92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari."> § 1.1.105 - Regolamento 4 dicembre 2001, n. 2372.
Regolamento (CE) n. 2372/2001 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:04/12/2001
Numero:2372


Sommario
Art. 1.      L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.105 - Regolamento 4 dicembre 2001, n. 2372.

Regolamento (CE) n. 2372/2001 della Commissione che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

(G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. L 320).

 

     La Commissione delle Comunità europee

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

     considerando quanto segue:

     1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per la registrazione della denominazione "Pelardon" quale denominazione di origine.

     2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme a tale regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

     3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento.

     4) Di conseguenza, questa denominazione può essere iscritta nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" essere pertanto tutelata sul piano comunitario quale denominazione d'origine protetta.

     5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2036/2001,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che è iscritta quale denominazione di origine protetta (DOP) nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

(Omissis)