Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio |
Data: | 18/11/2002 |
Numero: | 929 |
§ 19.4.34 - Decisione 18 novembre 2002, n. 929.
Decisione n. 2002/929/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002.
(G.U.C.E. 28 novembre 2002, n. L 323).
I rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio richiamano il punto 12 «Pagamenti diretti» delle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002 ai sensi del quale l'introduzione graduale quale descritta in tale punto avverrà in un contesto di stabilità finanziaria in cui la spesa annua totale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti in un'Unione a 25 non potrà superare, nel periodo 2007-2013, l'importo in termini reali del massimale della categoria 1.A per il 2006 stabilito a Berlino per l'UE a 15 e il corrispondente massimale di spesa proposto per i nuovi Stati membri per il 2006. La spesa complessiva, in termini nominali, per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti, per ciascun anno nel periodo 2007-2013, sarà mantenuta al di sotto di detta cifra per il 2006 maggiorata dell'1 % annuo. I rappresentanti dei governi degli Stati membri concordano che ciò comporta i seguenti valori:
Rubrica 1.A per l'UE A 25 a prezzi correnti
(in milioni di EUR) |
||||||||||
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
TOTALE del massimale dell'UE a 25 |
42979 |
44474 |
45306 |
45759 |
46217 |
46679 |
47146 |
47617 |
48093 |
48 574 |