Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 26/01/2004 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.595 – Regolamento 26 gennaio 2004, n. 130.
Regolamento (CE) n. 130/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1518/2003, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine.
(G.U.U.E. 27 gennaio 2004, n. L 19).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il mercato delle carni suine versa in una situazione difficile ed è opportuno sostenerlo mediante la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del codice NC 0203.
(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1518/ 2003 della Commissione fissa la durata della validità dei titoli d'esportazione a 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, al fine di alleviare rapidamente la situazione del mercato e consentire un miglioramento del livello dei prezzi di mercato, occorre incoraggiare gli operatori ad accelerare le operazioni relative alle importazioni che beneficiano di restituzioni. È necessario pertanto stabilire un periodo di validità più breve per i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito di detta misura.
(3) Tenuto conto dell'aumento delle restituzioni rispetto alle situazioni precedenti, è opportuno adeguare l'importo delle garanzie fissate dall'allegato I del
(4) Occorre pertanto modificare il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il
a) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il comma seguente: «Tuttavia, per i prodotti del codice NC 0203, i titoli d'esportazione rilasciati nel febbraio 2004 sono validi solamente fino al termine del secondo mese successivo a quello del rilascio e quelli rilasciati nel marzo 2004 sono validi solo fino al termine del mese successivo a quello del rilascio.»;
b) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a partire dal 27 gennaio 2004.
ALLEGATO
(Omissis)