Settore: | Normativa europea |
Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie |
Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati |
Data: | 21/12/1990 |
Numero: | 3911 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 19.2.136 - Regolamento 21 dicembre 1990, n. 3911.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3911/90 del Consiglio che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del Presidente e dei membri della Commissione, del Presidente, dei Giudici, degli Avvocati generali e del Cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del Presidente, dei membri e del Cancelliere del Tribunale di Primo Grado.
(G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 375).
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica l'art. 4 del
[2] Modifica l'art. 21 bis del