§ 1.1.581 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1068.
Regolamento (CE) n. 1068/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:06/07/2005
Numero:1068


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 824/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.1.581 – Regolamento 6 luglio 2005, n. 1068.

Regolamento (CE) n. 1068/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.

(G.U.U.E. 7 luglio 2005, n. L 174).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Poiché il regolamento (CE) n. 1784/2003 cessa di prevedere interventi per la segala a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2004/2005, è necessario adattare il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione  per tener conto della nuova situazione.

     (2) Il frumento tenero e il frumento duro sono cereali per cui sono fissati requisiti minimi di qualità per il consumo umano e che devono essere conformi alle norme sanitarie stabilite dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari. Gli altri cereali sono destinati principalmente all’alimentazione animale e devono essere conformi alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali. Occorre prevedere che dette norme siano applicabili quando vengano presi in consegna i prodotti interessati nell’ambito dell’attuale regime di intervento.

     (3) Alcune di dette norme sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 2006 all’atto della prima trasformazione dei prodotti. Per garantire che i cereali presi in consegna prima di tale data possano essere immessi in commercio nelle migliori condizioni quando sono consegnati in uscita dal regime di intervento, occorre prevedere che i prodotti offerti all’intervento rispettino i requisiti previsti dalle norme suddette a decorrere dalla campagna 2005/2006.

     (4) Le possibilità di sviluppo delle micotossine sono legate a condizioni particolari identificabili essenzialmente sulla base di condizioni climatiche constatate durante la crescita e in particolare durante la fioritura dei cereali.

     (5) I rischi legati al superamento dei tenori massimi ammissibili di contaminanti possono essere identificati dagli organismi d’intervento sulla base delle informazioni ricevute dagli offerenti e dei loro propri criteri d’analisi. Per limitare i costi, è quindi giustificato richiedere analisi, sotto la responsabilità degli organismi di intervento precedentemente alla presa in consegna dei prodotti, unicamente sulla base di un’analisi dei rischi che permetta di garantire la qualità dei prodotti all’entrata nel regime di intervento.

     (6) Gli articoli 2 e 5 del regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico, fissano alcune regole di responsabilità. Detti articoli stabiliscono in particolare che gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la buona conservazione dei prodotti oggetto di interventi comunitari e che i quantitativi deteriorati a causa delle condizioni materiali di magazzinaggio, di trasporto o di trasformazione, oppure a causa di una conservazione troppo lunga, devono essere contabilizzati in uscita dalle scorte d’intervento alla data in cui è stato constatato il deterioramento. Gli articoli precisano inoltre che un prodotto è da considerare come deteriorato quando non è più conforme ai requisiti qualitativi applicabili al momento dell’acquisto. Di conseguenza, solo i casi di deterioramento previsti da dette disposizioni possono essere messi a carico del bilancio comunitario. Una decisione inadeguata, rispetto all’analisi dei rischi prevista conformemente al presente regolamento, presa dallo Stato membro all’acquisto del prodotto dovrebbe quindi ricadere nella responsabilità dello Stato membro stesso, se in seguito risultasse che il prodotto non era conforme alle norme minime. Una decisione del genere non permetterebbe in effetti di garantire la qualità del prodotto e di permetterne quindi la buona conservazione. Occorre quindi precisare le condizioni in cui sorge la responsabilità dello Stato membro.

     (7) Per determinare la qualità dei cereali offerti all’intervento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 824/2000 comprende un elenco di metodi in relazione ai criteri da analizzare. Tra detti metodi, l’ISO ha effettuato un adattamento del metodo relativo alla determinazione dell’indice di caduta di Hagberg. Occorre adeguare il riferimento in questione. Risulta inoltre opportuno precisare i metodi di analisi relativi al rispetto delle norme in materia di contaminanti.

     (8) Per ragioni di chiarezza e di precisione, l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 824/2000 richiede una nuova formulazione, in particolare per quanto riguarda l’ordine delle disposizioni corrispondenti. Tenuto conto del principio dell’analisi dei rischi adottato per il controllo delle micotossine, risulta giustificato aggiungere alle analisi il cui costo è a carico dell’offerente le analisi relative alla determinazione delle micotossine.

     (9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 824/2000.

     (10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 824/2000 è modificato come segue:

     1) All’articolo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Nei periodi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i detentori di partite omogenee, di un minimo di 80 t per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo e 10 t per il frumento duro, raccolti nella Comunità, sono autorizzati a presentare tali cereali all’organismo d’intervento.»

     2) All’articolo 2, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

     «Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi, che sono privi di odori, nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo, che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell’allegato I ed il cui tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Al riguardo, i livelli massimi ammissibili di contaminanti, da non oltrepassare, sono i seguenti:

     — per il frumento tenero e per il frumento duro, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione,

     — per l’orzo, il granturco e il sorgo, i livelli fissati dalla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

     Gli Stati membri effettuano il controllo dei livelli di contaminanti, compresi quelli della radioattività, sulla base di una analisi dei rischi, che tenga conto in particolare delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme richieste, in particolare per quanto riguarda i risultati delle analisi da lui ottenuti. In caso di necessità, il ritmo e la portata delle misure di controllo sono determinati secondo la procedura prevista dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, in particolare nel caso in cui la situazione del mercato possa essere gravemente perturbata dai contaminanti.»

     3) L’articolo 3 è modificato come segue:

     a) il punto 3.7 è sostituito dal testo seguente:

     «3.7. l’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica) è determinato conformemente al metodo ISO 3093:2004;»;

     b) è aggiunto il seguente punto 3.10:

     «3.10. per la determinazione del tasso di micotossine, i metodi di prelevamento dei campioni e i metodi di analisi di riferimento sono quelli menzionati all’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001

     4) Il testo dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 6

     1. L’organismo d’intervento fa eseguire, sotto la propria responsabilità, l’analisi delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei campioni prelevati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data della costituzione del campione rappresentativo.

     2. Sono a carico dell’offerente le spese relative:

     a) al dosaggio dei tannini del sorgo;

     b) al test di attività amilasica (Hagberg);

     c) al dosaggio della proteina, relativamente al frumento duro e al frumento tenero;

     d) al test di Zélény;

     e) al test di lavorabilità a macchina;

     f) all’analisi dei contaminanti.

     3. Qualora le analisi di cui al paragrafo 1 dimostrino che i cereali offerti non corrispondono alla qualità minima richiesta all’intervento, detti cereali sono ripresi a spese dell’offerente. Sono a carico di quest’ultimo anche tutte le spese di ammasso sostenute.

     4. In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottoporrà nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese saranno sostenute dalla parte soccombente.»

     5) L’articolo 9 è modificato come segue:

     a) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

     «c) Qualora la percentuale di chicchi spezzati superi il 3 % per il frumento duro, il frumento tenero, e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,05 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.

     d) Qualora la percentuale di impurità relative ai chicchi superi il 2 % per il frumento duro, il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una detrazione di 0,05 euro per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.»;

     b) il testo della lettera f) è sostituito dal seguente:

     «f) Qualora la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) superi lo 0,5 % per il frumento duro e l’1 % per il frumento tenero, la segala, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una detrazione di 0,1 EUR per ogni differenza supplementare dello 0,1 %.»

     6) All’articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. Quando i controlli previsti a norma del presente regolamento devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei tenori massimi ammissibili di contaminanti. La responsabilità dello Stato membro sorge quando l’offerente o l’ammassatore non rispettano i propri impegni od obblighi, fatti salvi i mezzi con cui lo Stato membro può rivalersi contro di essi.

     Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.»

     7) Nell’allegato I, è soppressa la categoria «segala».

     8) L’allegato II è modificato come segue:

     a) al punto 1.2, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2 mm, frumento duro 1,9 mm, orzo 2,2 mm.»;

     b) il punto 2.3 è soppresso.

     9) L’allegato III, punto 1, è modificato come segue:

     a) il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «Per il frumento tenero, il frumento duro e l’orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1 mm, per mezzo minuto ciascuno.»;

     b) il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

     «Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2 mm per il frumento tenero, di 1,9 mm per il frumento duro e di 2,2 mm per l’orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo nonché i chicchi verdi incompletamente maturati rientrano nel gruppo “chicchi striminziti”.»

     10) Nella nota 2 dell’allegato IV, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «La stufa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando per due ore nel caso dei cereali a piccoli chicchi (frumento tenero, frumento duro, orzo e sorgo) e per quattro ore nel caso del granturco, tutti i campioni di semola o, secondo il caso, di granturco che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,15 % rispetto ai risultati ottenuti dopo tre ore di essiccamento nel caso dei cereali a piccoli chicchi e dopo cinque ore di essiccamento nel caso del granturco.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Le disposizioni relative alle fusarium-tossine nonché al metodo di controllo dei livelli di contaminanti introdotte dal punto 2 sono tuttavia applicabili unicamente ai cereali raccolti e presi in consegna a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.