§ 19.4.76 – Regolamento 6 aprile 2004, n. 707.
Regolamento (CE) n. 707/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:06/04/2004
Numero:707


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.4.76 – Regolamento 6 aprile 2004, n. 707.

Regolamento (CE) n. 707/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(G.U.U.E. 17 aprile 2004, n. L 111).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 29 settembre 2003 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1725/2003 che omologa le interpretazioni adottate dallo Standing Interpretation Committee (SIC). Una di tali interpretazioni è la SIC-8: Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento. Conformemente a tale interpretazione, nell'esercizio in cui gli IAS sono per la prima volta applicati pienamente come sistema contabile di riferimento principale, il bilancio dell'impresa deve essere preparato e presentato come se fosse sempre stato preparato in conformità ai principi e alle interpretazioni in vigore nell'esercizio della prima applicazione. Perciò, i principi e le interpretazioni vigenti nell'esercizio di prima applicazione devono essere applicati retrospettivamente nella maggior parte dei casi.

     (2) Per agevolare la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS), l'International Accounting Standards Board (IASB) ha deciso il 19 giugno 2003 di sostituire la SIC-8 con l'IFRS 1: Prima adozione degli International Financial Reporting Standard. Conformemente all'IFRS 1, un'impresa che applica gli IAS per la prima volta deve conformarsi a ciascuno IAS e a ciascuna interpretazione in vigore al momento della prima applicazione. Pertanto, analogamente alla SIC-8, l'IFRS 1 prescrive nella maggior parte dei casi un'applicazione retrospettiva dei principi e delle interpretazioni. Tuttavia l'IFRS 1 prevede esenzioni limitate da tale obbligo, in casi specifici, dovute a ragioni pratiche o al fatto che i costi derivanti dalla messa in conformità supererebbero i benefici che potrebbero trarne gli utilizzatori dei bilanci.

     (3) L'IFRS 1 dovrebbe consentire di assicurare la comparabilità nel tempo sia per quanto riguarda il bilancio di un neo-utilizzatore di IFRS sia per quanto riguarda i bilanci di diverse imprese che adottano gli IFRS per la prima volta ad una determinata data, in quanto sia i dati correnti che quelli comparativi sono basati sullo stesso corpus di principi esistenti al momento della prima applicazione degli IAS. Assicurare la comparabilità tra neo-utilizzatori e imprese che già applicano gli IFRS è tuttavia un obiettivo secondario, giacché il numero di neo-utilizzatori nel 2005 supererà ampiamente il numero delle società dell'Unione europea che già applicano gli IAS/IFRS (compreso tra 200 e 300).

     (4) La consultazione di esperti del settore ha confermato che l'International Financial Reporting Standard in questione soddisfa le condizioni di adozione previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed in particolare l'obbligo di contribuire all'interesse pubblico europeo.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (6) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di regolamentazione contabile,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     La «SIC-8: Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento» di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1725/ 2003 è sostituita dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

"IFRS 1 - Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

 

     L'International Financial Reporting Standard 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS 1) è illustrato nei paragrafi da 1 a 47 e nelle Appendici da A a C. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. I paragrafi evidenziati graficamente in grassetto riflettono i principi basilari. I termini definiti nell'Appendice A sono in corsivo la prima volta che compaiono nello Standard. Gli altri termini sono definiti nel Glossario per gli International Financial Reporting Standard. L'IFRS 1 dovrebbe essere letto nel contesto delle sue finalità, delle Motivazioni per le conclusioni, della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la redazione e la presentazione del bilancio. In mancanza di indicazioni specifiche, tali documenti costituiscono la base per la scelta e l'applicazione dei principi contabili.

 

     INTRODUZIONE

     Motivazioni dell'emissione del presente IFRS

     IN1 Il presente IFRS sostituisce il SIC-8 Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale. Il Board ha elaborato il presente IFRS per tenere conto delle perplessità causate dal fatto che:

     a) alcuni aspetti derivanti dall'obbligo di una completa applicazione retroattiva stabilito dal SIC-8 hanno determinato costi superiori ai probabili benefici per gli utilizzatori del bilancio. Inoltre, sebbene il SIC-8 non richiedesse l'applicazione retroattiva ove questa fosse impraticabile, esso non spiega se il neo-utilizzatore avesse dovuto intendere l'impraticabilità come un ostacolo proibitivo o meno, e non individuava un trattamento specifico in caso di impraticabilità;

     b) il SIC-8 poteva richiedere al neo-utilizzatore di fare uso di due diverse versioni di un medesimo Principio, qualora, nell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in base agli IAS, fosse stata introdotta una nuova versione che vietasse l'applicazione retroattiva;

     c) il SIC-8 non stabiliva chiaramente se il neo-utilizzatore dovesse effettuare una valutazione facendo uso di elementi noti successivamente nell'applicare retroattivamente le decisioni di rilevazione e valutazione;

     d) erano sorti alcuni dubbi sull'interazione fra il SIC-8 e particolari disposizioni transitorie contenute in specifici Principi.

     Aspetti principali del presente IFRS

     IN2 Il presente IFRS si applica quando l'entità adotta gli IFRS per la prima volta con una dichiarazione esplicita e senza riserve di conformità agli stessi.

     IN3 In generale, il presente IFRS richiede la conformità a ciascun IFRS in vigore alla data di presentazione del primo bilancio redatto secondo gli IFRS. In particolare, il presente IFRS richiede che, nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS come punto di partenza per la contabilizzazione in conformità agli IFRS, l'entità:

     a) rilevi tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;

     b) non rilevi come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;

     c) riclassifichi le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai precedenti Principi contabili [Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)] ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IFRS; e

     d) applichi gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

     IN4 Il presente IFRS concede un numero limitato di esenzioni da questi obblighi negli specifici casi in cui i costi sostenuti per conformarsi ad essi supererebbero con ogni probabilità i benefici per gli utilizzatori del bilancio. Inoltre, il presente IFRS proibisce in alcuni casi l'applicazione retroattiva degli IFRS, in particolare quando l'applicazione retroattiva richiederebbe una valutazione soggettiva da parte della direzione aziendale sulle condizioni passate dopo che l'esito di una specifica operazione sia già noto.

     IN5 Il presente IFRS richiede un'informativa che illustri l'impatto della transizione dai precedenti Principi contabili agli IFRS sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati.

     IN6 L'entità è tenuta ad applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS si riferisce a un esercizio che inizia dal 1o gennaio 2004 in poi. È incoraggiata una applicazione anticipata.

     Cambiamenti rispetto alla precedente disciplina

     IN7 Analogamente al SIC-8, il presente IFRS prevede l'applicazione retroattiva nella gran parte dei casi. Diversamente dal SIC-8, il presente IFRS:

     a) contiene esenzioni mirate per evitare costi che con ogni probabilità supererebbero i benefici per gli utilizzatori del bilancio, oltre a un numero limitato di eccezioni dettate da motivi pratici;

     b) chiarisce che l'entità è tenuta ad applicare l'ultima versione degli IFRS;

     c) chiarisce la maniera in cui le stime effettuate secondo gli IFRS si rapportano a quelle effettuate per la stessa data in base ai precedenti Principi contabili;

     d) specifica che le disposizioni transitorie degli altri IFRS non si applicano nel caso di prima adozione; e

     e) richiede un'informativa più approfondita sulla transizione agli IFRS.

 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 1

 

     Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

 

     FINALITÀ

     1. Il presente IFRS ha lo scopo di garantire che il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS e i bilanci intermedi relativi all'esercizio di riferimento di tale primo bilancio contengano informazioni di alta qualità che:

     a) siano trasparenti per gli utilizzatori e comparabili per tutti i periodi presentati;

     b) costituiscano un punto di partenza adeguato per l'inizio della contabilizzazione in base agli International Financial Reporting Standard (IFRS); e

     c) possano essere prodotte ad un costo non superiore ai benefici per gli utilizzatori.

 

     AMBITO DI APPLICAZIONE

     2. L'entità deve applicare il presente IFRS:

     a) nella redazione del suo primo bilancio in conformità agli IFRS; e

     b) nella redazione di ciascuno degli eventuali bilanci intermedi, che essa presenta conformemente allo IAS 34 Bilanci intermedi e relativi all'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

     3. Il primo bilancio di un'entità redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio annuale in cui la medesima entità adotta gli IFRS con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve posta all'interno di tale bilancio. Un bilancio redatto in conformità agli IFRS è il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS se, per esempio, tale entità:

     a) ha presentato il bilancio precedente:

     i) secondo la disciplina nazionale che non è conforme agli IFRS per tutti gli aspetti;

     ii) in conformità agli IFRS per tutti gli aspetti, salvo che il bilancio non conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;

     iii) con una dichiarazione esplicita di conformità ad alcuni IFRS ma non a tutti;

     iv) secondo la disciplina nazionale non conforme agli IFRS, utilizzando alcuni IFRS per contabilizzare elementi non considerati dalla disciplina nazionale; o

     v) secondo la disciplina nazionale, con una riconciliazione di alcuni importi con gli importi determinati in base agli IFRS;

     b) ha redatto il proprio bilancio in conformità agli IFRS solo per uso interno, senza metterlo a disposizione della proprietà o di utilizzatori esterni;

     c) ha preparato un'informativa contabile conforme agli IFRS ai soli fini del consolidamento, senza redigere un bilancio completo secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio; o

     d) non ha presentato il bilancio per gli esercizi precedenti.

     4. Il presente IFRS si applica quando l'entità adotta gli IFRS per la prima volta. Non si applica quando, per esempio, l'entità:

     a) sospende la presentazione del bilancio redatto secondo la disciplina nazionale, avendolo presentato in precedenza unitamente a un altro bilancio che conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve;

     b) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio in conformità alla disciplina nazionale e tale bilancio conteneva una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve; o

     c) ha presentato il bilancio relativo al precedente esercizio con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve, anche se i revisori contabili hanno sollevato eccezioni nella loro relazione su tale bilancio.

     5. Il presente IFRS non si applica ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un'entità che già applica gli IFRS. Tali cambiamenti sono soggetti:

     a) alle disposizioni sui cambiamenti dei principi contabili previsto dallo IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili; e

     b) alle specifiche disposizioni transitorie previste dagli altri IFRS.

 

     RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

     Stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS

     6. L'entità deve predisporre uno stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS alla data di passaggio agli IFRS. Questo è il punto di partenza per la contabilizzazione in base agli IFRS. L'entità non è tenuta a includere lo stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

     Principi contabili

     7. L'entità deve utilizzare gli stessi principi contabili nel suo stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS e per tutti i periodi inclusi nel suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS. Tali principi contabili devono essere conformi a ciascun IFRS in vigore alla data di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, salvo quanto specificato nei paragrafi da 13 a 34.

     8. L'entità non deve applicare versioni diverse degli IFRS in vigore in date precedenti. L'entità può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio, se esso permette una applicazione anticipata.

 

     Esempio: Applicazione uniforme all'ultima versione degli IFRS

     PREMESSA

     La data di riferimento per il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS dell'entità A è il 31 dicembre 2005. L'entità A decide di presentare informazioni comparative in quel bilancio per un solo anno (cfr. il paragrafo 36). Pertanto il passaggio agli IFRS avviene all'apertura dell'esercizio che ha inizio il 1o gennaio 2004 (o, il che è lo stesso, alla chiusura dell'esercizio che ha termine il 31 dicembre 2003). L'entità A ha presentato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre di ogni anno in conformità ai precedenti Principi contabili incluso il 31 dicembre 2004.

     APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

     L'entità A è tenuta ad applicare gli IFRS in vigore per gli esercizi che vengono chiusi al 31 dicembre 2005 per:

     a) la preparazione dello stato patrimoniale d'apertura, al 1o gennaio 2004, in conformità agli IFRS; e

     b) la preparazione e la presentazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2005 (compresi gli importi comparativi per il 2004), del conto economico, del prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e del rendiconto finanziario per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2005 (compresi gli importi comparativi per il 2004) nonché delle note illustrative (comprese le informazioni comparative per il 2004).

     L'entità A può applicare un nuovo IFRS che non sia ancora obbligatorio ma che consenta l'applicazione anticipata per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

 

     9. Le disposizioni transitorie contenute in altri IFRS si applicano ai cambiamenti dei principi contabili effettuati da un'entità che già utilizza gli IFRS; esse non si applicano nella transizione agli IFRS di un neoutilizzatore, ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi da 27 a 30.

     10. Salvo quanto illustrato nei paragrafi da 13 a 34, nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS, l'entità deve:

     a) rilevare tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dagli IFRS;

     b) non rilevare come attività o come passività elementi la cui iscrizione non è permessa dagli IFRS;

     c) riclassificare le poste rilevate come un tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base ai precedenti Principi contabili ma che costituiscono un diverso tipo di attività, passività o componente del patrimonio netto in base agli IFRS; e

     d) applicare gli IFRS nella valutazione di tutte le attività e passività rilevate.

     11. I principi contabili che l'entità utilizza nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS possono essere diversi da quelli utilizzati alla stessa data applicando i precedenti Principi contabili. Le rettifiche che ne conseguono derivano da fatti e operazioni riferiti a una data precedente a quella di transizione agli IFRS. Pertanto, alla data di passaggio agli IFRS, l'entità imputerà tali rettifiche direttamente agli utili portati a nuovo (o, se del caso, a un'altra voce del patrimonio netto).

     12. Il presente IFRS definisce due categorie di eccezioni al principio che lo stato patrimoniale d'apertura dell'entità redatto in conformità agli IFRS debba essere conforme a ogni IFRS:

     a) i paragrafi da 13 a 25 prevedono delle esenzioni dall'applicazione di alcune disposizioni contenute in altri IFRS.

     b) i paragrafi da 26 a 34 proibiscono l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS.

     Esenzioni da altri IFRS

     13. L'entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:

     a) aggregazioni di imprese (paragrafo 15);

     b) fair value (valore equo) o rideterminazione del valore come sostituto del costo (paragrafi da 16 a 19);

     c) benefici per i dipendenti (paragrafo 20);

     d) differenze cumulative di conversione (paragrafi 21 e 22);

     e) strumenti finanziari composti (paragrafo 23); e

     f) attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi 24 e 25).

     L'entità non deve applicare tali esenzioni ad altri elementi per analogia.

     14. Alcune delle esenzioni riportate in seguito si riferiscono al fair value (valore equo). Lo IAS 22 Aggregazioni di imprese spiega come si determina il fair value (valore equo) di attività e passività identificabili acquisite in un'aggregazione di imprese. L'entità deve applicare tali disposizioni per determinare il fair value (valore equo) in base al presente IFRS, a meno che un altro IFRS non contenga istruzioni più dettagliate in merito alla determinazione del fair value (valore equo) delle attività o passività in questione. Tale fair value (valore equo) rifletterà le condizioni esistenti alla data per la quale è stato determinato.

     Aggregazioni di imprese

     15. L'entità deve applicare le disposizioni contenute nell'appendice B alle aggregazioni di imprese che la stessa entità ha rilevato prima della data di passaggio agli IFRS.

     Fair value (valore equo) o rideterminazione del valore, come sostituto del costo

     16. L'entità può scegliere di valutare un elemento degli immobili, impianti e macchinari alla data di passaggio agli IFRS al fair value (valore equo) e utilizzare tale valore come sostituto del costo a tale data.

     17. Il neo-utilizzatore può scegliere di utilizzare il valore rideterminato di un elemento degli immobili, impianti e macchinari, effettuata alla data di passaggio agli IFRS, o ad una data precedente a tale passaggio, in base ai precedenti Principi contabili, come sostituto del costo alla data della rideterminazione del valore, se tale rideterminazione del valore, alla data in cui è stata effettuata, era nel complesso paragonabile:

     a) al fair value (valore equo); o

     b) al costo o al costo ammortizzato in base agli IFRS, rettificato per riflettere, per esempio, le variazioni di un indice dei prezzi generale o specifico.

     18. Le opzioni nei paragrafi 16 e 17 sono applicabili anche a:

     a) gli investimenti immobiliari, se l'entità sceglie di utilizzare il modello del costo previsto dallo IAS 40 Investimenti immobiliari; e

     b) le attività immateriali che soddisfano:

     i) le condizioni previste dallo IAS 38 Attività immateriali per la rilevazione (inclusa la valutazione attendibile del costo originario); e

     ii) le condizioni previste dallo IAS 38 per la rideterminazione del valore (inclusa l'esistenza di un mercato attivo).

     L'entità non deve utilizzare tali opzioni per altre attività o passività.

     19. Il neo-utilizzatore può aver determinato un sostituto del costo in base ai precedenti Principi contabili per alcune o tutte le sue attività e passività valutando le stesse al fair value (valore equo) a una data particolare, a seguito di un fatto quale una privatizzazione o la quotazione in un mercato regolamentato. Tale entità può utilizzare il fair value (valore equo) determinato in base a tale fatto come sostituto del costo per gli IFRS alla data di tale valutazione.

     Benefici per i dipendenti

     20. In base allo IAS 19 Benefici per i dipendenti l'entità può scegliere di utilizzare il metodo del 'corridoio', che consente di non rilevare parte degli utili e perdite attuariali. L'applicazione retroattiva di questo metodo impone all'entità di suddividere gli utili e le perdite attuariali cumulati dall'inizio del piano fino alla data di passaggio agli IFRS in una parte rilevata e in una non rilevata. Tuttavia, il neo-utilizzatore può scegliere di rilevare integralmente gli utili e le perdite attuariali cumulativi alla data di passaggio agli IFRS, anche se essa usa il metodo del corridoio per gli utili e le perdite attuariali realizzati successivamente. Se il neoutilizzatore si avvale di questa opzione, essa deve applicarla a tutti i piani.

     Differenze cumulative di conversione

     21. Lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere prevede che l'entità:

     a) classifichi alcune differenze di conversione come una componente separata del patrimonio netto; e

     b) trasferisca, a seguito della dismissione a terzi di una gestione estera, le differenze cumulative di conversione relative a tale gestione (inclusi, se del caso, gli utili e le perdite su coperture associate ad essa) al conto economico come parte della plusvalenza o della minusvalenza derivante dalla dismissione.

     22. Tuttavia, il neo-utilizzatore non è tenuto a ottemperare a questi obblighi per le differenze cumulative di conversione esistenti alla data di passaggio agli IFRS. Se esso si avvale di questa esenzione:

     a) le differenze cumulative di conversione per tutte le gestioni detenute all'estero si presumono pari a zero alla data di passaggio agli IFRS; e

     b) la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla successiva dismissione a terzi di una gestione detenuta all'estero non deve comprendere le differenze di conversione determinatesi prima della data di passaggio agli IFRS e deve comprendere le differenze di conversione determinatesi dopo.

     Strumenti finanziari composti

     23. Lo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative dispone che l'entità suddivida, all'inizio, uno strumento finanziario composto in componenti separate del passivo e del patrimonio netto. Se la componente del passivo non è più sussistente, l'applicazione retroattiva dello IAS 32 prevede la separazione in due parti del patrimonio netto. La prima parte è imputata agli utili portati a nuovo e rappresenta l'interesse cumulativo maturato sulla componente del passivo. L'altra parte rappresenta la componente originaria del patrimonio netto. Tuttavia, in base al presente IFRS, il neo-utilizzatore non è tenuto a separare queste due parti se la componente del passivo non è più sussistente prima della data di passaggio agli IFRS.

     Attività e passività di controllate, collegate e joint venture

     24. Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio individuale, valutare le attività e le passività alternativamente:

     a) ai valori contabili che sarebbero iscritti nel bilancio consolidato della controllante, alla data di passaggio agli IFRS da parte di tale controllante, nel caso in cui non fossero effettuate rettifiche dovute al metodo di consolidamento e agli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo; o

     b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in a) nei casi in cui:

     i) le esenzioni previste dal presente IFRS comportino valutazioni che dipendono dalla data di passaggio agli IFRS;

     ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare il trattamento contabile di riferimento previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari mentre il gruppo può utilizzare il trattamento contabile alternativo consentito.

     Tale opzione è consentita anche a collegate o joint venture che adottano per la prima volta gli IFRS dopo l'entità che ha una influenza notevole o un controllo congiunto su di esse.

     25. Tuttavia, se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS dopo una sua controllata (o collegata o joint venture), essa deve valutare le attività e le passività di tale controllata (o collegata o joint venture) nel proprio bilancio consolidato agli stessi valori contabili riportati nel bilancio individuale della controllata (o collegata o joint venture), dopo le rettifiche per il consolidamento e per la contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, nonché per rilevare gli effetti dell'aggregazione di imprese nella quale la controllante ha acquisito il controllo. Analogamente, se una controllante adotta per la prima volta gli IFRS per il proprio bilancio individuale prima o dopo che per il proprio bilancio consolidato, essa deve iscrivere le attività e le passività agli stessi importi in entrambi i bilanci, salvo che per le rettifiche dovute al consolidamento.

     Eccezioni all'applicazione retroattiva di alcuni IFRS

     26. Il presente IFRS proibisce l'applicazione retroattiva di alcuni aspetti di altri IFRS relativi a:

     a) cancellazione di attività e di passività finanziarie (paragrafo 27);

     b) contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi da 28 a 30); e

     c) stime (paragrafi da 31 a 34).

     Cancellazione di attività e di passività finanziarie

     27. Il neo-utilizzatore deve applicare prospetticamente le disposizioni previste per la cancellazione a partire dall'entrata in vigore dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. In altre parole, se il neo-utilizzatore ha cancellato attività finanziarie o passività finanziarie in base ai precedenti Principi contabili in un esercizio che ha avuto inizio prima del 1o gennaio 2001, esso non deve rilevare tali attività e passività in base agli IFRS (a meno che queste ultime non soddisfino le condizioni previste per la rilevazione a seguito di un'operazione o di un fatto intervenuto successivamente). Tuttavia, il neo-utilizzatore deve:

     a) rilevare tutti i derivati e gli altri diritti e obbligazioni, quali quelli relativi alla gestione di contratti di servizio, che restano in capo all'entità stessa dopo l'operazione di cancellazione e ancora in essere alla data di passaggio agli IFRS; e

     b) consolidare tutte le entità economiche a destinazione specifica [Special Purpose Entities (SPE)], che controlla alla data di passaggio agli IFRS, anche se tali entità esistevano prima della data di passaggio agli IFRS o se detengono attività o passività finanziarie che sono state cancellate in base ai precedenti Principi contabili.

     Contabilizzazione delle operazioni di copertura

     28. Conformemente allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione l'entità, alla data di passaggio agli IFRS, deve:

     a) valutare tutti i derivati al fair value (valore equo); e

     b) eliminare tutti gli utili e le perdite differiti sui derivati iscritti in base ai precedenti Principi contabili come se fossero attività o passività.

     29. L'entità non deve esporre nello stato patrimoniale di apertura in conformità agli IFRS una relazione di copertura che non soddisfa le condizioni previste per la contabilizzazione delle operazioni di copertura secondo lo IAS 39 (per esempio, molte relazioni di copertura nelle quali lo strumento di copertura è uno strumento monetario o un'opzione scritta (written option); nelle quali l'elemento coperto è una posizione netta; o nelle quali la copertura riguarda il rischio sui tassi di interesse di un investimento posseduto sino a scadenza). Tuttavia, se un' entità ha designato una posizione netta come oggetto di copertura in base ai precedenti Principi contabili, essa può designare un singolo elemento all'interno di tale posizione netta quale oggetto di copertura, purché ciò avvenga entro la data di passaggio agli IFRS.

     30. L'entità deve applicare le disposizioni transitorie dello IAS 39 a tutte le altre relazioni di copertura esistenti alla data di passaggio agli IFRS.

     Stime

     31. Le stime effettuate dall'entità secondo gli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.

     32. L'entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In base al paragrafo 31 l'entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti successivi che non comportano una rettifica, secondo lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un'entità sia il 1o gennaio 2004 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 2004 richiedano la revisione di una stima effettuata in base ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 2003. L'entità non deve, in base alle nuove informazioni, modificare le stime nello stato patrimoniale d'apertura conforme agli IFRS (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l'entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni al conto economico (o, se del caso, tra le altre variazioni nelle poste di patrimonio netto) dell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2004.

     33. Secondo gli IFRS, l'entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.

     34. I paragrafi da 31 a 33 si applicano allo stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.

 

     PRESENTAZIONE E INFORMATIVA

     35. Il presente IFRS non esime da obblighi di presentazione e di informativa previsti da altri IFRS.

     Informazioni comparative

     36. Per rispettare quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno un anno di informazioni comparative elaborate in base agli IFRS.

     37. Alcune entità presentano un riepilogo storico di dati salienti per periodi antecedenti il primo esercizio per il quale tali entità presentano informazioni comparative complete in conformità agli IFRS. Il presente IFRS non richiede che tali riepiloghi siano conformi alle disposizioni contenute negli IFRS in materia di rilevazione e valutazione. Inoltre, alcune entità presentano sia le informazioni comparative secondo i precedenti Principi contabili sia le informazioni comparative previste dallo IAS 1. In ciascun bilancio che contenga un riepilogo di dati storici o informazioni comparative secondo i precedenti Principi contabili, l'entità deve:

     a) indicare chiaramente già nell'intestazione che le informazioni redatte in base ai precedenti Principi contabili non sono state elaborate in conformità agli IFRS; e

     b) illustrare la natura delle principali rettifiche che renderebbero tali informazioni conformi agli IFRS. L'entità non è tenuta a quantificare tali rettifiche.

     Illustrazione del passaggio agli IFRS

     38. L'entità deve illustrare come il passaggio dai precedenti Principi contabili agli IFRS abbia influito sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari presentati.

     Riconciliazioni

     39. Per ottemperare alle disposizioni del paragrafo 38, il primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS deve contenere:

     a) le riconciliazioni del patrimonio netto secondo i precedenti Principi contabili con il patrimonio netto rilevato in conformità agli IFRS per entrambe le seguenti date:

     i) la data di passaggio agli IFRS; e

     ii) la data di chiusura dell'ultimo esercizio per il quale l'entità ha redatto il bilancio in conformità ai precedenti Principi contabili;

     b) una riconciliazione del risultato economico riportato nell'ultimo bilancio d'esercizio redatto dall'entità in base ai precedenti Principi contabili con il risultato economico derivante dall'applicazione degli IFRS per il medesimo esercizio; e

     c) nel caso in cui l'entità ha rilevato eventuali perdite durevoli di valore di un'attività, o ne ha ripristinato il valore originario per la prima volta quando redige lo stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS, l'informativa che sarebbe stata richiesta dallo IAS 36 Perdita durevole di valore delle attività se l'entità avesse rilevato tali perdite durevoli di valore delle attività, o ne avesse ripristinato il valore originario, nel periodo che ha inizio alla data di passaggio agli IFRS.

     40. Le riconciliazioni richieste dal paragrafo 39, lettere a) e b), devono contenere dettagli sufficienti a permettere all'utilizzatore del bilancio di comprendere le rettifiche rilevanti allo stato patrimoniale e al conto economico. Se l'entità ha presentato un rendiconto finanziario in base ai precedenti Principi contabili, essa deve illustrare anche le rettifiche di rilievo apportate al rendiconto finanziario.

     41. Se l'entità rileva di aver commesso errori in base ai precedenti Principi contabili, le riconciliazioni di cui al paragrafo 39, lettere a) e b), devono distinguere la correzione di tali errori dai cambiamenti dei principi contabili.

     42. Lo IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili non tratta dei cambiamenti dei principi contabili che si verificano quando l'entità adotta per la prima volta gli IFRS. Pertanto gli obblighi di informativa dello IAS 8 in relazione ai cambiamenti di principi contabili, non si applicano al primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS.

     43. Se l'entità non ha presentato bilanci per gli esercizi precedenti, essa deve rendere noto tale fatto nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

     Uso del fair value (valore equo) come sostituto del costo

     44. Se l'entità che, nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS, utilizza il fair value (valore equo) come sostituto del costo di un elemento degli immobili, impianti e macchinari o degli investimenti immobiliari o delle attività immateriali (cfr. i paragrafi 16 e 18), la stessa deve, nel primo bilancio dell'entità redatto in conformità agli IFRS, indicare per ogni voce dello stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS:

     a) l'importo complessivo di tali fair value (valori equi); e

     b) l'importo complessivo delle rettifiche apportate ai valori contabili esposti in base ai precedenti Principi contabili.

     Bilanci intermedi

     45. Per rispettare quanto previsto dal paragrafo 38, se l'entità presenta un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34 Bilanci intermedi per la parte dell'esercizio in cui redige il primo bilancio d'esercizio redatto in conformità agli IFRS, la stessa deve rispettare, oltre a quelle previste dallo IAS 34, le seguenti disposizioni:

     a) Se l'entità ha presentato un bilancio intermedio per il corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ciascun bilancio intermedio deve contenere le riconciliazioni del:

     i) patrimonio netto determinato in base ai precedenti Principi contabili alla fine di tale analogo periodo intermedio con il patrimonio netto determinato in conformità agli IFRS a tale data; e

     ii) risultato economico determinato secondo i precedenti Principi contabili per tale analogo periodo intermedio (per tale periodo intermedio e quello dall'inizio dell'esercizio) con il risultato economico determinato in base all'applicazione degli IFRS per lo stesso periodo.

     b) Oltre alle riconciliazioni richieste dalla lettera a), il primo bilancio intermedio redatto dall'entità in conformità allo IAS 34 deve comprendere, per la parte dell'esercizio di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRS, le riconciliazioni di cui al paragrafo 39, lettere a) e b), (integrate dai dettagli di cui ai paragrafi 40 e 41), o un rinvio a un altro documento pubblicato contenente tali riconciliazioni.

     46. Lo IAS 34 prevede un livello minimo di informativa, in base all'assunto che gli utilizzatori del bilancio intermedio abbiano accesso anche all'ultimo bilancio d'esercizio. Tuttavia, lo IAS 34 prevede anche che l'entità debba rendere noto 'ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento'. Pertanto, se il neo-utilizzatore non ha fornito informazioni di significativa importanza per la comprensione del corrente periodo intermedio nel più recente bilancio redatto in base ai precedenti Principi contabili, lo stesso deve, nel proprio bilancio intermedio, fornire tali informazioni o rinviare a un altro documento pubblicato che contenga tali informazioni.

 

     DATA DI ENTRATA IN VIGORE

     47. L'entità deve applicare il presente IFRS se il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS si riferisce a un esercizio con inizio dal 1o gennaio 2004 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità redige il suo primo bilancio in conformità agli IFRS per un esercizio avente inizio antecedentemente al 1o gennaio 2004, e applica il presente IFRS in luogo del SIC-8 Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale tale fatto deve essere indicato.

 

Appendice A

Definizione dei termini

 

     La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

Data di passaggio agli IFRS

La data di apertura del primo esercizio nel quale l'entità presenta una completa informativa comparativa in base a quanto previsto dagli IFRS nel primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

Sostituto del costo

L'importo utilizzato come sostituto del costo o del costo ammortizzato ad una data predeterminata. I successivi ammortamenti devono essere calcolati in base alla presunzione che l'entità aveva inizialmente rilevato l'attività o la passività a tale data predeterminata e che il costo coincideva, sempre in tale data, con il sostituto del costo.

Fair value (valore equo)

Il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Primo bilancio redatto in conformità agli IFRS

Il primo bilancio annuale in cui l'entità adotta gli International Financial Reporting Standard (IFRS), con una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

Neo-utilizzatore

L'entità che presenta il primo bilancio redatto in conformità agli IFRS.

International Financial Reporting Standard (IFRS)

I Principi e le Interpretazioni adottate dallo International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

a) gli International Financial Reporting Standard (IFRS);

b) i Principi contabili internazionali (IAS); e

c) le Interpretazioni elaborate dall'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC), e fatte proprie dallo IASB.

Stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS

Lo stato patrimoniale dell'entità (pubblicato o non pubblicato) alla data di passaggio agli IFRS.

Precedenti Principi contabili [Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)]

L'insieme dei principi contabili che il neo-utilizzatore usava immediatamente prima del passaggio.

Data di riferimento

La data di chiusura dell'ultimo periodo a cui si riferisce il bilancio o il bilancio intermedio.

 

Appendice B

Aggregazioni di imprese

 

     La presente appendice costituisce parte integrante dell'IFRS.

     B1 Il neo-utilizzatore può scegliere di non applicare retroattivamente lo IAS 22 Aggregazioni di imprese alle pregresse aggregazioni di imprese (aggregazioni di imprese avvenute prima della data di passaggio agli IFRS). Tuttavia, se il neo-utilizzatore ridetermina la contabilizzazione di una qualsiasi aggregazione di imprese per conformarsi allo IAS 22, lo stesso deve rideterminare i valori di tutte le successive aggregazioni di imprese. Per esempio, se il neo-utilizzatore sceglie di rideterminare la contabilizzazione di un'aggregazione di imprese verificatasi il 30 giugno 2002, lo stesso deve rideterminare la contabilizzazione di tutte le aggregazioni di imprese che hanno avuto luogo fra il 30 giugno 2002 e la data di passaggio agli IFRS.

     B2 La mancata applicazione retroattiva dello IAS 22 a una pregressa aggregazione di imprese comporta che il neo-utilizzatore debba con riferimento a tale aggregazione di imprese:

     a) mantenere la stessa classificazione (come un'acquisizione da parte della legittima società acquirente, un'acquisizione inversa da parte della legittima società acquisita, o di un'unione di imprese) utilizzata nei bilanci redatti in conformità ai precedenti Principi contabili.

     b) rilevare, alla data di passaggio agli IFRS, tutte le attività e le passività acquisite o assunte in una pregressa aggregazione di imprese salvo:

     i) alcune attività e passività finanziarie eliminate in base ai precedenti Principi contabili (cfr. il paragrafo 27); e

     ii) le attività, compreso l'avviamento, e le passività che non erano iscritte nello stato patrimoniale consolidato della società acquirente redatto in base ai precedenti Principi contabili e che non soddisferebbero le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritte nello stato patrimoniale individuale della società acquisita [cfr. il paragrafo da B2, lettera f) a B2, lettera i)]

     Il neo-utilizzatore deve rilevare qualsiasi conseguente cambiamento rettificando gli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, un'altra voce del patrimonio netto), a meno che il cambiamento non derivi dall'iscrizione di un'attività immateriale precedentemente inclusa nell'avviamento [cfr. il paragrafo B2, lettera g), punto i)].

     c) escludere dallo stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS qualsiasi voce rilevata in base ai precedenti Principi contabili che non soddisfi le condizioni previste dagli IFRS per essere iscritta come attività o passività in conformità agli IFRS. Il neo-utilizzatore deve contabilizzare le conseguenti variazioni come segue:

     i) il neo-utilizzatore può aver classificato una pregressa aggregazione di imprese come un'acquisizione e può aver rilevato come un'attività immateriale un elemento che non soddisfa le condizioni previste dallo IAS 38 Immobilizzazioni immateriali per essere rilevato come un'attività. Il neo-utilizzatore deve riclassificare tale elemento (e, se del caso, le relative imposte differite e le quote di pertinenza di terzi) come parte dell'avviamento [a meno che lo stesso non abbia portato l'avviamento direttamente in detrazione al patrimonio netto in base ai precedenti Principi contabili, si vedano i paragrafi B2, lettera g), punto i) e B2, punto i)].

     ii) il neo-utilizzatore deve imputare tutte le conseguenti variazioni agli utili portati a nuovo(1).

     d) Gli IFRS prevedono che la successiva valutazione di alcune attività e passività sia effettuata seguendo criteri valutativi diversi dal costo storico, quali il fair value (valore equo). Il neo-utilizzatore deve valutare tali attività e passività adottando tale criterio nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS, anche nel caso in cui queste ultime fossero state acquisite o assunte in una pregressa aggregazione di imprese. L'entità deve rilevare qualsiasi conseguente variazione apportata al valore contabile imputandola agli utili portati a nuovo (o, ove opportuno, a un'altra voce del patrimonio netto) invece che all'avviamento.

     e) Immediatamente dopo l'aggregazione di imprese, il valore contabile determinato in base ai precedenti Principi contabili delle attività acquisite e delle passività assunte in tale aggregazione di imprese costituirà il sostituto del costo in base agli IFRS a tale data. Se gli IFRS prevedono una valutazione di tali attività e passività in base al costo a una data successiva, il valore che rappresenta il sostituto del costo di cui in precedenza rappresenta la base per l'ammortamento in base al costo a partire dalla data dell'aggregazione di imprese.

     f) Se, in base ai precedenti Principi contabili, non era stata rilevata un'attività acquisita o una passività assunta in una pregressa aggregazione di imprese, tali elementi non possono avere un sostituto del costo pari a zero nello stato patrimoniale di apertura redatto in conformità agli IFRS. Per contro, la società acquirente deve rilevare e valutare tale attività o passività nel proprio stato patrimoniale consolidato al valore che sarebbe emerso dall'applicazione degli IFRS nello stato patrimoniale individuale della società acquisita. Per esempio: se la società acquirente non aveva capitalizzato, in base ai precedenti Principi contabili, i costi connessi a operazioni di leasing finanziario acquisite per mezzo di una pregressa aggregazione di imprese, la stessa deve capitalizzare tali costi nel bilancio consolidato, considerato che lo IAS 17 Leasing prevede che la società acquisita debba effettuare tale capitalizzazione nel proprio stato patrimoniale individuale redatto in conformità agli IFRS. Per contro, se un'attività o una passività è stata inclusa nell'avviamento in base ai precedenti Principi contabili, pur potendo essere rilevata separatamente in base allo IAS 22, tale attività o passività continua a far parte dell'avviamento, a meno che gli IFRS non ne richiedano l'iscrizione nel bilancio individuale della società acquisita.

     g) Il valore contabile dell'avviamento nello stato patrimoniale d'apertura redatto in conformità agli IFRS deve essere il valore contabile dell'avviamento stesso determinato in base ai precedenti Principi contabili alla data di passaggio agli IFRS, una volta effettuate le seguenti tre rettifiche:

     i) Se richiesto dal paragrafo B2, lettera c), punto i) di cui sopra, il neoutilizzatore deve aumentare l'importo dell'avviamento quando riclassifica una voce che aveva rilevato come un'attività immateriale in base ai precedenti Principi contabili. Analogamente, se il paragrafo B2, lettera f), prevede che il neo-utilizzatore rilevi un'attività immateriale che, in base ai Precedenti Principi contabili, era stata inclusa nell'avviamento, lo stesso deve diminuire conseguentemente il valore dell'avviamento nella dovuta misura (e, se opportuno, rettificare le imposte differite e le quote di pertinenza di terzi).

     ii) Una condizione di incertezza che ha influito sul prezzo d'acquisto in una pregressa aggregazione di imprese può essersi risolta prima della data di passaggio agli IFRS. Nel caso in cui sia possibile effettuare una stima attendibile della potenziale rettifica, e il pagamento sia probabile, il neoutilizzatore deve rettificare l'avviamento in misura pari al relativo importo. Analogamente, il neo-utilizzatore deve rettificare il valore contabile dell'avviamento nel caso in cui la rettifica potenziale precedentemente rilevata non sia più attendibilmente quantificabile o il suo pagamento non sia più probabile.

     iii) Indipendentemente dalle eventuali indicazioni dell'esistenza di una perdita durevole di valore dell'avviamento, il neo-utilizzatore deve applicare lo IAS 36 Perdita durevole di valore delle attività nel verificare se l'avviamento ha subito una perdita durevole di valore alla data di passaggio agli IFRS e nell'imputare eventuali perdite durevoli di valore agli utili portati a nuovo (o, se così previsto dallo IAS 36, alla riserva di rivalutazione). La verifica della perdita durevole di valore deve essere riferita alle condizioni esistenti alla data di passaggio agli IFRS.

     h) Non saranno effettuate altre rettifiche al valore contabile dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS. Per esempio, il neo-utilizzatore non deve rideterminare il valore contabile dell'avviamento per:

     i) escludere attività di ricerca e sviluppo in corso acquisite nell'aggregazione di imprese (a meno che le relative attività immateriali non soddisfino le condizioni previste dallo IAS 38 per la rilevazione nello stato patrimoniale individuale della società acquisita).

     ii) rettificare il precedente ammortamento dell'avviamento;

     iii) annullare gli effetti delle rettifiche dell'avviamento non consentite dallo IAS 22, ma effettuate in base ai precedenti Principi contabili come conseguenza delle rettifiche alle attività e alle passività apportate nel periodo che intercorre fra la data dell'aggregazione di imprese e la data di passaggio agli IFRS.

     i) Se il neo-utilizzatore aveva dedotto dal patrimonio netto l'avviamento in base ai precedenti Principi contabili:

     i) lo stesso non deve rilevare tale avviamento nel proprio stato patrimoniale d'apertura in conformità agli IFRS. Inoltre, la medesima entità non deve trasferire tale avviamento al conto economico, nel caso in cui ceda la controllata o nel caso in cui la partecipazione nella controllata subisca una perdita durevole di valore;

     ii) le rettifiche risultanti dalla risoluzione di una condizione di incertezza che influisce sul corrispettivo d'acquisto devono essere imputate agli utili portati a nuovo.

     j) In base ai precedenti Principi contabili, il neo-utilizzatore può non aver consolidato una società controllata acquisita in una pregressa aggregazione di imprese (per esempio, o perché la controllante non lo considerava una controllata in base ai precedenti Principi contabili o perché la controllante non redigeva il bilancio consolidato). Il neo-utilizzatore deve rettificare i valori contabili delle attività e delle passività della controllata per far coincidere questi ultimi con gli importi che risulterebbero nello stato patrimoniale individuale della controllata stessa redatto in conformità agli IFRS. Il sostituto del costo dell'avviamento alla data di passaggio agli IFRS è pari alla differenza fra:

     i) la quota della controllante di tali valori contabili rettificati; e

     ii) il costo della partecipazione nella controllata iscritto nel bilancio della controllante.

     k) La valutazione delle quote di pertinenza di terzi e delle imposte differite è conseguente alla valutazione di altre attività e passività.

     B3 Pertanto, le rettifiche di cui sopra alle attività e passività rilevate hanno un impatto sulle quote di pertinenza di terzi e sulle imposte differite.

     B4 L'esenzione per le pregresse aggregazioni di imprese si applica anche a acquisizioni passate di partecipazioni in collegate e a interessenze in joint venture. Inoltre la data scelta per il paragrafo B1 si applica ugualmente a tutte queste acquisizioni.

     (1) Tali variazioni comprendono riclassificazioni dalle o alle attività immateriali, se l'avviamento non è stato rilevato come attività in base ai precedenti Principi contabili. Ciò si verifica se, in base ai precedenti Principi contabili, l'entità a) ha detratto l'avviamento direttamente dal patrimonio netto o b) non ha classificato l'aggregazione di imprese come un'acquisizione.

 

Appendice C

Modifiche apportate ad altri IFRS

 

     Le modifiche incluse nella presente appendice entrano in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2004 o da data successiva. Se l'entità applica il presente IFRS per un periodo precedente a tale data, le presenti modifiche entrano in vigore in tale precedente periodo.

     C1 Il presente IFRS sostituisce il SIC-8 Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale.

     C2 Il presente IFRS modifica il paragrafo 172, lettera h) dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, il quale assumerà la seguente formulazione:

     "h) se una cartolarizzazione, un trasferimento o un'altra operazione di cancellazione avesse luogo prima dell'inizio dell'esercizio in cui si applica il presente Principio, la contabilizzazione di tale operazione non dovrebbe essere cambiata retroattivamente per conformarsi alle disposizioni contenute nel presente Principio. Tuttavia, ciò non esime un cedente dall'obbligo di:

     i) rilevare tutti i derivati o altri diritti e obblighi, quali quelli relativi alla gestione di un contratto di servizio, che restino in capo al cedente a seguito dell'operazione e che soddisfino i requisiti per essere rilevati in base al presente Principio o ad altri IFRS; e

     ii) consolidare tutte le società veicolo controllate dal cedente [cfr. l'Interpretazione SIC-12 Consolidamento - Società a destinazione specifica]."