§ 19.2.250 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 202.
Regolamento (CE, EURATOM) n. 202/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.2 disposizioni dei trattati
Data:18/01/2005
Numero:202


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 19.2.250 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 202.

Regolamento (CE, EURATOM) n. 202/2005 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere e del Tribunale di primo grado.

(G.U.U.E. 5 febbraio 2005, n. L 33).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 210,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 123,

     vista la decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea,

     considerando quanto segue:

     (1) Il Consiglio, sulla base della decisione 2004/752/CE, Euratom ha affiancato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica, denominato «Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».

     (2) L'articolo 225 A, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 140 B, sesto comma, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica prevedono che le disposizioni di tali trattati relative alla Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali.

     (3) È necessario fissare le retribuzioni, le pensioni e le indennità del presidente, dei membri e del cancelliere di detto Tribunale.

     (4) È pertanto necessario modificare il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è così modificato:

     1) Il titolo è sostituito dal seguente:

     «regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea».

     2) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 21 quater

     1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le disposizioni del presente regolamento concernenti il presidente, i membri e il cancelliere della Corte di giustizia nonché il presidente, i membri e il cancelliere del Tribunale di primo grado si applicano al presidente, ai membri e al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica.

     2. Lo stipendio base mensile del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica è pari all'importo che risulta dall'applicazione delle seguenti percentuali allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado 16, terzo scatto (A*16, terzo scatto fino al 30 aprile 2006):

     — presidente: 104 %,

     — membri: 100 %,

     — cancelliere: 90 %.

     3. L'indennità mensile di rappresentanza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è pari a:

     — presidente: 554 EUR,

     — membri: 500 EUR,

     — cancelliere: 400 EUR.

     Il presidente del Tribunale della funzione pubblica e i presidenti delle sezioni di tre giudici percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 500 EUR al mese.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.