§ 1.1.276 - Regolamento 21 febbraio 2003, n. 336.
Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:21/02/2003
Numero:336


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.276 - Regolamento 21 febbraio 2003, n. 336.

Regolamento (CE) n. 336/2003 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità.

(G.U.U.E. 22 febbraio 2003, n. L 49).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare l'articolo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione prevede una tolleranza del 5 % tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico se la presa in consegna avviene nel magazzino in cui sono ammassati i cereali al momento dell'offerta. Qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

     (2) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione, del 22 gennaio 1991, che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato dal regolamento (CEE) n. 652/92, prevede per i cereali un limite di tolleranza relativo alle perdite quantitative risultanti dalle normali operazioni di magazzinaggio effettuate e dalle differenze fra i risultati di due pesate. Tale tolleranza deve essere applicata anche quando si deve determinare a chi competono le spese di pesatura di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 824/2000.

     (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 824/2000.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il testo dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 824/2000 è sostituito dal seguente:

     «d) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell'ammassatore qualora il peso constatato sia inferiore al peso registrato e, in caso contrario, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, tenuto conto della tolleranza prevista all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 147/91».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.