| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 19. questioni generali, istituzionali e finanziarie | 
| Capitolo: | 19.2 disposizioni dei trattati | 
| Data: | 30/03/1971 | 
| Numero: | 723 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre [...] | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971. | 
§ 19.2.120 - Regolamento 30 marzo 1971, n. 723.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 723/71 del Consiglio che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia.
(G.U.C.E. 5 aprile 1971, n. L 080).
     Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7, 8, 9, 10, 15 e 20 del 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1971.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Modifica gli artt. 2, 3 e 4 del 
[2] Modifica l'art. 15 del