§ 1.1.531 – Decisione 9 febbraio 2005, n. 123.
Decisione n. 2005/123/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/292/CE relativa all’applicazione del sistema TRACES e modifica la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:09/02/2005
Numero:123


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.531 – Decisione 9 febbraio 2005, n. 123.

Decisione n. 2005/123/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/292/CE relativa allapplicazione del sistema TRACES e modifica la decisione 92/486/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 febbraio 2005, n. L 39).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

     vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie per l’importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE, in particolare l’articolo 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002 relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato prevede la creazione del sistema TRACES.

     (2) L’integrazione di TRACES in tutte le informazioni contenute nei documenti veterinari comuni di entrata dei prodotti, previsti dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, comporta un notevole aumento del carico di lavoro per i posti d'ispezione frontalieri.

     (3) Le importazioni nella Comunità di prodotti d’origine animale soggetti alle procedure particolari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità devono tuttavia essere notificate da TRACES.

     (4) La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE  prevede l’utilizzo del sistema TRACES da parte degli Stati membri a partire dal 1° aprile 2004.

     (5) Gli Stati membri necessitano di tempo per convincere gli spedizionieri a partecipare attivamente all’inserimento dei dati nel sistema TRACES e garantirne la formazione.

     (6) I collegamenti tra TRACES ed i sistemi informatici per le dichiarazioni sanitarie esistenti in taluni Stati membri necessitano di un’approfondita fase di sperimentazione.

     (7) La decisione 2004/292/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All’articolo 3 della decisione 2004/292/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 31 dicembre 2004 siano inseriti nel sistema TRACES i seguenti elementi:

     a) le parti I e II dei certificati sanitari inerenti agli scambi nonché la parte III all'atto dell'esecuzione di un controllo;

     b) i documenti veterinari comuni di entrata per tutti gli animali introdotti nella Comunità;

     c) i documenti veterinari comuni di entrata per tutte le partite respinte nonché per tutti i prodotti soggetti alle procedure particolari previste dalla direttiva 97/78/CE:

     i) la procedura di sorveglianza specifica di cui all’articolo 8, paragrafo 4;

     ii) la procedura di transito da un paese terzo verso un altro paese terzo di cui all’articolo 11, paragrafo 1;

     iii) la procedura di trasferimento verso una zona franca, un deposito franco o un deposito doganale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1;

     iv) la procedura di approvvigionamento dei mezzi di trasporto marittimi di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

     v) la procedura di reimportazione di prodotti di origine comunitaria di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

     3. Fatto salvo il paragrafo 2, punto c), gli Stati membri assicurano che a partire dal 30 giugno 2005 siano inseriti in TRACES tutti i documenti veterinari comuni di entrata per la totalità dei prodotti introdotti nella Comunità, a prescindere dal vincolo della merce ad un regime doganale.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.