§ 40.1.16 - D.M. 11 giugno 1991, n. 209.
Regolamento concernente la disciplina della procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la realizzazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:11/06/1991
Numero:209


Sommario
Art. 1.      1. La concessione delle agevolazioni nazionali, di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha luogo con la procedura seguita per l'attuazione dell'art. 11 della legge 28 [...]
Art. 2.      1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, provvede a dichiarare l'ammissibilità dei progetti alle agevolazioni comunitarie da concedersi ed erogarsi ai [...]
Art. 3.      1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle disponibilità esistenti [...]


§ 40.1.16 - D.M. 11 giugno 1991, n. 209. [1]

Regolamento concernente la disciplina della procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie per la realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, approvato dal CIPE con deliberazione 11 febbraio 1988.

(G.U. 16 luglio 1991, n. 165).

 

Art. 1.

     1. La concessione delle agevolazioni nazionali, di cui al comma 1 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha luogo con la procedura seguita per l'attuazione dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2.

     1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, provvede a dichiarare l'ammissibilità dei progetti alle agevolazioni comunitarie da concedersi ed erogarsi ai soggetti beneficiari da parte della Cassa depositi e prestiti, sulla base delle istruttorie effettuate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. L'importo complessivo dei contributi per i progetti dichiarati ammissibili non può superare il limite del 90 per cento delle risorse impegnate per annualità dalla Commissione CEE, valutate in lire italiane al tasso di cambio medio del mese precedente al singolo decreto di ammissibilità.

     2. Il decreto di cui al precedente comma 1 è adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in favore dei progetti che abbiano già ottenuto, con decreto del Ministro del tesoro, l'ammissione alle agevolazioni nazionali, e sulla base della comunicazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dell'avvenuta presentazione del primo stato di avanzamento relativo all'intervento.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria n. 20107 denominato "Cassa DD.PP. - Anticipazioni mezzi finanziari ai comuni", istituito a norma del decreto ministeriale 27 aprile 1982, n. 126774, anche nelle more dell'emissione del decreto di cui al precedente art. 2, concede anticipazioni su presentazione di apposito stato di avanzamento e per un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo a carico del FESR. L'anzidetta Cassa concede, inoltre, anticipazioni, dopo l'espletamento del collaudo e sulla base della documentazione finale di spesa e del decreto del Ministro del tesoro di accertamento della situazione finale dell'opera, per un importo non superiore al 20 per cento dell'ammontare del contributo a carico del FESR.

     2. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1 sono recuperate dalla Cassa depositi e prestiti, su specifica comunicazione, a valere sulle risorse comunitarie erogate dal FESR, attraverso il conto corrente di tesoreria n. 23206 o altro eventuale conto corrente che dovesse subentrare nelle funzioni di quest'ultimo. Dopo la relativa contabilizzazione, saranno versate sul conto corrente di tesoreria n. 20111, denominato "Cassa DD.PP.

- Contributi FESR ai comuni".

 

 


[1] Adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro.