Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative |
Data: | 22/03/1952 |
Numero: | 173 |
Sommario |
Art. unico. Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente |
§ 39.2.b - Legge 22 marzo 1952, n. 173.
Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203.
(G.U. 3 aprile 1952, n. 80).
Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con
"Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti".