Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 09/02/2005 |
Numero: | 123 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.1.531 – Decisione 9 febbraio 2005, n. 123.
Decisione n. 2005/123/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES e modifica la decisione 92/486/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 11 febbraio 2005, n. L 39).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) L’integrazione di TRACES in tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata dei prodotti, previsti dal
(3) Le importazioni nella Comunità di prodotti d’origine animale soggetti alle procedure particolari di cui alla
(4) La
(5) Gli Stati membri necessitano di tempo per convincere gli spedizionieri a partecipare attivamente all’inserimento dei dati nel sistema TRACES e garantirne la formazione.
(6) I collegamenti tra TRACES ed i sistemi informatici per le dichiarazioni sanitarie esistenti in taluni Stati membri necessitano di un’approfondita fase di sperimentazione.
(7) La
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All’articolo 3 della
«2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:
a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo;
b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità;
c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE:
i) la procedura di sorveglianza specifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4;
ii) la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all’articolo 11, paragrafo 1;
iii) la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;
iv) la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all’articolo 13, paragrafo 1;
v) la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all’articolo 15, paragrafo 1.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 30 giugno 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale.»
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.