| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 39. Elezioni e referendum | 
| Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative | 
| Data: | 25/02/1993 | 
| Numero: | 42 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (Omissis | 
| Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente: (Omissis | 
| Art. 3. [2] | 
| Art. 4. 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...] | 
| Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] | 
§ 39.2.48 - D.L. 25 febbraio 1993, n. 42 [1] .
Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993.
(G.U. 25 febbraio 1993, n. 46)
     1. L'articolo 1 della 
     1. L'articolo 2 della 
     1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'art. 1 della 
     2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 
[2]  Articolo abrogato dall'art. 274 del 
[3] Comma così sostituito dalla legge di conversione.