§ 1.3.23 - Direttiva 15 maggio 1973, n. 131.
Direttiva (CEE) n. 73/131 del Consiglio concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:15/05/1973
Numero:131


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.3.23 - Direttiva 15 maggio 1973, n. 131.

Direttiva (CEE) n. 73/131 del Consiglio concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.

(G.U.C.E. 9 giugno 1973, n. L 153).

 

Art. 1. [1]

     Il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è calcolato per ettaro di superficie agricola necessaria alla produzione di carni bovine e ovine in un'azienda il cui piano di sviluppo prevede che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.

     L'importo del premio è, al massimo, di:

     - 48 unità di conto per ettaro, nel limite di 4800 unità di conto per azienda, per il primo anno,

     - 32,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 3250 unità di conto per azienda, per il secondo anno,

     - 16,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 1650 unità di conto per azienda, per il terzo anno.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della direttiva (CEE) n. 78/1017.