| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 40. Energia | 
| Capitolo: | 40.2 energia elettrica | 
| Data: | 25/11/1996 | 
| Numero: | 626 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Marcatura CE. | 
| Art. 2. Modalità di apposizione della marcatura. | 
| Art. 3. Individuazione degli organismi di normalizzazione. | 
| Art. 4. Controlli e sanzioni. | 
| Art. 5. Disposizioni transitorie. | 
| Art. 6. Adempimenti per la marcatura CE. | 
§ 40.2.47 - D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626. [1]
Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.
(G.U. 14 dicembre 1996, n. 293).
Art. 1. Marcatura CE.
				     1. L'articolo 6 della 
(Omissis).
Art. 2. Modalità di apposizione della marcatura.
				     1. L'articolo 7 della 
(Omissis).
Art. 3. Individuazione degli organismi di normalizzazione.
				     1. L'articolo 8 della 
(Omissis).
				     2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo 8 della 
Art. 4. Controlli e sanzioni.
				     1. L'articolo 9 della 
(Omissis).
Art. 5. Disposizioni transitorie.
				     1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla 
2. [2].
Art. 6. Adempimenti per la marcatura CE.
				     1. Nell'allegato alla 
				     2. Nell'allegato I alla 
				     3. Di seguito all'allegato I della 
(Omissis).
				[1] Abrogato dall'art. 19 del 
				[2] Comma abrogato dall'art. 1 del