Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog) |
Data: | 23/10/2001 |
Numero: | 2136 |
§ 1.2.62 – Regolamento 23 ottobre 2001, n. 2136.
Regolamento (CE) n. 2136/2001 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia.
(G.U.C.E. 1 novembre 2001, n. L 288).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia. L'articolo 4 di tale regolamento prevede che la partecipazione finanziaria della Comunità sia concessa per anno civile, per un periodo di cinque anni consecutivi a partire dal 1997, entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dall'autorità di bilancio nel quadro delle prospettive finanziarie.
(2) La Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione del regolamento (CE) n. 723/97 nel periodo dal 1997 al 2000. Viste le relazioni di valutazione comunicate dagli Stati membri e considerata l'efficacia dei programmi realizzati, a parere della Commissione è opportuno che gli Stati membri continuino a ricevere un'assistenza finanziaria per l'attuazione dei programmi previsti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97.
(3) Tenuto conto, in particolare, che il
(4) È quindi opportuno prolungare di due anni il periodo durante il quale può essere concessa la partecipazione finanziaria della Comunità.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 723/97,
ha adottato il presente regolamento:
Art. 1.
Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue:
1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 4, paragrafo 1, prima frase, i termini "cinque anni consecutivi" sono sostituiti dai termini (Omissis).
3) All'articolo 5 è soppresso l'ultimo trattino.
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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