§ 19.1.65 – Decisione 4 dicembre 2003, n. 4.
Decisione n. 4/2003/SC del Comitato permanente degli Stati EFTA che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:04/12/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 19.1.65 – Decisione 4 dicembre 2003, n. 4.

Decisione n. 4/2003/SC del Comitato permanente degli Stati EFTA che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE.

(G.U.U.E. 26 febbraio 2004, n. L 58).

 

     IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

     visto l'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo di allargamento del SEE»,

     visto il protocollo 38a sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE,

     visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009,

 

     HA DECISO QUANTO SEGUE:

 

     Art. 1.

     1. È istituito un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE, in appresso denominato «il comitato interinale», che dovrà avviare quanto prima i suoi lavori.

     2. Il comitato interinale assiste gli Stati EFTA nei preparativi per l'applicazione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009.

     3. Il comitato interinale riferisce al comitato permanente.

     4. Il comitato interinale può essere assistito dalle missioni degli Stati SEE-EFTA presso la UE.

     5. Il comitato interinale è sostituito dal comitato per il meccanismo finanziario del SEE il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo di allargamento del SEE.

     6. Il comitato interinale discute e valuta anche il coordinamento e l'integrazione tra il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese.

     7. Il comitato interinale sceglie un presidente che è confermato dal comitato permanente.

 

          Art. 2.

     La presente decisione ha efficacia immediata.

 

          Art. 3.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.