Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 31/08/2001 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue |
Art. 2. La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° marzo 2002. Essi ne [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.1.213 - Direttiva 31 agosto 2001, n. 64.
Direttiva n. 2001/64/CE del Consiglio che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
(G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234).
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Per i motivi sotto indicati occorre modificare la
(2) La
(3) In base all'esperimento temporaneo, è opportuno autorizzare su base permanente la vendita di sementi alla rinfusa al consumatore finale, purché siano rispettate condizioni specifiche, e modificare in conformità le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE.
(4) Le misure necessarie all'applicazione delle direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE vanno adottate in conformità della
ha adottato la presente direttiva:
La
1) E’ aggiunto il seguente articolo:
(Omissis).
2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
La
1) E’ aggiunto il seguente articolo:
(Omissis).
2) Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° marzo 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.