§ 1.1.486 – Regolamento 7 ottobre 2004, n. 1741.
Regolamento (CE) n. 1741/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/10/2004
Numero:1741


Sommario
Art 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.486 – Regolamento 7 ottobre 2004, n. 1741.

Regolamento (CE) n. 1741/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(G.U.U.E. 8 ottobre 2004, n. L 311).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) Quando i titoli d’importazione sono utilizzati per fissare il dazio preferenziale all’importazione nell’ambito di contingenti tariffari può esistere un rischio di frode consistente nell’utilizzazione di titoli falsificati, specie nei casi in cui ci sia una forte differenza tra dazio pieno e dazio ridotto o dazio zero. Per ovviare a tale rischio di frode occorre creare un meccanismo di controllo dell’autenticità dei titoli presentati.

     (2) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art 1.

     All’articolo 50 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. L’ufficio doganale che accetta la dichiarazione di immissione in libera pratica conserva copia del titolo o dell’estratto presentato che conferisce il diritto di beneficiare di un regime preferenziale. Sulla base di un’analisi di rischio, almeno l’1 % dei titoli presentati e non meno di due titoli all’anno e per ufficio doganale devono essere inviati in copia all’organismo emittente indicato sul titolo per un controllo di autenticità. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai titoli elettronici né ai titoli per i quali la normativa comunitaria prevede un altro metodo di controllo.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.