§ 1.1.454 – Regolamento 5 aprile 2004, n. 636.
Regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/04/2004
Numero:636


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 1.1.454 – Regolamento 5 aprile 2004, n. 636.

Regolamento (CE) n. 636/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 1291/2000 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 6 aprile 2004, n. L 100).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) L'adesione alla Comunità, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia rende necessario apportare adeguamenti tecnici e linguistici al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (2) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1291/2000,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

     1) All'articolo 9, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «In tal caso, l'organismo emittente iscrive nella casella 6 del titolo una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

      — retrocessione al titolare in data …»

     2) All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Le domande di titolo e i titoli stessi recanti fissazione anticipata della restituzione, redatti ai fini di operazioni di aiuto alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo GATT — Aiuto alimentare

     3) All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie autorizzate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni formulario è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione nonché, salvo, per la domanda e le appendici, di un numero di serie distintivo. Il numero deve essere preceduto dalle seguenti sigle, a seconda dello Stato membro di rilascio del documento: AT per l'Austria, BE per il Belgio, CZ per la Repubblica ceca, CY per Cipro, DE per la Germania, DK per la Danimarca, EE per l'Estonia, EL per la Grecia, ES per la Spagna, FI per la Finlandia, FR per la Francia, HU per l'Ungheria, IEO per l'Irlanda, ITL per l'Italia, LU per il Lussemburgo, LT per la Lituania, LV per la Lettonia, MT per Malta, NL per i Paesi Bassi, PL per la Polonia, PT per il Portogallo, SE per la Svezia, SI per la Slovenia, SK per la Slovacchia e UK per il Regno Unito.»

     4) L'articolo 33 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     Qualora l'esemplare di controllo T 5 abbia come unico scopo quello di consentire lo svincolo della cauzione, esso reca nella casella 106 una delle diciture seguenti [1]:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Da utilizzare per lo svincolo della cauzione»

     b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «3. Se dopo l'accettazione della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi semplificati di cui alla parte II, titolo II, capitolo 7, sezione 3, del regolamento (CE) n. 2454/93 o all'appendice I, titolo X, capitolo I, della convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito, per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo T 5 di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo T 5 reca, nella rubrica “osservazioni” della casella “J”, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori.»

     5) All'articolo 36, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Il titolo sostitutivo o l'estratto sostitutivo reca inoltre, nella casella 22, una delle diciture seguenti, sottolineata in rosso:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …»

     6) All'articolo 42, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

     «— nella casella 20 reca una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 1291/2000; titolo originale n. …»

     7) All'articolo 43, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

     «a) qualora l'esportazione sia stata realizzata senza titolo di esportazione o di fissazione anticipata, in caso di utilizzazione del bollettino INC 3 di cui all'articolo 850 del regolamento (CEE) n. 2454/93, questo deve recare nella casella A una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Esportazione realizzata senza titolo»

     8) All'articolo 45, paragrafo 3, lettera a), il primo comma è sostituito dal testo seguente:

     «a) dalla dichiarazione di esportazione dei prodotti equivalenti o da una copia o fotocopia autenticate dai servizi competenti e recanti una delle diciture seguenti:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate»

     9) All'articolo 50, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «Salvo nel caso in cui sia prevista l'indicazione di una dicitura particolare nel quadro di una normativa settoriale, nella casella 24 del titolo è riportata una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004 subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.


[1] Alinea così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 14 luglio 2004, n. L 242.