Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.3 strutture agricole |
Data: | 15/05/1973 |
Numero: | 131 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
§ 1.3.23 - Direttiva 15 maggio 1973, n. 131.
Direttiva (CEE) n. 73/131 del Consiglio concernente il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole.
(G.U.C.E. 9 giugno 1973, n. L 153).
Il premio d'orientamento di cui all'articolo 10 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole è calcolato per ettaro di superficie agricola necessaria alla produzione di carni bovine e ovine in un'azienda il cui piano di sviluppo prevede che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50% del complesso delle vendite effettuate dall'azienda.
L'importo del premio è, al massimo, di:
- 48 unità di conto per ettaro, nel limite di 4800 unità di conto per azienda, per il primo anno,
- 32,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 3250 unità di conto per azienda, per il secondo anno,
- 16,5 unità di conto per ettaro, nel limite di 1650 unità di conto per azienda, per il terzo anno.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della direttiva (CEE) n. 78/1017.