Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 2491 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.111 - Regolamento 19 dicembre 2001, n. 2491.
Regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.
(G.U.C.E. 20 dicembre 2001, n. L 337).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli si è notevolmente sviluppato negli ultimi anni. In molti casi, tale metodo non è più limitato a produzioni locali o agli scambi a livello locale ma, al contrario, coinvolge molto spesso diversi operatori e varie operazioni, quali l'importazione, il trasporto, il magazzinaggio e il condizionamento.
(2) L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del sistema di controllo di cui agli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.
(3) L'allegato III prevede già disposizioni per i principali operatori e per le diverse fasi della produzione biologica di prodotti agricoli. Tuttavia, alla luce dei recenti sviluppi, per garantire la tracciabilità dei prodotti agricoli biologici nelle varie fasi della catena commerciale e la loro conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91, occorre modificare l'allegato III.
(4) È necessario che gli Stati membri completino le misure di cui all'allegato III per assicurare che i consumatori ricevano garanzie che i prodotti sono ottenuti in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91.
(5) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve pertanto essere opportunamente modificato.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,
ha adottato il presente regolamento:
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Allegato
(Omissis)