§ 19.1.22 - Regolamento 29 aprile 1999, n. 975.
Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.1 questioni generali, obiettivi e missione dei trattati
Data:29/04/1999
Numero:975


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nell'ambito della sua politica di cooperazione, contribuiscono all'obiettivo [...]
Art. 2.      La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti all'articolo 1 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni [...]
Art. 3.      A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento
Art. 4.      1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si [...]
Art. 7.      1. I partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti [...]
Art. 8. 
Art. 9.      1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati [...]
Art. 10.      L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 260 milioni di euro
Art. 11.      La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di [...]
Art. 12.      1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2
Art. 13.      1. La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal [...]
Art. 14.      1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze [...]
Art. 15.      Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in [...]
Art. 16.      1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni [...]
Art. 17.      Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e [...]
Art. 18.      1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner
Art. 19.      Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità [...]
Art. 20.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 19.1.22 - Regolamento 29 aprile 1999, n. 975.

Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(G.U.C.E. 8 maggio 1999, n. L 120).

 

CAPITOLO I

Obiettivi

 

Art. 1.

     Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nell'ambito della sua politica di cooperazione, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

     Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 2.

     La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti all'articolo 1 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:

     1) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare:

     a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;

     b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;

     c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

     d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;

     e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

     f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;

     g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla

sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;

     h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;

     i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;

     j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;

     2) il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:

     a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;

     b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;

     c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;

     d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;

     e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile, alla vita economica e alla politica;

     f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;

     g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;

     3) il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:

     a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;

     b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;

     c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;

     d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;

     e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

 

     Art. 3.

     A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

     1) delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;

     2) delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:

     a) gli studi di individuazione e di fattibilità;

     b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi;

     c) le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;

     d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;

     3) dell'attuazione dei progetti:

     a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;

     b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;

     c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;

     4) delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;

     5) delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

 

CAPITOLO II

Modalità di esecuzione dell'aiuto

 

     Art. 4.

     1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

     2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

 

     Art. 5. [1]

     L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità.

 

     Art. 6.

     Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

     a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;

     b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;

     c) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

     d) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;

     e) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;

     f) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

 

     Art. 7.

     1. I partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.

     2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

     3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.

     4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

 

     Art. 8. [2]

     1. L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

     2. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

 

     Art. 9.

     1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.

     2. In ogni caso, ai fini delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:

     a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

     b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;

     c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

 

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni

 

     Art. 10.

     L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 260 milioni di euro.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 11.

     La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

 

     Art. 12.

     1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

     - le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficino, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di euro e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;

     - i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

     2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di euro. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

 

     Art. 13.

     1. La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

     2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

     La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

     Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

     Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

 

     Art. 14.

     1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

     2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 13 esamina la questione nella sua successiva riunione.

     3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 13 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

 

     Art. 15.

     Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

 

     Art. 16.

     1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

     2. La Commissione può altresì procedere, su richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

 

     Art. 17.

     Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

 

     Art. 18.

     1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

     2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

     Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.

     La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

 

     Art. 19.

     Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata da proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

 

     Art. 20.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 2110/2005.