§ 1.1.673 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 816.
Regolamento (CE) n. 816/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:29/04/2004
Numero:816


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.1.673 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 816.

Regolamento (CE) n. 816/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 153).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) Gli allievi non beneficiano dell’aiuto concesso in virtù del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione durante i soggiorni in colonie di vacanza. Per chiarire la portata dell’applicazione di questa disposizione, è opportuno precisare che gli allievi beneficiano dell’aiuto nei giorni di scuola. Inoltre, il numero totale di giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, deve essere confermato dalle autorità didattiche o dagli istituti scolastici degli Stati membri.

      (2) Affinché i prodotti sovvenzionabili a norma del regolamento (CE) n. 2707/2000 offrano un livello elevato di protezione della salute pubblica, detti prodotti devono essere preparati in ottemperanza ai requisiti stabiliti dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, ed essere muniti del bollo sanitario prescritto dalla stessa direttiva.

      (3) In vista dell’adesione dei nuovi Stati membri, occorre rendere ammissibili alcuni nuovi prodotti, allo scopo di favorire l’equilibrio del mercato e tenere conto delle abitudini alimentari di quei paesi. L’importo dell’aiuto deve essere fissato in funzione del valore dei componenti dei prodotti lattiero-caseari in questione.

      (4) Occorre inserire una disposizione transitoria al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli addetti alla gestione del regime in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto alla fine dell’anno scolastico 2003/2004.

      (5) Al fine di semplificare le procedure amministrative degli Stati membri, occorre prevedere che il diritto all’aiuto possa essere calcolato sulla base del numero di allievi iscritti anche quando il richiedente è il fornitore dei prodotti o un’organizzazione che presenta la domanda per conto di una o più scuole o autorità didattiche.

      (6) Gli Stati membri fissano i prezzi massimi che possono essere pagati dai beneficiari e li comunicano alla Commissione a fini di controllo. Occorre specificare la periodicità di tali comunicazioni.

      (7) Il regolamento (CE) n. 2707/2000 prevede che vengano comunicati i quantitativi di prodotti sovvenzionati, ma non le quantità massime sovvenzionabili. Per poter valutare l’applicazione del regime, è opportuno che vengano comunicate anche queste ultime.

      (8) Ai fini di un’applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre precisare, con riguardo ai formaggi freschi, che sono sovvenzionabili unicamente i formaggi non aromatizzati. È pertanto necessario modificare l’allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000. La disposizione modificata deve tuttavia applicarsi soltanto a decorrere dal nuovo anno scolastico.

      (9) Il regolamento (CE) n. 2707/2000 deve essere pertanto modificato.

      (10) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2707/2000 è modificato come segue:

     1) All’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

      “2. I beneficiari di cui al paragrafo 1 beneficiano dell’aiuto durante la totalità dei giorni di scuola. Il numero totale dei giorni di scuola, escluse le vacanze scolastiche, è confermato dall’autorità didattica o dall’istituto scolastico. Gli allievi non beneficiano dell’aiuto durante i soggiorni in colonie di vacanza organizzate dallo stesso istituto scolastico o dall’autorità didattica.”

     2) L’articolo 3 è modificato come segue:

     a) I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

      “1. Gli Stati membri versano l’aiuto per i prodotti delle categorie I e V dell’allegato I.

     2. Gli Stati membri hanno la facoltà di versare l’aiuto per i prodotti delle categorie II, III, IV e delle categorie da VI a XII dell’allegato I.”

     b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

      “4. Gli Stati membri possono autorizzare l’aggiunta di 5 mg di fluoro al massimo per chilogrammo per i prodotti delle categorie da I a VII.”

     c) È aggiunto il seguente paragrafo 6:

      “6. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare i requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla bollatura sanitaria di cui all’allegato C, capitolo IV, sezione A della citata direttiva.”

     3) L’articolo 4 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

      “1. Per i periodi dal 1º maggio 2004 al 30 giugno 2004, dal 1º luglio 2004 al 30 giugno 2005, dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006, dal 1º luglio 2006 al 30 giugno 2007 e dal 1º luglio 2007 in poi, l’importo dell’aiuto è fissato nell’allegato II del presente regolamento.”

     b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

      “3. In caso di modificazione dell’importo dell’aiuto espresso in euro, per i quantitativi ceduti nel mese in corso l’importo è quello applicabile il primo giorno di tale mese.

     Tuttavia, per l’anno scolastico 2003/2004, l’importo applicabile il 1º giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.”

     4) L’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

      “Articolo 5

     1. Ai fini dell’applicazione della quantità massima di 0,25 litri di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene tenuto conto dei quantitativi globali di prodotti lattiero-caseari ammissibili all’aiuto durante il periodo per il quale è chiesto l’aiuto e del numero di allievi iscritti nell’istituto scolastico interessato o, se si applica l’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d), delle iscrizioni presso il richiedente.

     2. Per i prodotti delle categorie da VIII a XII dell’allegato I, il calcolo di cui al paragrafo 1 viene effettuato in base alle seguenti equivalenze:

     a) 100 kg di prodotti della categoria VIII sono equiparati a 300 kg di latte intero;

     b) 100 kg di prodotti della categoria IX sono equiparati a 765 kg di latte intero;

     c) 100 kg di prodotti della categoria X sono equiparati a 850 kg di latte intero;

     d) 100 kg di prodotti della categoria XI sono equiparati a 935 kg di latte intero;

     e) 100 kg di prodotti della categoria XII sono equiparati a 750 kg di latte intero.”

     5) All’articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

      “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l’importo dell’aiuto si ripercuota sul prezzo pagato dal beneficiario.

     A tal fine essi fissano i prezzi massimi che l’allievo deve pagare per i diversi prodotti di cui all’allegato I distribuiti sul loro territorio. Gli Stati membri fissano i prezzi massimi all’inizio di ogni anno scolastico o, al più tardi, entro il 1º ottobre. In caso di distribuzione gratuita dei prodotti in questione, non occorre fissare i prezzi massimi.”

     6) All’articolo 15, il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) La lettera a) è sostituita dal testo seguente:

      “a) i quantitativi per i quali è stato versato l’aiuto nel corso dell’anno scolastico precedente e la quantità massima ammissibile;”

     b) È aggiunta la seguente lettera c):

      “c) I prezzi massimi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, fissati per l’anno scolastico in corso, unitamente agli elementi che ne giustificano la fissazione.”

     7) L’allegato è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

     8) Il testo dell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2004.

     Tuttavia, gli aiuti concessi per i formaggi freschi aromatizzati ricompresi nella categoria VI dell’allegato del regolamento (CE) n. 2707/2000 prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere erogati fino al 31 agosto 2004.

 

 

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sovvenzionabili

 

     Categoria I

     a) Latte intero trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2597/97

b) Latte intero trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria II

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 3%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Piimä/filmjölk o iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria III

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,5%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria IV

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore al 2,0%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria V

     a) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2597/97

     b) Latte parzialmente scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte parzialmente scremato di cui alla lettera a)

     c) Iogurt

     d) Piimä/fil avente tenore di materia grassa non inferiore all’1,5%

 

     Categoria VI

     a) Latte trattato termicamente avente tenore di materia grassa non inferiore all’1%

     b) Latte trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte di cui alla lettera a)

 

     Categoria VII

     a) Latte scremato trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2597/97

     b) Latte scremato trattato termicamente, al cacao o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte di cui alla lettera a)

     c) Iogurt a base di latte scremato di cui alla lettera a)

     d) Piimä/fil avente tenore di materia grassa inferiore all’1,5%

 

     Categoria VIII

     Formaggi freschi e formaggi fusi, non aromatizzati (1), aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 40%

 

     Categoria IX

     Altri formaggi, diversi dai formaggi freschi e dai formaggi fusi, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45%

 

     Categoria X

     Formaggio “Grana Padano”

 

     Categoria XI

     Formaggio “Parmigiano Reggiano”

 

     Categoria XII

     Formaggio “Halloumi”

 

(1) Ai fini della presente categoria, per formaggi non aromatizzati si intende i formaggi ottenuti esclusivamente a base di latte, con l’eventuale aggiunta di sostanze necessarie alla loro preparazione, a condizione che tali sostanze non sostituiscano in tutto o in parte alcuno dei componenti del latte.

 

 

ALLEGATO II

 

     A. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.5.2004 al 30.6.2004:

     a) € 23,24/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 21,82/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 20,41/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 19,00/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 17,58/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 16,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 13,34/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 69,72/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 177,79/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 197,54/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 217,29/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 174,30/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     B. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2004 al 30.6.2005:

     a) € 21,69/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 20,39/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 19,08/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 17,78/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 16,47/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 15,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 12,56/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 65,07/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 165,93/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 184,37/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 202,80/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 162,68/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     C. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2005 al 30.6.2006:

     a) € 20,16/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 18,95/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 17,76/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 16,57/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 15,39/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 14,17/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 11,78/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 63,48/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 161,87/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 179,86/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 197,85/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 158,70/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     D. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2006 al 30.6.2007:

     a) € 18,61/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 17,52/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 16,43/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 15,34/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 14,25/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 13,16/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 10,97/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 55,83/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 142,37/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 158,19/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 174,00/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 139,58/100 kg per i prodotti della categoria XII

 

     E. Importo dell’aiuto per il periodo dall’1.7.2007 in poi:

     a) € 18,15/100 kg per i prodotti della categoria I

     b) € 17,12/100 kg per i prodotti della categoria II

     c) € 16,10/100 kg per i prodotti della categoria III

     d) € 15,07/100 kg per i prodotti della categoria IV

     e) € 14,04/100 kg per i prodotti della categoria V

     f) € 13,01/100 kg per i prodotti della categoria VI

     g) € 10,96/100 kg per i prodotti della categoria VII

     h) € 54,45/100 kg per i prodotti della categoria VIII

     i) € 138,85/100 kg per i prodotti della categoria IX

     j) € 154,28/100 kg per i prodotti della categoria X

     k) € 169,70/100 kg per i prodotti della categoria XI

     l) € 136,13/100 kg per i prodotti della categoria XII