Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 23/05/2006 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 1.1.681 - Direttiva 23 maggio 2006, n. 47.
Direttiva n. 2006/47/CE della Commissione che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 24 maggio 2006, n. L 136).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) Queste tolleranze sembrano troppo alte rispetto ad alcune necessità. Conseguentemente la
(4) Le condizioni particolari fissate a tal fine soddisfano tali necessità e tengono conto contemporaneamente delle possibilità di produzione e di controllo delle sementi.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali.
(6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato I, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della
a) se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o
b) se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale.
Gli Stati membri possono prescrivere che il certificato ufficiale è rilasciato per uno solo dei due casi previsti dall'articolo 1.
La
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata e sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 3)
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 3)
Direttiva |
Termine di attuazione |
74/268/CEE |
1° luglio 1974 |
78/511/CEE |
1° luglio 1980 |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Presente direttiva |
Articolo 2, parole introduttive |
Articolo 1, parole introduttive |
Articolo 2, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 2, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4 — |
|
— |
Articolo 3 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Allegati I e II |