§ 40.2.26 - L. 1 luglio 1966, n. 509.
Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:01/07/1966
Numero:509


Sommario
Art. 1.      Per le imprese elettriche di cui è stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali è stato [...]
Art. 2.      Per le imprese di cui all'articolo precedente per le quali siano state già corrisposte delle semestralità a norma del terzo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo [...]
Art. 3.      La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, può essere effettuata fra l'E.N.E.L. ed i titolari delle [...]
Art. 4.      In tutti i casi di contestazione relativa all'indennizzo dovuto per il trasferimento delle imprese all'E.N.E.L. ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della legge 27 giugno 1964, n. [...]


§ 40.2.26 - L. 1 luglio 1966, n. 509. [1]

Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452.

(G.U. 12 luglio 1966, n. 170).

 

Art. 1.

     Per le imprese elettriche di cui è stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali è stato liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in due semestralità; per le imprese alle quali è stato liquidato un indennizzo compreso fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento di due semestralità di lire 20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per il rimanente, in semestralità di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale.

     L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il pagamento dell'ultima semestralità intera verrà pagato insieme con questa ed in aggiunta alla stessa.

 

     Art. 2.

     Per le imprese di cui all'articolo precedente per le quali siano state già corrisposte delle semestralità a norma del terzo comma dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'indennizzo viene corrisposto applicando le norme di cui all'articolo precedente in relazione all'importo ancora dovuto.

 

     Art. 3.

     La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, può essere effettuata fra l'E.N.E.L. ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000.

     La stima effettuata d'accordo tra le parti non diventa esecutiva se non è dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio.

     Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'E.N.E.L. e i titolari delle imprese trasferite non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'art. 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, art. 3.

 

     Art. 4.

     In tutti i casi di contestazione relativa all'indennizzo dovuto per il trasferimento delle imprese all'E.N.E.L. ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della legge 27 giugno 1964, n. 452, l'E.N.E.L. procede al pagamento dell'importo non contestato secondo le norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrate da quelle di cui agli articoli che precedono.

     Le maggiori somme di cui l'E.N.E.L. risulti debitore alla fine delle contestazioni saranno versate maggiorando le rate non ancora scadute o, se tutte le rate di pagamento siano già pagate, in unica rata, comprensiva di capitale ed interessi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.