§ 1.1.667 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 410.
Regolamento (CE) n. 410/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:09/03/2006
Numero:410


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.1.667 - Regolamento 9 marzo 2006, n. 410.

Regolamento (CE) n. 410/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

(G.U.U.E. 10 marzo 2006, n. L 71).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 26, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le esportazioni dalla Comunità di prodotti per i quali è richiesta una restituzione sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

      (2) Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999, deve essere presentato un titolo di esportazione anche per l’esportazione dei prodotti di cui all’allegato I, categoria II, del medesimo regolamento, per i quali non è richiesta una restituzione, salvo nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, primo e quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

      (3) Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1291/2000, non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per realizzare operazioni di esportazione relative inter alia a piccoli quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi che figurano nell’allegato III del medesimo regolamento.

      (4) Nei casi in cui le esportazioni senza restituzione di latte scremato in polvere di cui all’allegato I, categoria II, del regolamento (CE) n. 174/1999 si riferiscono ai piccoli quantitativi sopra menzionati, è opportuno esentare gli esportatori dall’obbligo di presentare un titolo di esportazione.

      (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1291/2000, alla fine del settore di prodotti D, è aggiunto il seguente testo:

 

 

Titolo di esportazione senza restituzione

[Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 174/1999]

 

 

«0402 10

 

150 kg»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.