Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 07/06/1990 |
Numero: | 145 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Campo di applicazione. |
Art. 3. Alimentazione del fondo. |
Art. 4. Adeguamenti della normativa. |
Art. 5. Regolamento. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 40.1.14 - L. 7 giugno 1990, n. 145.
Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano.
(G.U. 14 giugno 1990, n. 137).
Art. 1. Definizioni.
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Comitato" il Comitato di cui all'art. 12 della
b) "fondo" il fondo di cui all'art. 13 della medesima legge.
Art. 2. Campo di applicazione.
1. Sono soggette alle disposizioni della presente legge, nonché della
Art. 3. Alimentazione del fondo.
1. Al fine di assicurare i servizi di promozione della sicurezza nell'uso delle bombole per gas metano e razionalizzare il sistema di alimentazione del fondo, i soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di compressione sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale alle quantità di gas per uso autotrazione fornito alle stazioni stesse e da determinarsi da parte del Comitato. Tale contributo è considerato a tutti gli effetti costo inerente alla attività di vendita del gas metano per autotrazione.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, i proprietari di "carri bombolai" destinati al trasporto di gas metano sono tenuti a versare al fondo un contributo proporzionale al numero ed al tipo delle bombole su di essi installate.
3. L'Ente nazionale idrocarburi (ENI), sotto la sorveglianza del Comitato, provvede alla tenuta del libro dei proprietari dei "carri bombolai", con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 5.
4. Per le bombole di importazione, che non siano di nuova fabbricazione, nonché per le altre bombole non punzonate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, al momento della punzonatura è dovuto al fondo un contributo speciale.
5. Al fondo affluisce altresì il corrispettivo di punzonatura di cui all'art. 3 della
Art. 4. Adeguamenti della normativa.
1. Alla
a) all'art. 3, terzo comma, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000";
b) all'art. 3, alla fine del terzo comma, è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
c) all'art. 6, primo comma, le parole: "da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 200.000 a lire 600.000";
d) all'art. 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
e) all'art. 15, primo comma, le parole: "Entro due mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro mesi";
f) gli articoli 9, 10, 11 e 18 sono soppressi.
2. La sanzione di cui all'art. 6, primo comma, della
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della
Art. 5. Regolamento.
1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti, viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica il regolamento per l'esecuzione della presente legge, nonché della
2. Il regolamento previsto dal comma 1 sostituisce il regolamento approvato con
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 acquistano efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'art. 5.