| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie | 
| Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati | 
| Data: | 19/05/1981 | 
| Numero: | 1416 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° giugno 1981. | 
§ 19.2.127 - Regolamento 19 maggio 1981, n. 1416.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1416/81 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti e il regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.
(G.U.C.E. 28 maggio 1981, n. L 142).
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° giugno 1981.
Tuttavia, per le somme nette che subiscono una diminuzione rispetto all'applicazione del sistema attuale il presente regolamento si applica solo dal 1° dicembre 1981. Dopo tale data, la differenza tra gli importi netti risultanti dall'applicazione del presente regolamento e gli importi percepiti per il mese di maggio 1981 è ridotta di un decimo al mese.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica gli artt. 7, 16 e 20 del 
[2] Modifica gli artt. 6, 15 e 19 del