§ 19.4.92 – Regolamento 4 febbraio 2005, n. 211.
Regolamento (CE) n. 211/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:04/02/2005
Numero:211


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.4.92 – Regolamento 4 febbraio 2005, n. 211.

Regolamento (CE) n. 211/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e 2 e i principi contabili internazionali IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 febbraio 2005, n. L 41).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunita europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1° settembre 2002.

     (2) Il 19 febbraio 2004, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni. L’IFRS 2 esige per la prima volta che le societa iscrivano nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dirigenti e ai dipendenti delle opzioni su azioni. In passato, le operazioni nelle quali venivano assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni non venivano riportate nel conto economico ma erano indicate nella nota integrativa e non influivano quindi sugli utili dichiarati nell’informativa finanziaria data ai mercati dei capitali.

     (3) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che l’IFRS 2 soddisfa i criteri tecnici di adozione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare quello di contribuire all’interesse pubblico europeo.

     (4) L’IFRS 2 non specifica quali modelli di valutazione debbano essere utilizzati, ma si limita a descrivere i fattori che dovrebbero come minimo essere presi in considerazione nella stima del fair value(valore equo) dei pagamenti basati su azioni. Questa soluzione e stata scelta appositamente per non impedire l’elaborazione di tecniche di misurazione appropriate che finora non esistono per tutte le forme di pagamenti basati su azioni (per es. le opzioni su azioni a lungo termine non negoziabili assegnate a dipendenti). Tuttavia in futuro potrebbero essere elaborati nuovi metodi alternativi che soddisfino le esigenze delle imprese, dei revisori dei conti e degli investitori. In particolare, le societa recentemente ammesse alla quotazione o le societa per le quali non sono disponibili sufficienti informazioni storiche potrebbero avere difficolta a stimare i prezzi futuri delle azioni.

     (5) La Commissione ha preso atto delle critiche sulla complessita dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni che sono state mosse da diverse parti interessate nel corso del processo di consultazione. La Commissione e consapevole dei problemi tecnici che ancora si pongono riguardo a questo principio contabile e delle preoccupazioni che ne derivano per quanto riguarda la loro incidenza economica. Essa riconosce che, in considerazione del suo impatto potenziale, tra l’altro sui sistemi di assegnazione ai dipendenti di opzioni su azioni, e delle sue possibili conseguenze per la competitivita delle imprese europee, la sua applicazione dovra essere soggetta a regolari verifiche. Tuttavia il recepimento di questo principio contabile e nell’interesse dei mercati europei dei capitali e degli investitori europei. La Commissione verifichera quindi i futuri effetti dell’IFRS 2 sulle imprese europee e riesaminera l’applicabilita del principio contabile entro il luglio 2007.

     (6) La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1606/2002 (regolamento IAS) dispone che per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005, o in data successiva, le societa soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 13, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.

     (7) L’adozione dell’IFRS 2 comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche riguardano l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e i principi contabili internazionali IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39.

     (8) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 e modificato come segue:

     1) nell’allegato viene inserito l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni;

     2) l’adozione dell’IFRS 2 comporta, come conseguenza, modifiche all’IFRS 1 e agli IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

     3) i testi da inserire figurano in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

 

International Financial Reporting Standards

 

N.         Titolo

IFRS 2 Pagamenti basati su azioni

 

 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 2

Pagamenti basati su azioni

 

     FINALITÀ

     1. Il presente IRFS ha lo scopo di definire la rappresentazione in bilancio di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su azioni. In particolare, esso dispone che un'entità iscriva nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni.

     AMBITO DI APPLICAZIONE

     2. Ad eccezione di quanto evidenziato ai paragrafi 5 e 6, un'entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, incluse:

     (a) operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni e le opzioni su azioni);

     (b) operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, in cui l'entità acquisisce beni o servizi assumendo delle passività nei confronti dei fornitori di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa;

     e

     (c) operazioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell'accordo prevedono che l'entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell'entità (o con altre attività) o l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.

     ad eccezione di quanto evidenziato ai paragrafi 5 e 6.

     3. Ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all'entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell'entità, o di un'altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità.

     4. Ai fini del presente IFRS, una operazione con un dipendente (o con un terzo) che agisce in veste di titolare di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, non è una operazione con pagamento basato su azioni. Per esempio, se una entità assegna a tutti i titolari di una particolare classe dei propri strumenti rappresentativi di capitale, il diritto di acquisire ulteriori strumenti rappresentativi di capitale ad un prezzo inferiore al fair value (valore equo) di quegli strumenti finanziari, e un dipendente riceve tali diritti in qualità di titolare di strumenti rappresentativi di capitale di quella particolare classe, l'assegnazione o l'esercizio del diritto non è soggetto alle disposizioni del presente IFRS.

     5. Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui una entità acquisisce o riceve dei beni o servizi. I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie. Tuttavia, una entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l'entità acquisisce beni come parte dell'attivo netto derivante da un'operazione di aggregazione aziendale, cui si applica lo IAS 22 Aggregazioni di imprese. Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale in cambio del controllo dell'acquisito, non rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Tuttavia, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ai dipendenti dell'acquisito nella loro qualifica di dipendenti (per esempio, come gratifica per la continuità di servizio), rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Analogamente, l'annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da un'aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale, deve essere rilevata in conformità con il presente IFRS.

     6. Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Informazioni integrative e presentazione (rivisto nella sostanza nel 2003) oppure dei paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003).

     RILEVAZIONE

     7. Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L'entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

     8. Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un'operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, essi debbono essere rilevati come costi.

     9. Di solito, un costo deriva dal consumo di beni o servizi. Per esempio, di norma i servizi vengono consumati immediatamente; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui la controparte rende il servizio. I beni possono essere consumati lungo un periodo di tempo, oppure, nel caso di rimanenze, venduti in data successiva; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui i beni sono consumati o venduti. Tuttavia, talvolta è necessario rilevare un costo prima che i beni o servizi siano stati consumati o venduti, non avendo i requisiti per essere rilevati come attività. Per esempio, una entità potrebbe acquisire dei beni nell'ambito della fase di ricerca di un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Sebbene tali beni non siano stati consumati, potrebbero non avere i requisiti previsti dall'IFRS applicabile per essere rilevati come attività.

     OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

     Introduzione

     10. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve valutare i beni o servizi ricevuti e l'incremento corrispondente del patrimonio netto, direttamente, al fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, salvo che non sia possibile stimare il fair value attendibilmente. Qualora l'entità non fosse in grado di valutare con attendibilità il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, essa deve misurarne il valore, e il corrispondente incremento di valore del patrimonio netto, indirettamente, facendo riferimento al [*] fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

     11. Per applicare le disposizioni del paragrafo 10 alle operazioni con dipendenti e terzi che forniscono servizi similari [**], l'entità deve stimare il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, poiché è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, come spiegato al paragrafo 12. Il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale deve essere calcolato alla data di assegnazione.

     12. Le azioni, le opzioni su azioni e gli altri strumenti rappresentativi di capitale sono di solito assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, in aggiunta allo stipendio e ad altre gratifiche. Di solito non è possibile valutare direttamente i servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti del pacchetto retributivo del dipendente. Può anche non essere possibile valutare il fair value (valore equo) del pacchetto retributivo complessivo indipendentemente, senza valutare direttamente il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Inoltre, le azioni o le opzioni su azioni sono talvolta assegnate come parte di un piano di incentivazione, piuttosto che come base retributiva; per esempio, come incentivo ai dipendenti a rimanere in servizio presso l'entità oppure come riconoscimento per aver contribuito al miglioramento dei risultati dell'entità. Attraverso l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni, in aggiunta ad altre forme retributive, l'entità eroga remunerazioni aggiuntive per ottenere benefici aggiuntivi. La stima del fair value (valore equo) di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile. Data la difficoltà di valutare direttamente il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, l'entità deve misurare il fair value (valore equo) dei servizi resi dai dipendenti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

     13. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 10 alle operazioni con terzi non dipendenti, deve esservi una presunzione relativa che il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. Tale fair value (valore equo) deve essere valutato alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussiste, in quanto non è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, l'entità deve misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti, e il corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta i servizi.

     ___________

     [*] Il presente IFRS utilizza l'espressione «facendo riferimento a» piuttosto che «a», in quanto l'operazione, in ultima analisi, viene valutata moltiplicando il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolato alla data specificata nel paragrafo 11 o nel paragrafo 13 (a seconda di quale sia applicabile), per il numero di strumenti rappresentativi di capitale che maturano, come spiegato nel paragrafo 19.

     [**] Nel prosieguo del presente IRFS, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.

     Operazioni in cui si ricevono dei servizi

     14. Se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quegli strumenti rappresentativi di capitale. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte, come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione, l'entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con il corrispondente incremento del patrimonio netto.

     15. Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione di servizi, l'entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L'entità deve rilevare i servizi resi dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:

     (a) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni a condizione che abbia completato tre anni di servizio, l'entità deve presumere che i servizi resi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del triennio del periodo di maturazione.

     (b) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni condizionate al conseguimento di determinati risultati e che continui il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'entità fino al loro raggiungimento, e la durata del periodo di maturazione dipende da quando tali risultati sono conseguiti, l'entità deve presumere che i servizi da rendersi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del periodo di maturazione atteso. L'entità deve stimare la durata del periodo di maturazione atteso alla data di assegnazione, in base all'esito più probabile della condizione di conseguimento dei risultati. Se la condizione di conseguimento dei risultati è una condizione di mercato, la stima della durata del periodo di maturazione atteso deve essere compatibile con le ipotesi formulate ai fini della stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate, e non deve essere rivista successivamente. Se la condizione di conseguimento dei risultati non è una condizione di mercato, l'entità deve rivedere la propria stima della durata del periodo di maturazione, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che la durata del periodo di maturazione differisce dalle stime effettuate in precedenza.

     Operazioni misurate con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

     Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati

     16. Nel caso di operazioni valutate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, una entità deve valutare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).

     17. Se i prezzi di mercato non sono disponibili, l'entità deve stimare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati con una metodologia valutativa per stimare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti rappresentativi di capitale, alla data di misurazione, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. La metodologia adottata deve essere compatibile con le metodologie generalmente accettate per la misurazione degli strumenti finanziari, e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella determinazione del prezzo (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).

     18. L'Appendice B contiene una ulteriore guida sulla misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni, focalizzandosi sugli specifici termini e condizioni che comunemente caratterizzano un'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti.

     Trattamento contabile delle condizioni di maturazione

     19. L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito condizionata dalla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione. Le condizioni di maturazione devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella misurazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo iscritto in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati risulta basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che definitivamente matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione; per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.

     20. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 19, l'entità deve rilevare un importo relativo ai beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile del numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che ci si attende matureranno e deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per rilevare un importo pari al numero di strumenti rappresentativi di capitale effettivamente maturati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.

     21. Le condizioni di mercato, come l'obiettivo di un prezzo di una azione al quale è condizionata la maturazione (o l'esercizio), devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale subordinati a condizioni di mercato, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le altre condizioni di maturazione (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo specificato nell'assegnazione), indipendentemente dal conseguimento di tale condizione di mercato.

     Trattamento contabile di un elemento di ricarico

     22. Per le opzioni con un elemento di ricarico, tale elemento non deve essere considerato nella stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate alla data di misurazione. L'opzione di ricarico deve invece essere rilevata come una nuova assegnazione di opzioni, se e quando l'opzione di ricarico viene assegnata in un momento successivo.

     Dopo la data di maturazione

     23. Dopo aver rilevato i beni o servizi ricevuti e l'incremento di patrimonio netto corrispondente, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 10 a 22, l'entità non deve apportare rettifiche al patrimonio netto complessivo dopo la data di maturazione. Per esempio, l'entità non deve stornare successivamente l'importo rilevato per i servizi ricevuti da un dipendente se gli strumenti rappresentativi di capitale maturati sono successivamente annullati oppure se, nel caso di opzioni su azioni, non vengono esercitate le opzioni. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l'entità rilevi un trasferimento all'interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un'altra.

     Casi in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente.

     24. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 23 si applicano quando l'entità deve misurare una operazione con pagamento basato su azioni facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In rare circostanze, l'entità può non essere in grado di stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 22. Solo in tali rare circostanze, l'entità deve invece:

     (a) misurare gli strumenti rappresentativi di capitale in base al loro valore intrinseco, inizialmente alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio, e successivamente a ciascuna data di chiusura del bilancio e alla data di regolamento finale, con tutte le variazioni del valore intrinseco rilevate a conto economico. Nel caso di assegnazione di opzioni su azioni, l'accordo di pagamento basato su azioni è definitivamente regolato al momento dell'esercizio dell'opzione, dell'annullamento (ad esempio, con la cessazione del rapporto di lavoro) o della scadenza (ad esempio, al termine della vita dell'opzione).

     (b) rilevare i beni o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati o (se applicabile) definitivamente esercitati. Per applicare tale disposizione alle opzioni su azioni, per esempio, l'entità deve rilevare gli eventuali beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 14 e 15, tranne che per le disposizioni di cui al paragrafo 15(b) relative alla condizione di mercato, che non si applicano. L'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione deve essere calcolato in base al numero atteso di opzioni su azioni che ci si attende matureranno. L'entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero di opzioni su azioni che ci si attende matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di strumenti finanziari definitivamente maturati. Dopo la data di maturazione, l'entità deve stornare l'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti se le opzioni su azioni vengono successivamente annullate oppure si estinguono al termine della vita utile dell'opzione su azioni.

     25. Se una entità applica le disposizioni di cui al paragrafo 24, non è necessario applicare i paragrafi da 26 a 29, in quanto qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni in base ai quali erano stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale sarà considerata nell'applicazione del metodo del valore intrinseco illustrato al paragrafo 24. Tuttavia, se una entità regola una assegnazione di strumenti finanziari cui siano state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 24, si dispone quanto segue:

     (a) l'entità deve contabilizzare il regolamento come una maturazione anticipata se l'estinzione avviene durante il periodo di maturazione e pertanto deve rilevare immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo residuo di maturazione.

     (b) ogni pagamento effettuato al momento del regolamento deve essere contabilizzato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, cioè come una riduzione del patrimonio netto, tranne che il pagamento ecceda il valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale, misurato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

     Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti

     26. Una entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati degli strumenti rappresentativi di capitale. Per esempio, potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti (ossia rideterminare il prezzo delle opzioni), aumentandone di conseguenza il fair value (valore equo). Le disposizioni di cui ai paragrafi da 27 a 29 per contabilizzare gli effetti delle modifiche, sono espresse nel contesto di operazioni con pagamento basato su azioni con dipendenti. Tuttavia, tali disposizioni debbono essere anche applicate alle operazioni con pagamento basato su azioni con terzi non dipendenti, che sono misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In questo ultimo caso, tutti i riferimenti alla data di assegnazione riportati nei paragrafi da 27 a 29 devono essere invece riferiti alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.

     27. L'entità deve rilevare, come minimo, i servizi ricevuti misurati al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione (ad eccezione di una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale, o da una eventuale cancellazione o regolamento dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, l'entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque comportano benefici al dipendente. L'Appendice B comprende una guida all'applicazione di tale disposizione.

     28. Se l'entità annulla o regola una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione):

     (a) l'entità deve contabilizzare l'annullamento o il regolamento come se fosse una maturazione anticipata, e pertanto deve iscrivere immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo di maturazione residuo.

     (b) ogni pagamento al dipendente, effettuato al momento dell'annullamento o del regolamento, deve essere contabilizzato come un riacquisto di una partecipazione azionaria, ossia come una diminuzione del patrimonio netto, tranne che l'importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

     (c) se se una entità assegna nuovi strumenti rappresentativi di capitale al dipendente e, alla data di assegnazione di tali nuovi strumenti, l'entità li identifica come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l'entità deve contabilizzare l'assegnazione degli strumenti sostitutivi allo stesso modo di una modifica dell'assegnazione originaria di strumenti rappresentativi di capitale, in conformità al paragrafo 27 e alla guida operativa riportata all'Appendice B. Il fair value (valore equo) incrementale assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi e il fair value (valore equo) netto degli strumenti annullati, misurato alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi. Il fair value (valore equo) netto degli strumenti rappresentativi di capitale annullati è pari al fair value (valore equo) stimato immediatamente prima dell'annullamento, al netto di qualsiasi pagamento effettuato al dipendente all'atto dell'annullamento degli strumenti rappresentativi di capitale, contabilizzato come riduzione del patrimonio netto secondo il punto (b) di cui sopra. Se l'entità non identifica i nuovi strumenti rappresentativi di capitale assegnati come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l'entità deve contabilizzare i nuovi strumenti come una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.

     29. Se una entità riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l'importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.

     OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA

     30. Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, l'entità deve misurare i beni o servizi acquisiti e le passività assunte al fair value (valore equo) della passività. Fino a quando la passività non viene estinta, l'entità deve ricalcolare il fair value (valore equo) a ciascuna data di chiusura di bilancio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni di fair value (valore equo) rilevate a conto economico.

     31. Per esempio, una entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale), in base all'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un certo livello, in un determinato periodo. Oppure una entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, sia obbligatoriamente (per esempio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro), sia a scelta del dipendente.

     32. L'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività assunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per cui i dipendenti debbono completare un determinato periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquidazione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati ricevuti. Per cui, l'entità deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la relativa passività da liquidare durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio.

     33. La passività deve essere misurata, inizialmente e ad ogni data di chiusura di bilancio fino alla sua estinzione, al fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione, e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data.

     OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE

     34. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la facoltà, dell'entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento per cassa (o con altre attività) e l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale operazione, come un'operazione con pagamento basato su azioni con regolamento per cassa se, e nella misura in cui, l'entità abbia assunto una passività da liquidare per cassa o con altre attività, oppure come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale se, e nella misura in cui, l'entità non abbia assunto una tale passività.

     Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte

     35. Se una entità ha assegnato alla controparte il diritto di scegliere se una operazione con pagamento basato su azioni deve essere regolata per cassa [*] oppure attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità ha assegnato uno strumento finanziario composto, comprensivo di una componente di debito (ossia, il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e di una componente rappresentativa di capitale (ossia il diritto della controparte a richiedere la liquidazione in strumenti rappresentativi di capitale piuttosto che per cassa). Nelle operazioni con terzi non dipendenti, nelle quali il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti viene misurato in maniera diretta, l'entità deve calcolare la componente rappresentativa di capitale dello strumento finanziario composto come differenza tra il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti e il fair value (valore equo) della componente di debito, alla data in cui i beni o servizi sono stati ricevuti.

     36. Per tutte le altre operazioni, incluse quelle con i dipendenti, l'entità deve calcolare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.

     37. Per applicare le disposizioni del paragrafo 36, l'entità deve prima calcolare il fair value (valore equo) della componente di debito e poi calcolare il fair value (valore equo) della componente di capitale, considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa per ricevere lo strumento rappresentativo di capitale. Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è la somma dei fair value (valori equi) delle due componenti. Tuttavia, le operazioni con pagamento basato su azioni in cui la controparte ha la facoltà di scelta, sono spesso strutturate in modo tale che il fair value (valore equo) di una alternativa equivale al fair value (valore equo) dell'altra. Per esempio, la controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o diritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa. In tali casi, il fair value (valore equo) della componente di capitale è pari a zero, per cui il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è uguale al fair value (valore equo) della componente di debito. Viceversa se i fair value (valori equi) delle alternative di regolamento differiscono, il fair value (valore equo) della componente di capitale è solitamente maggiore di zero; in tal caso il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto sarà maggiore del fair value (valore equo) della componente di debito.

     38. L'entità deve contabilizzare separatamente i beni o servizi ricevuti o acquisiti rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto. Per la componente di debito, l'entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e la passività da regolare per quei beni o servizi, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (paragrafi da 30 a 33). Per quanto riguarda la componente di capitale (se esiste), l'entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e l'incremento del patrimonio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 10 a 29).

     39. Alla data di regolamento, l'entità deve rimisurare la passività al suo fair value (valore equo). Se l'entità emette strumenti rappresentativi di capitale anziché regolare l'operazione per cassa, la passività deve essere trasferita direttamente al patrimonio netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi.

     40. Se l'entità regola l'operazione per cassa anziché con l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, quel pagamento dovrà applicarsi a totale estinzione della passività. Qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimarrà nel patrimonio netto. Scegliendo di ricevere contanti all'atto del regolamento, la controparte rinuncia al diritto di ricevere strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l'entità rilevi un trasferimento all'interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un'altra.

     [*] Nei paragrafi da 35 a 43, ogni riferimento alla voce cassa riguarda anche le altre attività della entità.

     Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell'entità

     41. Nel caso di una operazione con pagamento basato su azioni in cui i termini dell'accordo prevedono la facoltà dell'entità di scegliere se regolare l'operazione per cassa o mediante l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve determinare se ha già assunto una obbligazione da estinguere per cassa e contabilizzare conseguentemente l'operazione con pagamento basato su azioni. L'entità ha una obbligazione attuale da estinguere per cassa se la scelta di regolamento in strumenti rappresentativi di capitale non ha sostanza commerciale (per esempio, in quanto all'entità è legalmente vietata l'emissione di azioni), o se l'entità ha una prassi consolidata o una politica dichiarata di regolamento per cassa, o se è solita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede il regolamento per cassa.

     42. Se l'entità ha una obbligazione attuale da regolare per cassa, essa deve rilevare l'operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa di cui ai paragrafi da 30 a 33.

     43. In assenza di una tale obbligazione, l'entità deve rilevare l'operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate in strumenti rappresentativi di capitale di cui ai paragrafi da 10 a 29. All'atto del regolamento:

     (a) se l'entità opta per il regolamento per cassa, il pagamento deve essere rilevato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, ossia come una riduzione del patrimonio netto, ad eccezione di quanto evidenziato al punto (c) che segue.

     (b) se l'entità opta per il regolamento mediante emissioni di strumenti rappresentativi di capitale, non sono necessarie altre scritture contabili (tranne che una riclassifica tra le diverse componenti del patrimonio netto, se necessaria), ad eccezione di quanto evidenziato al punto (c) che segue.

     (c) se l'entità opta per l'alternativa di regolamento con il maggior fair value (valore equo), l'entità deve rilevare un costo aggiuntivo per il valore in eccesso dato, ossia la differenza tra il pagamento per cassa e il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti emessi, ovvero la differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi e l'importo per cassa che sarebbe stato altrimenti pagato, a seconda del caso applicabile.

     INFORMAZIONI INTEGRATIVE

     44. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni in essere nell'esercizio di riferimento.

     45. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 44, l'entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:

     (a) una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una entità con tipologie di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente similari può aggregare le informazioni, a meno che non sia necessario riportare le informazioni relative a ciascun accordo separatamente, per rispettare il principio di cui al paragrafo 44.

     (b) il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:

     (i) in circolazione all'inizio dell'esercizio;

     (ii) assegnate nell'esercizio;

     (iii) annullate nell'esercizio;

     (iv) esercitate nell'esercizio;

     (v) scadute nell'esercizio;

     (vi) in circolazione a fine esercizio;

     e

     (vii) esercitabili a fine esercizio.

     (c) per le opzioni su azioni esercitate durante l'esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l'esercizio, l'entità può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l'esercizio.

     (d) per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio e la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. Se l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio è ampio, le opzioni in circolazione devono essere suddivise in fasce che siano significative per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all'atto dell'esercizio di quelle opzioni.

     46. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del fair value (valore equo) dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l'esercizio.

     47. Se l'entità ha misurato il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della entità indirettamente, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in applicazione del principio di cui al paragrafo 46, l'entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:

     (a) nel caso di opzioni su azioni assegnate durante l'esercizio, il fair value (valore equo) medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti:

     (i) il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l'indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;

     (ii) la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica;

     e

     (iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell'assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del fair value (valore equo), come nel caso di una condizione di mercato.

     (b) nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (ossia, diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il fair value (valore equo) medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l'informativa su come è stato calcolato, incluse le seguenti:

     (i) se il fair value (valore equo) non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile, come esso è stato valutato;

     (ii) se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati nella valutazione del fair value (valore equo);

     e

     (iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella determinazione del fair value (valore equo).

     (c) in caso di accordi di pagamento basato su azioni che siano stati modificati durante l'esercizio:

     (i) una spiegazione di tali modifiche;

     (ii) il fair value (valore equo) incrementale assegnato (come conseguenza di dette modifiche);

     e

     (iii) l'informativa sulle modalità di misurazione del fair value (valore equo) incrementale assegnato, uniformemente con le disposizioni esposte ai punti (a) e (b) di cui sopra, se applicabili.

     48. Se l'entità ha misurato direttamente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti nell'esercizio, l'entità deve fornire un'informativa sulle modalità di determinazione del fair value (valore equo), per esempio specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi.

     49. Se l'entità ha respinto la presunzione di cui al paragrafo 13, deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.

     50. Una entità deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.

     51. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 50, l'entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:

     (a) il costo totale rilevato nell'esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, indicando separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;

     (b) per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:

     (i) il valore contabile totale di fine esercizio;

     e

     (ii) il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).

     52. Se l'informativa richiesta dal presente IFRS non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l'entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli.

     DISPOSIZIONI TRANSITORIE

     53. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve applicare il presente IFRS alle assegnazioni di azioni, di opzioni su azioni o agli altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e non ancora maturati alla data di entrata in vigore del presente IFRS.

     54. L'entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS ad altre assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale se ha indicato pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione.

     55. L'entità deve rideterminare i valori dell'informativa comparativa e, dove possibile, deve rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del primo esercizio presentato per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali è stato applicato il presente IFRS.

     56. L'entità deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato il presente IFRS (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente).

     57. L'entità deve comunque applicare i paragrafi da 26 a 29 per rilevare le seguenti modifiche s e, successivamente all'entrata in vigore del presente IFRS, una entità modifica i termini o le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non sia stato applicato il presente IFRS.

     58. L'entità deve applicare retroattivamente il presente IFRS per tutte le passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente IFRS. Per tali passività, l'entità deve rideterminare i valori dell'informativa comparativa, inclusa la rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo nel primo esercizio presentato in cui siano stati rideterminati i valori dell'informativa comparativa, fatta eccezione per l'informativa comparativa riferita a un esercizio o a una data precedenti il 7 novembre 2002.

     59. L'entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS retroattivamente alle altre passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni, per esempio, alle passività estinte in un esercizio per il quale è stata presentata informativa comparativa.

     DATA DI ENTRATA IN VIGORE

     60. L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1 gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

 

     Appendice A

     (Omissis)

     Appendice B

     (Omissis)

     Appendice C

     (Omissis)