§ 19.3.58 - Regolamento 10 maggio 1999, n. 1026.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 1026/1999 del Consiglio che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:10/05/1999
Numero:1026


Sommario
Art. 1.      La Commissione:
Art. 2.      1. Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente i contatti necessari per effettuare i controlli e le verifiche di cui all'articolo 1.
Art. 3.      1. Gli agenti delegati:
Art. 4.      1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, nonché le autorità [...]
Art. 5.      1. Le informazioni comunicate o ottenute ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della protezione accordata alle [...]
Art. 6.      1. I risultati dei controlli e delle verifiche sul posto effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di tre mesi, allo Stato membro interessato che presenta poi le sue [...]
Art. 7.      1. Il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 165/74 è abrogato. I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 19.3.58 - Regolamento 10 maggio 1999, n. 1026.

Regolamento (CE, EURATOM) n. 1026/1999 del Consiglio che stabilisce i poteri e gli obblighi degli agenti incaricati dalla Commissione per l'esercizio dei controlli delle risorse proprie delle Comunità.

(G.U.C.E. 20 maggio 1999, n. L 126).

 

Art. 1.

     La Commissione:

     a) è associata ai controlli effettuati dagli Stati membri in materia di risorse proprie, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89,

     b) procedere alle verifiche sul posto in materia di risorse proprie, di cui all'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89,

     c) effettua i controlli per quanto riguarda la risorsa propria proveniente dall'IVA, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89, e

     d) procede alle verifiche per quanto riguarda la risorsa propria fondata sul PNL, in applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89,

nella persona di quei funzionari o altri agenti che essa ha a tale scopo specificamente incaricato, qui di seguito chiamati "agenti delegati". Possono assistere a tali controlli e verifiche le persone che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in qualità di esperti nazionali distaccati.

Previo assenso esplicito delle competenti autorità dello Stato membro interessato, la Commissione può chiedere l'assistenza di agenti di altri Stati membri in qualità di osservatori. La Commissione vigila affinché gli agenti suddetti presentino tutte le garanzie in fatto di competenza tecnica, di indipendenza e di rispetto del segreto professionale.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri e la Commissione mantengono regolarmente i contatti necessari per effettuare i controlli e le verifiche di cui all'articolo 1.

     2. Ogni missione di controllo o di verifica sul posto è preceduta, in tempo utile, da contatti tra lo Stato membro interessato e la Commissione, al fine di precisare le condizioni del suo svolgimento.

     3. Per ogni intervento, gli agenti delegati devono essere muniti di un mandato scritto rilasciato dalla Commissione che attesti la loro identità e le loro qualifiche. Per le verifiche sul posto di cui all'articolo 1, lettera b), tale mandato è corredato di un documento che indica l'oggetto e lo scopo della verifica.

 

     Art. 3.

     1. Gli agenti delegati:

     a) adottano nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto un atteggiamento compatibile con le norme e gli usi che devono rispettare i funzionari dello Stato membro interessato;

     b) sono tenuti al segreto professionale alle condizioni previste all'articolo 5;

     c) sono autorizzati ad avere contatti, se necessario, con i soggetti passivi solo nel contesto dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 1, lettere a) o b) e solo per il tramite delle autorità competenti degli Stati membri nei quali hanno luogo i controlli o le verifiche sul posto.

     2. Alla preparazione e alla direzione:

     a) dei controlli di cui all'articolo 1, lettera a) provvede, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori e, in linea più generale, le relazioni con i servizi controllati, il servizio designato dallo Stato membro in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1,

     b) delle verifiche sul posto di cui all'articolo 1, lettera b) provvedono gli agenti delegati; per l'organizzazione dei lavori e per le relazioni con i servizi ed eventualmente con i soggetti passivi interessati dalla verifica questi agenti stabiliscono, prima di qualsiasi verifica sul posto, i contatti adeguati con gli agenti designati dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 4, paragrafo 2,

     c) dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 1, rispettivamente lettere c) e d) provvedono gli agenti delegati che stabiliscono, per organizzare i lavori, gli appropriati contatti con le competenti amministrazioni degli Stati membri.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i servizi e gli organismi responsabili dell'accertamento, della riscossione e della messa a disposizione delle risorse proprie, nonché le autorità incaricate dei controlli in materia, prestino la necessaria collaborazione agli agenti delegati per l'assolvimento della loro missione.

     2. Nel caso delle verifiche sul posto di cui all'articolo 1, lettera b), lo Stato membro interessato informa tempestivamente la Commissione dell'identità e delle qualifiche degli agenti che ha designati a partecipare alle verifiche e a prestare agli agenti delegati l'aiuto necessario per l'assolvimento della loro missione.

 

     Art. 5.

     1. Le informazioni comunicate o ottenute ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto professionale e beneficiano della protezione accordata alle informazioni analoghe dalla legge nazionale dello Stato membro nel quale sono state raccolte e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono in particolare essere comunicate ad altre persone tranne che a quelle che, nell'ambito delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri, sono tenute, per le loro funzioni, ad averne conoscenza. Esse possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dai regolamenti (CEE, EURATOM) n. 1552/89 e (CEE, EURATOM) n. 1553/89 soltanto se lo Stato membro nel quale sono state raccolte vi ha preliminarmente acconsentito.

     2. Il presente articolo si applica a tutti i funzionari e agenti della Comunità, nonché agli esperti nazionali distaccati.

     3. La Commissione provvede affinché gli agenti delegati e le altre persone che agiscono sotto la sua responsabilità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione dei dati personali, segnatamente quelle previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

 

     Art. 6.

     1. I risultati dei controlli e delle verifiche sul posto effettuati sono comunicati per le vie appropriate, entro un termine di tre mesi, allo Stato membro interessato che presenta poi le sue osservazioni entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione.

Tuttavia, con domanda debitamente motivata, la Commissione può invitare lo Stato membro interessato a presentare le sue osservazioni su punti specifici entro un mese dalla ricezione dei risultati del controllo o della verifica. Lo Stato membro può non accogliere questa domanda, nel qual caso comunica alla Commissione le ragioni specifiche del suo rifiuto.

     2. Al termine della procedura di cui al paragrafo 1, tali risultati e osservazioni, nonché la relazione riepilogativa nel quadro dei controlli relativi alla risorsa propria proveniente dall'IVA, sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del Comitato consultivo per le risorse proprie. Tuttavia i risultati delle verifiche circa la risorsa propria fondata sul PNL sono comunicati agli altri Stati membri nell'ambito del comitato del PNL previsto all'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, EURATOM del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato.

 

     Art. 7.

     1. Il regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 165/74 è abrogato. I riferimenti fatti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

     2. All'articolo 11 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89, il paragrafo 2 è abrogato.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.