Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 20/02/1978 |
Numero: | 352 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente regolamento si applica alle cauzioni , alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune , in appresso [...] |
Art. 2. 1. Le cauzioni di cui all ' articolo 1 , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri. |
Art. 3. 1. Le cauzioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte: a) dalle apposite spese per restituzioni , se l'operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita [...] |
Art. 4. L' articolo 14 del regolamento (CEE) n . 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d ' intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei [...] |
Art. 5. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n . 729/70. |
Art. 6. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.9 - Regolamento 20 febbraio 1978, n. 352. [1]
Regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio relativo all'assegnazione delle cauzioni, fideiussioni o garanzie costituite nell'ambito della politica agricola comune e in seguito incamerate.
(G.U.C.E. 22 febbraio 1978, n. L 50).
1. Il presente regolamento si applica alle cauzioni , alle fideiussioni o alle garanzie costituite a norma delle disposizioni adottate nell ' ambito della politica agricola comune , in appresso denominate " cauzioni ".
2. Il presente regolamento non si applica tuttavia alle cauzioni costituite:
a) per il rilascio di titoli di esportazione o di importazione con o senza fissazione anticipata,
b) nell'ambito di gare , esclusivamente per garantire la serietà delle offerte da parte dei concorrenti,
c) per garantire il pagamento di un diritto che costituisca una risorsa propria delle Comunità a norma della
1. Le cauzioni di cui all ' articolo 1 , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.
2. Tuttavia , le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri.
1. Le cauzioni di cui all'articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte: a) dalle apposite spese per restituzioni , se l'operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con un paese terzo ,
b) dalle apposite spese per interventi , negli altri casi.
2. Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante conti , le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , vengono registrate a credito di tali conti.
L' articolo 14 del
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n . 729/70.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica alle cauzioni incamerate a decorrere dal 1 gennaio 1978.
[1] Abrogato dall'art. 119 del