§ 1.1.674 - Regolamento 7 giugno 2005, n. 865.
Regolamento (CE) n. 865/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/06/2005
Numero:865


Sommario
Art. 1.      All’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.1.674 - Regolamento 7 giugno 2005, n. 865.

Regolamento (CE) n. 865/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

(G.U.U.E. 8 giugno 2005, n. L 144).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissa gli importi dell’aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

     (2) Al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell’anno scolastico 2003/2004 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto.

     (3) Gli Stati membri in cui l’anno scolastico 2004/2005 termina dopo il 30 giugno continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell’aiuto a causa della modificazione dell’importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all’anno scolastico 2004/2005.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     "Tuttavia, per l’anno scolastico 2004/2005, l’importo applicabile il 1° giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio."

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.