Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 10/09/1982 |
Numero: | 872 |
Sommario |
Art. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per "contatori di energia elettrica" si intendono i contatori a induzione, di uso corrente, a collegamento diretto, nuovi, a tariffa semplice o a [...] |
Art. 2. Ai contatori di energia elettrica, di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina sancita dal decreto che attua la direttiva n. 71/316/CEE, per quanto [...] |
Art. 3. Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori di energia elettrica devono essere corrisposti i diritti di cui all'allegato 2 del presente decreto. |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 40.2.40 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 872. [1]
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/891 relativa ai contatori di energia elettrica.
(G.U. 27 novembre 1982, n. 327, S.O.).
Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per "contatori di energia elettrica" si intendono i contatori a induzione, di uso corrente, a collegamento diretto, nuovi, a tariffa semplice o a tariffe multiple, destinati alla misurazione della energia elettrica attiva in corrente alternata monofase e polifase, della frequenza di 50 Hz.
Ai contatori di energia elettrica, di cui all'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina sancita dal decreto che attua la
Il controllo CEE dei contatori di energia elettrica comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE ed è attuato secondo le modalità fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato 1 del presente decreto.
Per l'approvazione CEE del modello e per la verificazione prima CEE dei contatori di energia elettrica devono essere corrisposti i diritti di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati 1 e 2
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 21 del