§ 39.5.123 - Deliberazione 14 giugno 2007, n. 86/07CSP.
Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione, in tema di raccolta delle firme per la promozione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.5 referendum
Data:14/06/2007
Numero:86

§ 39.5.123 - Deliberazione 14 giugno 2007, n. 86/07CSP.

Richiamo all'osservanza dei principi vigenti in materia di informazione, in tema di raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari, relativi a norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

(G.U. 28 giugno 2007, n. 148)

 

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

     Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 giugno 2007;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

     Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "testo unico della radiotelevisione";

     Visto l'esposto pervenuto in data 6 giugno 2007 dal Comitato promotore dei referendum elettorali CO.R.EL. 2008 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana Spa (emittenti televisive Rai 1, Rai 2, Rai 3) e di R.T.I. - Reti Televisive Italiane (emittenti televisive Canale 5, Italia 1, Retequattro) per la violazione degli articoli 3 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112, relativamente all'informazione sulla raccolta delle firme per la promozione dei referendum aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati" e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 "testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica";

     Ritenuta l'importanza socio-politica dell'iniziativa referendaria in questione, momento collettivo di partecipazione alla fase precedente allo svolgimento del referendum popolare che si riconnette all'esercizio del diritto di voto, espressione della sovranità popolare;

     Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, nonchè l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e imparzialità;

     Considerato che l'Autorità è chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive;

     Rilevato, altresì, che il citato art. 7, comma 3, del testo unico prevede che l'Autorità debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

     Considerato che i principi di pluralismo, obiettività, completezza, lealtà e imparzialità devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmessi;

     Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla società ISIMM Ricerche, relativi al periodo 23 aprile-8 giugno 2007 emerge una scarsa informazione diffusa dalle reti televisive nazionali sull'argomento del referendum in questione nelle edizioni quotidiane dei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, con il conseguente venir meno del principio della completezza dell'informazione sancito dalle richiamate disposizioni legislative;

     Ritenuto, pertanto, l'opportunità di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei referendum aventi ad oggetto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

     Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

 

     Delibera:

 

     1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono richiamati a garantire nei programmi di informazione uno spazio adeguato all'argomento della raccolta delle firme per la promozione dei referendum popolari aventi ad oggetto alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, osservando i principi di pluralismo, obiettività, completezza d imparzialità dell'informazione.

     2. L'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

     Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.