§ 1.3.148 – Regolamento 10 giugno 2004, n. 1091.
Regolamento (CE) n. 1091/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 549/2000 che fissa i centri d’intervento del riso.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:10/06/2004
Numero:1091


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.3.148 – Regolamento 10 giugno 2004, n. 1091.

Regolamento (CE) n. 1091/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 549/2000 che fissa i centri dintervento del riso.

(G.U.U.E. 11 giugno 2004, n. L 209).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     viste le regole generali dell'organizzazione comune del mercato del riso stabilite dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, in particolare l’articolo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione, che fissa i centri d’intervento del riso, deve includere l’indicazione relativa ai centri d’intervento del riso dell’Ungheria, unica produttrice di riso fra i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1° maggio 2004. L’indicazione in questione deve includere i centri d’intervento del riso ungherese per l’attuazione dell’intervento a decorrere dal 10 maggio 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione.

     (2) L’Ungheria ha designato due centri d’intervento del riso per l’intervento sul mercato del riso.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 549/2000 della Commissione, in cui figurano le regioni produttrici di riso ed i centri d’intervento, è così modificato:

     Viene aggiunta l’Ungheria come punto 6 nel seguente modo:

 

«6. UNGHERIA

Regione

Centro d’intervento

Grande pianura settentrionale

Karcag

Grande pianura meridionale

Szarvas»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2004.