotte per ragioni speculative, qualora, deposte di giovedì, si considerino effettivamente introdotte lo stesso giorno. Al fine di ridurre tale rischio, occorre fare in modo che una domanda di fissazione anticipata presentata di giovedì sia considerata come introdotta il giorno lavorativo successivo.

     (3) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, dispone che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme di tale disposizione, occorre precisare nel regolamento (CE) n. 1520/2000 che, per beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all'articolo 1 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, o all'articolo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti e figuranti all'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000, devono essere stati preparati conformemente alle prescrizioni di tali direttive e recare il marchio sanitario richiesto.

     (4) Dal momento che taluni operatori possono, nella pratica, aver bisogno di tempo per adottare le necessarie disposizioni affinché il marchio sanitario richiesto sia apposto sull'imballaggio dei loro prodotti, tale prescrizione entrerà in vigore solo dopo il 15 aprile 2004.

     (5) Pertanto il regolamento (CE) 1520/2000 va modificato di conseguenza.

     (6) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

     1) L'articolo 5, paragrafo 2, secondo capoverso, è sostituito dal seguente testo:

     «In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata del tasso della restituzione, il tasso in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata è applicato ad un'esportazione da effettuarsi dopo tale data, durante il periodo di validità del titolo di restituzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2. Tuttavia, le domande di fissazione anticipata introdotte di giovedì vanno considerate presentate il giorno lavorativo successivo.»

     2) L'articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

     «2. L'interessato può chiedere la fissazione anticipata dei tassi di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda. In questo caso, la fissazione anticipata concerne tutti i tassi di restituzione applicabili. La domanda unica di fissazione anticipata, soggetta alle condizioni di cui all'allegato F, può essere presentata contemporaneamente alla domanda del titolo di restituzione o dal giorno dell'attribuzione del titolo di restituzione ed entro l'ultimo giorno di validità del medesimo.

     La fissazione anticipata non è applicabile alle esportazioni effettuate prima della data della domanda.

     In deroga al primo capoverso e qualora le domande corrispondenti riguardino richieste di fissazione anticipata dei tassi di restituzione, le domande introdotte di giovedì saranno considerate come presentate il giorno lavorativo successivo.»

     3) All'articolo 16, viene aggiunto il seguente paragrafo 10:

     «10. Affinché sia concessa la restituzione per merci di cui ai codici da NC 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 e 2105 00 99, tali merci devono rispondere alle prescrizioni della direttiva 92/ 46/CEE, vale a dire essere state preparate in uno stabilimento autorizzato ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, punto A, della stessa direttiva.

     Affinché sia concessa la restituzione per merci di cui ai codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90, tali merci devono risultare conformi alle disposizioni enunciate nel capitolo XI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punto 3, si applica a partire dal 15 aprile 2004.