§ 17.5.117 - Decisione 18 dicembre 2008, n. 975.
Decisione 2008/975/PESC del Consiglio, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:18/12/2008
Numero:975


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Istituzione del meccanismo
Art. 3.  Capacità giuridica
Art. 4.  Coordinamento con terzi
Art. 5.  Organi di gestione e personale
Art. 6.  Comitato speciale
Art. 7.  L’amministratore
Art. 8.  Il comandante dell’operazione
Art. 9.  Il contabile
Art. 10.  Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA
Art. 11.  Disposizioni amministrative
Art. 12.  Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi
Art. 13.  Apertura e destinazione
Art. 14.  Gestione dei fondi
Art. 15.  Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità
Art. 16.  Esercitazioni
Art. 17.  Importo di riferimento
Art. 18.  Principi di bilancio
Art. 19.  Elaborazione e sottoscrizione del bilancio annuale
Art. 20.  Bilanci rettificativi
Art. 21.  Storni
Art. 22.  Riporto degli stanziamenti
Art. 23.  Esecuzione anticipata
Art. 24.  Determinazione dei contributi
Art. 25.  Calendario di pagamento dei contributi
Art. 26.  Prefinanziamento
Art. 27.  Rimborso dei prefinanziamenti
Art. 28.  Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni
Art. 29.  Interessi di mora
Art. 30.  Principi
Art. 31.  Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni
Art. 32.  Costi comuni operativi
Art. 33. 1. In vista della liquidazione dell’operazione affidatagli, il comandante dell’operazione procede alle operazioni necessarie per assegnare una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture [...]
Art. 34.  Principi
Art. 35.  Contabilità dei costi comuni operativi
Art. 36.  Contabilità consolidata
Art. 37.  Informazione periodica del comitato speciale
Art. 38.  Condizioni per l’esercizio dei controlli
Art. 39.  Revisione esterna dei conti
Art. 40.  Revisione interna dei conti
Art. 41.  Rendimento annuale dei conti
Art. 42.  Rendimento dei conti di un’operazione
Art. 43. 1. Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell’operazione, dell’amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle [...]
Art. 44.  Riesame e revisione
Art. 45.  Disposizioni finali
Art. 46.  Decorrenza di efficacia
Art. 47.  Pubblicazione


§ 17.5.117 - Decisione 18 dicembre 2008, n. 975.

Decisione 2008/975/PESC del Consiglio, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)

(G.U.U.E. 23 dicembre 2008, n. L 345)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10- 11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che "entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie ad una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall’UE, di schierare nell’arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50000-60000 uomini capaci di svolgere l’insieme dei compiti di Petersberg".

 

(2) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall’UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.

 

(3) Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.

 

(4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19- 20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, segnatamente, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell’Unione europea.

 

(5) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l’UE dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1 marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell’UE.

 

(6) Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa [1] (ATHENA). Tale decisione è stata in seguito modificata a più riprese. Il Consiglio ha dunque provveduto alla codificazione di detta decisione adottando il 14 maggio 2007 la decisione 2007/384/PESC [2].

 

(7) Il Comitato militare dell’UE ha definito dettagliatamente il concetto di risposta militare rapida dell’UE nella relazione del 3 marzo 2004. Ha successivamente definito il concetto di gruppi tattici dell’UE il 14 giugno 2004.

 

(8) Il 17 giugno 2004 il Consiglio europeo ha approvato una relazione sulla politica estera e di sicurezza comune (PESD) che sottolineava la necessità di proseguire i lavori concernenti le capacità di reazione rapida dell’UE in vista della costituzione di una capacità operativa iniziale all’inizio del 2005.

 

(9) Tenuto conto di tali sviluppi, il prefinanziamento delle operazioni militari dell’Unione europea dovrebbe essere migliorato. Il sistema di prefinanziamento è pertanto riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.

 

(10) Il Consiglio decide, caso per caso, se un’operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l’articolo 28, paragrafo 3, del trattato.

 

(11) L’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, del trattato prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell’operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.

 

(12) A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni di difesa, e la Danimarca non partecipa al finanziamento del meccanismo.

 

(13) In virtù dell’articolo 43 della decisione 2007/384/PESC, il Consiglio ha riveduto detta decisione ed ha convenuto di apportarvi delle modifiche.

 

(14) A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2007/384/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

 

DECIDE:

 

Art. 1. Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

 

a) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri dell’Unione europea, eccetto la Danimarca;

 

b) "Stati contributori": gli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell’operazione militare in questione, in virtù dell’articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di detta operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l’Unione europea;

 

c) "operazioni": le operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

 

d) "azioni di sostegno militare": le operazioni dell’Unione europea, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un’organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell’Unione europea.

 

CAPO 1

 

MECCANISMO

 

     Art. 2. Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.

 

2. Il meccanismo è denominato ATHENA.

 

3. ATHENA opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori definiti all’articolo 1.

 

     Art. 3. Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ATHENA dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere un conto bancario, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti o accordi amministrativi e stare in giudizio. ATHENA non ha scopo di lucro.

 

     Art. 4. Coordinamento con terzi

Nella misura necessaria all’assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell’Unione europea, ATHENA coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni comunitarie e le organizzazioni internazionali.

 

CAPO 2

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 5. Organi di gestione e personale

1. ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale:

 

a) dall’amministratore;

 

b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l’operazione affidatagli ("comandante dell’operazione");

 

c) dal contabile.

 

2. ATHENA utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell’Unione europea. ATHENA fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell’UE o distaccato dagli Stati membri.

 

3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all’amministratore o al contabile il personale necessario all’esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.

 

4. Gli organi e il personale di ATHENA sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

 

     Art. 6. Comitato speciale

1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante (in prosieguo: "il comitato speciale"). La Commissione partecipa alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

 

2. ATHENA è gestito sotto l’autorità del comitato speciale.

 

3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:

 

a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;

 

b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;

 

c) il comandante dell’operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

 

4. La presidenza del Consiglio dell’Unione europea convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall’amministratore. Egli elabora il verbale sull’esito delle deliberazioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest’ultimo.

 

5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

 

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell’amministratore o del comandante dell’operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro un termine di 15 giorni.

 

7. L’amministratore informa debitamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione rivolta ad ATHENA.

 

8. Il comitato speciale delibera all’unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.

 

9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e in generale esercita le competenze previste agli articoli 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

 

10. Il comitato speciale è informato dall’amministratore, dal comandante dell’operazione e dal contabile secondo le disposizioni della presente decisione.

 

11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale ai sensi degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 40, 41 e 42 è firmato dal presidente del comitato speciale in carica all’atto della loro approvazione e dall’amministratore.

 

     Art. 7. L’amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l’amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.

 

2. L’amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA.

 

3. L’amministratore:

 

a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte "spese" relativa ad un’operazione, è stabilita su proposta del comandante dell’operazione;

 

b) sottoscrive i bilanci previa approvazione da parte del comitato speciale;

 

c) assume la qualità di ordinatore per le parti "entrate", "costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni" e "costi comuni operativi" insorti al di fuori della fase attiva dell’operazione;

 

d) attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell’Unione.

 

4. L’amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull’applicazione delle decisioni del comitato speciale.

 

5. L’amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.

 

6. L’amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell’Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.

 

7. L’amministratore risponde al comitato speciale.

 

     Art. 8. Il comandante dell’operazione

1. Il comandante dell’operazione esercita a nome di ATHENA le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell’operazione affidatagli.

 

2. Il comandante dell’operazione, ai fini dell’operazione affidatagli:

 

a) fa pervenire all’amministratore le sue proposte per la parte "spese-costi comuni operativi" dei progetti di bilancio;

 

b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi; esercita la sua autorità sulle persone partecipanti all’esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di ATHENA; apre un conto bancario a nome di ATHENA per l’operazione affidatagli.

 

3. Il comandante dell’operazione è autorizzato ad adottare, per l’operazione affidatagli, le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.

 

     Art. 9. Il contabile

1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di due anni.

 

2. Il contabile esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA

 

3. Il contabile è incaricato di quanto segue:

 

a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;

 

b) preparare annualmente i conti di ATHENA e, al termine di ogni operazione, i conti dell’operazione;

 

c) prestare assistenza all’amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un’operazione al comitato speciale per approvazione;

 

d) tenere la contabilità di ATHENA;

 

e) definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;

 

f) definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;

 

g) conservare i documenti giustificativi;

 

h) provvedere, congiuntamente con l’amministratore, alla gestione della tesoreria.

 

4. L’amministratore e il comandante dell’operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all’elaborazione dei conti che forniscano un quadro fedele del patrimonio di ATHENA e dell’esecuzione del bilancio amministrato da ATHENA. Ne garantiscono l’affidabilità.

 

5. Il contabile risponde al comitato speciale.

 

     Art. 10. Disposizioni generali applicabili all’amministratore, al contabile e al personale di ATHENA

1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall’altro, non sono compatibili tra di loro.

 

2. L’amministratore aggiunto agisce sotto l’autorità dell’amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l’autorità del contabile.

 

3. L’amministratore aggiunto sostituisce l’amministratore in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.

 

4. I funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, nell’esercizio delle loro funzioni a nome di ATHENA, rimangono soggetti e alle norme ed ai regolamenti loro applicabili.

 

5. Il personale messo a disposizione di ATHENA dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l’istituzione comunitaria o ATHENA.

 

6. Il personale di ATHENA deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l’autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello "Secret UE" detenute dal Consiglio, o un’autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.

 

7. L’amministratore può negoziare e concludere con Stati membri o istituzioni comunitarie accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di ATHENA.

 

CAPO 3

 

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CON STATI MEMBRI, ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA, STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 

     Art. 11. Disposizioni amministrative

1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione europea, uno Stato terzo o un’organizzazione internazionale per facilitare l’approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nel quadro di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.

 

2. Tali disposizioni sono:

 

a) sottoposte a consultazione del comitato speciale quando sono concluse con Stati membri o istituzioni dell’Unione europea,

 

b) sottoposte per approvazione al comitato speciale quando sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

 

3. Dette disposizioni sono firmate dal comandante dell’operazione o, in mancanza di questi, dall’amministratore, in qualità di rappresentanti di ATHENA, e dalle autorità amministrative competenti degli Stati o delle organizzazioni summenzionate.

 

     Art. 12. Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi

1. Nel quadro degli accordi conclusi tra l’Unione europea e Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell’UE o quali contributori ad una specifica operazione dell’UE, l’amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Le disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra ATHENA e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi per le future operazioni militari dell’UE.

 

2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l’amministratore può prendere le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.

 

3. L’amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste prima di firmarle a nome di ATHENA.

 

4. Quando l’Unione avvia un’operazione militare, l’amministratore attua, per l’ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

 

CAPO 4

 

CONTI BANCARI

 

     Art. 13. Apertura e destinazione

1. L’amministratore apre uno o più conti bancari a nome di ATHENA.

 

2. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim’ordine con sede in uno Stato membro.

 

3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti. Essi sono destinati a coprire le spese amministrative da ATHENA e a mettere a disposizione del comandante dell’operazione gli anticipi necessari all’esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un’operazione militare. Gli scoperti di conto non sono consentiti.

 

     Art. 14. Gestione dei fondi

1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di ATHENA richiedono la firma congiunta dell’amministratore o di un amministratore aggiunto da un lato, e di un contabile o di un contabile aggiunto, dall’altro.

 

2. I fondi amministrati da ATHENA, compresi quelli affidati al comandante di un’operazione, possono essere depositati soltanto presso un ente creditizio di prim’ordine, in euro e su un conto corrente o a breve termine.

 

CAPO 5

 

COSTI COMUNI

 

     Art. 15. Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità

1. Sono a carico di ATHENA i costi comuni elencati nell’allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Qualora siano inseriti in un articolo del bilancio relativo all’operazione a cui sono principalmente connessi essi sono considerati costi operativi dell’operazione in questione. Diversamente sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

 

2. Inoltre, ATHENA sostiene i costi comuni operativi elencati nell’allegato II per il periodo che va dall’approvazione del concetto di gestione della crisi per l’operazione fino alla nomina del comandante dell’operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da ATHENA.

 

3. Durante la fase attiva di un’operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell’operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di ATHENA, come costi comuni operativi:

 

a) i costi comuni elencati nell’allegato III-A;

 

b) i costi comuni elencati nell’allegato III-B, se il Consiglio decide in tal senso.

 

c) i costi comuni elencati nell’allegato III-C, se richiesto dal comandante dell’operazione e approvato dal comitato speciale.

 

4. Durante la fase attiva di un’azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di ATHENA come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all’allegato III.

 

5. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un’operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell’allegato IV.

 

Un’operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l’operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata stilata la contabilità dell’operazione.

 

6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un’istituzione comunitaria o un’organizzazione internazionale, indipendentemente dall’organizzazione di un’operazione, non sono ammissibili tra i costi comuni.

 

7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell’allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

 

8. Se l’unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest’ultimo, su iniziativa della presidenza, può sottoporre la questione al Consiglio.

 

     Art. 16. Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell’Unione europea sono finanziati mediante ATHENA, secondo regole e procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

 

2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell’UE a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un’esercitazione.

 

3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

 

a) acquisizioni in conto capitale comprese quelle relative agli edifici, all’infrastruttura e ai materiali;

 

b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni;

 

c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

 

     Art. 17. Importo di riferimento

Qualsiasi azione comune in base alla quale il Consiglio decide che l’Unione condurrà un’operazione militare e qualsiasi azione comune o decisione in base alla quale il Consiglio decide di prolungare un’operazione dell’Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni dell’operazione stessa. L’amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell’Unione e, se ha assunto le sue funzioni, del comandante dell’operazione, l’importo stimato necessario per coprire i costi comuni per il periodo previsto. L’amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo agli organi del Consiglio incaricati di esaminare il progetto di azione comune o di decisione. Il comitato speciale è parallelamente tenuto informato dall’amministratore in merito alla proposta fatta.

 

CAPO 6

 

BILANCIO

 

     Art. 18. Principi di bilancio

1. Il bilancio, stabilito in euro, è l’atto che prevede ed autorizza, per ciascun esercizio, l’insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni amministrate da ATHENA.

 

2. Tutte le spese sono connesse a un’operazione specifica, ad eccezione eventualmente dei costi elencati nell’allegato I.

 

3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

 

4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

 

5. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese relative ai costi comuni sono effettuati mediante imputazione ad una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti.

 

     Art. 19. Elaborazione e sottoscrizione del bilancio annuale

1. L’amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l’esercizio finanziario successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione per la parte "costi comuni operativi". L’amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31ttobre.

 

2. Il progetto riporta:

 

a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;

 

b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;

 

c) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.

 

3. Gli stanziamenti d’impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

 

4. Ciascun titolo può contenere un capitolo denominato "stanziamenti accantonati". Gli stanziamenti sono iscritti in detto capitolo qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all’importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

 

5. Le entrate comprendono:

 

a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;

 

b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell’esecuzione dell’esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.

 

6. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L’amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati partecipanti e contributori.

 

     Art. 20. Bilanci rettificativi

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste, segnatamente quando un’operazione si presenta durante l’anno finanziario, l’amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Se il bilancio rettificativo supera sostanzialmente l’importo di riferimento dell’operazione il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarlo.

 

2. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Tuttavia, quando il bilancio rettificativo è legato all’avvio di un’operazione militare dell’Unione, esso è corredato di una scheda finanziaria dettagliata relativa ai costi comuni previsti per l’insieme di questa operazione. Il comitato speciale delibera tenendo conto dell’urgenza.

 

     Art. 21. Storni

1. L’amministratore, se del caso su proposta del comandante dell’operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L’amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l’approvazione preliminare del comitato speciale allorché:

 

a) lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un’operazione;

 

o

 

b) gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l’esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell’esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.

 

2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento dell’operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell’operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all’operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte "costi comuni operativi" del bilancio. Egli ne informa l’amministratore e il comitato speciale.

 

     Art. 22. Riporto degli stanziamenti

1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima annullati alla fine dell’esercizio finanziario.

 

2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell’equipaggiamento amministrati da ATHENA possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l’impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari ad un’operazione la cui liquidazione non è terminata.

 

3. L’amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti dell’esercizio precedente. Le proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.

 

     Art. 23. Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.

 

CAPO 7

 

CONTRIBUTI E RIMBORSI

 

     Art. 24. Determinazione dei contributi

1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

 

2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un’operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori.

 

3. I contributi degli Stati membri contributori per un’operazione corrispondono all’importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell’operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell’articolo 12.

 

4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all’articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e conformemente alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [3] o da qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

 

5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata "risorse proprie RNL" della tabella "Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro" allegata all’ultimo bilancio adottato delle Comunità europee. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota dell’RNL (Reddito nazionale lordo) di tale Stato membro nell’importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

 

     Art. 25. Calendario di pagamento dei contributi

1. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un’operazione militare dell’Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale superiore.

 

2. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all’operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.

 

3. Quando gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi dell’operazione sono stati iscritti in bilancio, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell’articolo 24, previa detrazione dei contributi che sono già stati loro richiesti per la stessa operazione e lo stesso esercizio. Tuttavia, quando la durata prevista dell’operazione è superiore a sei mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall’avvio dell’operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell’amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.

 

4. Non appena stabilito un importo di riferimento o adottato un bilancio, l’amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi.

 

5. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

 

6. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.

 

7. L’amministratore accusa ricevuta dei contributi.

 

     Art. 26. Prefinanziamento

1. Nel caso di un’operazione di reazione militare rapida dell’UE, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell’importo di riferimento. Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.

 

2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell’UE, gli Stati membri partecipanti:

 

a) versano i contributi ad ATHENA in anticipo,

 

b) o, quando il Consiglio decide di condurre un’operazione di reazione militare rapida dell’UE al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di detta operazione entro cinque giorni dall’invio della richiesta a concorrenza dell’importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

 

3. Ai fini sopraindicati il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che hanno optato per il versamento anticipato dei contributi (in seguito denominati Stati membri anticipatori), iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Detti stanziamenti accantonati sono coperti da contributi che gli Stati membri anticipatori versano entro novanta giorni dall’invio della richiesta corrispondente.

 

4. Fatto salvo l’articolo 25, paragrafo 3, i contributi richiesti a uno Stato membro anticipatore per un’operazione di reazione rapida, fino a concorrenza del contributo da esso versato per gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sono versati entro novanta giorni dall’invio della richiesta. Un importo analogo può essere messo a disposizione del comandante dell’operazione attingendo ai contributi versati in anticipo.

 

5. Nonostante l’articolo 21, gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 del presente articolo utilizzati per un’operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall’invio della richiesta.

 

6. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro anticipatore può, in circostanze specifiche, autorizzare l’amministratore ad utilizzare il contributo versato in anticipo per coprire il contributo a un’operazione a cui partecipa, diversa da un’operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall’invio della richiesta.

 

7. Ove siano necessari fondi per un’operazione diversa da un’operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per l’operazione stessa:

 

a) i contributi versati in anticipo dagli Stati membri finanziatori dell’operazione, previa approvazione degli Stati membri anticipatori, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l’operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri anticipatori entro novanta giorni dall’invio della richiesta;

 

b) in quest’ipotesi, i contributi dovuti per l’operazione a titolo dell’articolo 25, paragrafo 1, dagli Stati membri che non sono Stati anticipatori sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall’invio della richiesta corrispondente da parte dell’amministratore.

 

8. Nonostante l’articolo 32, paragrafo 3, il comandante dell’operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione.

 

9. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all’amministratore di almeno tre mesi.

 

     Art. 27. Rimborso dei prefinanziamenti

1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un’organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un’operazione può ottenerne il rimborso da ATHENA, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all’amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell’operazione in questione.

 

2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell’operazione e dall’amministratore.

 

3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall’amministratore.

 

4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l’amministratore procede al pagamento dell’importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di ATHENA e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell’operazione in questione.

 

5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l’operazione sia annullata.

 

     Art. 28. Gestione da parte di ATHENA delle spese non incluse nei costi comuni

1. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative ad un’operazione, in particolare per quanto riguarda benessere del personale, vettovagliamento e lisciviatura, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, sia affidata ad ATHENA.

 

2. Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell’operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti ad un’operazione contratti per l’acquisto delle forniture previste. Decide quindi che ATHENA raccoglierà in via preliminare presso gli Stati membri i fondi necessari per onorare i contratti stipulati.

 

3. ATHENA tiene la contabilità delle spese a carico di ciascuno Stato membro delle quali gli è affidata la gestione. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro un riepilogo delle spese a suo carico da esso sostenute o sostenute dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri versano ad ATHENA i fondi necessari entro trenta giorni dall’invio della relativa richiesta.

 

     Art. 29. Interessi di mora

1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le vigenti norme comunitarie sugli interessi di mora fissate all’articolo 71 del regolamento (CE/CEEA) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [4] in relazione al pagamento di contributi al bilancio comunitario.

 

2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a dieci giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, gli interessi sono calcolati per l’intero periodo.

 

CAPO 8

 

ESECUZIONE DELLE SPESE

 

     Art. 30. Principi

1. Gli stanziamenti di ATHENA sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria, ossia conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

 

2. Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate o alle spese di ATHENA conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, per assicurarne la regolarità e la legalità. Gli ordinatori procedono ad impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione e all’ordinazione delle spese, nonché agli atti preliminari a questa esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:

 

a) i delegati di livello appropriato,

 

b) la portata dei poteri conferiti,

 

c) la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.

 

3. L’esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell’ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato sui fondi amministrati da ATHENA richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.

 

4. Fatta salva la presente decisione, quando l’esecuzione delle spese comuni è affidata ad uno Stato membro, un’istituzione comunitaria o, se del caso, un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione l’organizzazione applica le norme vigenti relative all’esecuzione delle proprie spese. Quando l’amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all’esecuzione della sezione "Consiglio" del bilancio generale delle Comunità europee.

 

5. L’amministratore può tuttavia fornire alla presidenza spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al Comitato speciale sulle norme per l’esecuzione delle spese comuni.

 

6. Il comitato speciale può approvare norme per l’esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.

 

     Art. 31. Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni

L’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

 

     Art. 32. Costi comuni operativi

1. Il comandante dell’operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell’operazione affidatagli. Tuttavia, l’amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un’operazione specifica ed eseguite direttamente da ATHENA, ovvero relativi all’operazione al termine della fase attiva.

 

2. Su richiesta del comandante di un’operazione l’amministrazione trasferisce dal conto bancario di ATHENA al conto bancario a nome di ATHENA di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l’esecuzione delle spese dell’operazione stessa.

 

3. In deroga all’articolo 18, paragrafo 5, l’adozione di un importo di riferimento dà diritto all’amministratore e al comandante dell’operazione, per il rispettivo settore di competenza, d’impegnare e di pagare spese per l’operazione in questione per un ammontare non superiore al 30 % di questo importo di riferimento, a meno che il Consiglio non fissi una percentuale più alta. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della Presidenza. Questa deroga non è più d’applicazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del bilancio dell’operazione in questione.

 

4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un’operazione, l’amministratore e il comandante dell’operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione. Il comitato speciale, su proposta dell’amministratore, del comandante dell’operazione o di uno Stato membro, può formulare indirizzi sull’esecuzione delle spese in questo periodo.

 

5. In deroga all’articolo 18, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un’operazione militare dell’Unione, il comandante dell’operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l’amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l’amministratore propone, di concerto con il comandante dell’operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l’amministratore propone un bilancio rettificativo.

 

CAPO 9

 

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

 

     Art. 33.

1. In vista della liquidazione dell’operazione affidatagli, il comandante dell’operazione procede alle operazioni necessarie per assegnare una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture acquistati in comune per l’operazione. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

 

2. L’amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell’operazione allo scopo, se necessario, di trovare per essi una destinazione finale. Propone, se necessario, il pertinente tasso di deprezzamento al comitato speciale.

 

3. Il tasso di deprezzamento di materiali, infrastrutture e altri pezzi è approvato dal comitato speciale il più presto possibile.

 

4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

 

a) per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di ATHENA al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;

 

b) per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di ATHENA ad uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l’immagazzinamento e la manutenzione da parte di ATHENA, uno Stato membro o un terzo.

 

5. I materiali e le infrastrutture sono venduti ad uno Stato contributore, al paese ospite o a un terzo al loro valore venale o, qualora detto valore non possa essere determinato, tenendo conto del pertinente tasso di deprezzamento.

 

6. La vendita o cessione al paese ospite o ad un terzo sono effettuate in conformità delle norme di sicurezza vigenti, in particolare, al Consiglio, negli Stati contributori o alla NATO.

 

7. Se si decide che ATHENA conserva i materiali acquistati in occasione di un’operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell’amministratore.

 

CAPO 10

 

CONTABILITÀ E INVENTARIO

 

     Art. 34. Principi

Quando l’esecuzione delle spese comuni di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un’istituzione comunitaria o, se del caso, a un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme per la contabilità delle proprie spese e per i propri inventari.

 

     Art. 35. Contabilità dei costi comuni operativi

Il comandante dell’operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da ATHENA, delle spese che impegna e dei pagamenti che effettua, come pure dell’inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di ATHENA e utilizzati per l’operazione affidatagli.

 

     Art. 36. Contabilità consolidata

1. Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative eseguite sotto la responsabilità diretta dell’amministratore.

 

2. Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di ATHENA. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché dei prefinanziamenti che ha approvato, per coprire i costi comuni operativi dell’operazione affidatagli.

 

CAPO 11

 

REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

 

     Art. 37. Informazione periodica del comitato speciale

Ogni tre mesi, l’amministratore presenta al comitato speciale uno stato di esecuzione delle entrate e delle spese degli ultimi tre mesi e dall’inizio dell’esercizio. A tal fine, ciascun comandante dell’operazione fornisce in tempo utile all’amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell’operazione affidatagli.

 

     Art. 38. Condizioni per l’esercizio dei controlli

1. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA devono aver ottenuto, prima dell’assolvimento dei loro compiti, il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello "SECRET UE" detenute dal Consiglio, o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni di revisione in conformità delle regole applicabili a tali informazioni e dati.

 

2. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di ATHENA hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui detti documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all’esecuzione delle entrate e delle spese di ATHENA forniscono all’amministratore e alle persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese l’assistenza necessaria all’assolvimento dei loro compiti.

 

     Art. 39. Revisione esterna dei conti

1. Quando l’esecuzione delle spese di ATHENA è affidata ad uno Stato membro, un’istituzione comunitaria o un’organizzazione internazionale, lo Stato, l’istituzione o l’organizzazione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.

 

2. Tuttavia, l’amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di ATHENA insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un’operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.

 

3. Per l’esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina ogni anno, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, due membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un’unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi. I candidati devono appartenere ad un organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di ATHENA ogni qual volta sia necessario. Nell’esercizio di tali funzioni:

 

a) i membri del collegio continuano ad essere retribuiti dall’organismo di appartenenza; ATHENA si fa carico delle spese di missione in conformità delle regole applicabili ai funzionari delle Comunità europee di grado equivalente. I candidati appartengono al massimo organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o sono raccomandati da tale istituzione e offrono sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza;

 

b) essi possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio ed i revisori che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;

 

c) essi riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;

 

d) essi verificano, sia durante l’esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l’esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.

 

Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri un nuovo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all’amministratore e al comitato speciale.

 

4. In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.

 

5. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di ATHENA è considerato come un costo comune a carico di ATHENA.

 

     Art. 40. Revisione interna dei conti

1. Il Segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell’amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, un revisore interno del meccanismo ATHENA e almeno un revisore interno aggiunto, per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta; i revisori interni devono possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza.

 

2. Il revisore interno riferisce all’amministratore riguardo al controllo dei rischi esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni e a promuovere una sana gestione finanziaria. In particolare è incaricato di verificare l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi ad essi associati.

 

3. Il revisore interno esercita le sue funzioni sull’insieme dei servizi che partecipano all’incasso delle entrate di ATHENA o all’esecuzione delle spese finanziate da ATHENA.

 

4. Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell’esercizio, secondo necessità. Riferisce all’amministratore e informa il comandante dell’operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell’operazione e l’amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni.

 

5. L’amministratore rende conto annualmente al comitato speciale dei lavori di revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.

 

6. Inoltre, ciascun comandante dell’operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all’operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione del bilancio.

 

7. I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del Collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.

 

     Art. 41. Rendimento annuale dei conti

1. Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell’operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell’articolo 28 e la relazione di attività annuale.

 

2. L’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, i conti annuali provvisori e la relazione di attività annuale.

 

3. Entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell’esercizio il comitato speciale riceve una relazione annuale di revisione contabile dal collegio dei revisori e i conti annuali definitivi di ATHENA dall’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell’esercizio il comitato speciale esamina i conti annuali alla luce della relazione di revisione contabile del collegio dei revisori, al fine di dare scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.

 

4. L’insieme dei conti e degli inventari è conservato, ai rispettivi livelli, dal contabile e dal comandante dell’operazione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente.

 

5. Il comitato speciale decide di iscrivere il saldo dell’esecuzione di un esercizio i cui conti sono stati approvati al bilancio dell’esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi, mediante un bilancio rettificativo.

 

6. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.

 

7. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall’esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a detta operazione.

 

8. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.

 

9. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un’operazione fornisce all’amministratore su base volontaria, se del caso attraverso il comandante dell’operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l’operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L’amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell’operazione.

 

     Art. 42. Rendimento dei conti di un’operazione

1. Al termine di un’operazione, il comitato speciale può decidere, su proposta dell’amministratore o di uno Stato membro, che l’amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell’operazione, presenti al comitato speciale il conto di gestione e il bilancio dell’operazione almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all’amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell’operazione.

 

2. Se il conto di gestione e il bilancio di un’operazione non possono includere, entro il termine dato, le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell’operazione, esse figurano nel conto di gestione e nel bilancio annuali di ATHENA e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro del rendimento annuale dei conti.

 

3. Il comitato speciale approva il conto di gestione e il bilancio dell’operazione che gli vengono sottoposti. Dà scarico all’amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l’operazione considerata.

 

4. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l’importo dai contributi dovuti ad ATHENA, il saldo dell’esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati.

 

CAPO 12

 

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

 

     Art. 43.

1. Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell’operazione, dell’amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni comunitarie o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell’esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, ATHENA può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato contributore, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.

 

2. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o del Segretario Generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell’amministratore, del contabile o del personale ad essi affiancati.

 

3. La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati contributori per il tramite di ATHENA. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.

 

4. In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione, ovvero dal personale assegnato a detti comandi nell’esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati contributori tramite ATHENA conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.

 

5. In nessun caso la responsabilità delle Comunità europee o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell’ambito dell’esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale ad essi assegnato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 44. Riesame e revisione

La presente decisione o parte di essa, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame, se necessario, su richiesta di uno Stato membro o dopo ciascuna operazione. Essa è sottoposta a revisione almeno ogni tre anni. In sede di riesame o revisione può essere fatto ricorso a tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare agli organi di gestione di ATHENA.

 

     Art. 45. Disposizioni finali

La decisione n. 2007/384/PESC è abrogata.

 

     Art. 46. Decorrenza di efficacia

 

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

 

     Art. 47. Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

[1] GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

 

[2] GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

 

[3] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

 

[4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

COSTI COMUNI PRESI IN CARICO DA ATHENA OVE INSORGANO

 

Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili ad un'operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla parte generale del bilancio annuale. Nella misura del possibile detti stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all'operazione a cui essi sono principalmente connessi.

 

1. Spese di missione sostenute dal comandante dell'operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell'operazione al comitato speciale

 

2. Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e ricorsi cui deve far fronte ATHENA

 

3. Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un'operazione (ove tali costi siano imputati alla parte generale del bilancio annuale, viene indicato il nesso con un'operazione specifica).

 

La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi ad operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti:

 

1. Costi bancari

 

2. Costi della revisione dei conti

 

3. Costi comuni relativi alla fase preparatoria di un'operazione ai sensi dell'allegato II.

 

 

ALLEGATO II

 

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA E PRESI A CARICO DA ATHENA

 

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dalle forze militari in vista di una specifica operazione militare dell'Unione: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazioni operative, ingaggio di personale civile locale per l'esecuzione della missione come interpreti e autisti.

 

Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d'urgenza (MEDEVAC) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dalle forze militari in vista di una specifica operazione militare dell'Unione, ove nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.

 

 

ALLEGATO III

 

III-A

 

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI SEMPRE PRESI IN CARICO DA ATHENA

 

Per ciascuna operazione militare dell'Unione ATHENA sostiene a titolo di costi comuni operativi i costi incrementali necessari all'operazione definiti qui di seguito.

 

1. Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell’ambito di operazioni condotte dall’UE

 

1.1. Definizione dei comandi i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

 

a) Comando (QG) : Comando (QG); elementi di comando e di servizio organici approvati nel piano operativo (OPLAN).

 

b) Comando operativo (OHQ) :

 

comando fisso del comandante dell'operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza UE.

 

La definizione dei costi comuni applicabili al comando operativo di un'operazione è altresì applicabile al Segretariato generale del Consiglio e ad ATHENA, nella misura in cui intervengono direttamente nell'operazione in questione.

 

c) Comando della forza (FHQ) : comando di una forza UE schierata nella zona delle operazioni.

 

d) Comando componente (CCHQ) : comando di un comandante della componente UE schierata per l'operazione (ad esempio un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell'operazione).

 

1.2. Definizione dei costi incrementali finanziati in comune

 

a) Costi di trasporto : trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino dell'FHQ e dei CCHQ; costi di trasporto necessari ad un'operazione sostenuti dall'OHQ.

 

b) Amministrazione : attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici dei comandi.

 

c) Personale civile ingaggiato specificamente nei comandi ammissibili per le esigenze dell'operazione : personale civile che lavora nell'Unione europea, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro per condurre l’operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario).

 

d) Comunicazioni tra comandi ammissibili e tra comandi ammissibili e forze direttamente subordinate : spese in conto capitale per l’acquisto e l’uso di apparecchiature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso ad Internet, linee dati, reti locali).

 

e) Trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) nella zona di operazione dei comandi : spese connesse al trasporto con veicoli e a spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; costi per viaggi ufficiali tra la sede operativa e Bruxelles e/o i luoghi di riunioni organizzate dall’UE; spese per l'assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi ad organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio.

 

f) Caserme e alloggi/infrastruttura : spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del comando nel teatro delle operazioni, se del caso (noleggio di edifici, ricoveri, tende).

 

g) Informazione del pubblico : costi connessi a campagne di informazione e all’informazione dei media presso l'OHQ e l'FHQ, conformemente alla strategia informativa elaborata dall'OHQ.

 

h) Rappresentanza e ricevimento : spese di rappresentanza; costi sostenuti dai comandi per la condotta di un’operazione.

 

2. Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

 

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

 

a) Lavori relativi allo schieramento/ all’infrastruttura : spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; pompaggio, trattamento, distribuzione e evacuazione dell'acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree di raccolta per la logistica; supporto ingegneristico per l'infrastruttura finanziata in comune).

 

b) Segni di identificazione : contrassegni di identificazione specifici, carte d'identità "Unione europea", tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione europea e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi).

 

c) Servizi medici : evacuazioni mediche d'urgenza (MEDEVAC). Struttura di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro di tipo aeroporti e porti di sbarco, approvati nel piano operativo (OPLAN).

 

d) Acquisizione di informazioni : immagini satellitari per l'intelligence approvate nel piano operativo (OPLAN) se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN).

 

3. Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione europea a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione europea.

 

I costi a carico dell'Unione europea derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione europea. Rimborsi della NATO all'Unione europea.

 

4. Costi incrementali sostenuti dall'Unione europea per beni, servizi o lavori di cui all'elenco dei costi comuni e messi a disposizione, per un'operazione condotta dall'Unione europea, da uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione europea, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all'articolo 11. Rimborsi effettuati da uno Stato, un'istituzione dell'Unione europea o un'organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

 

III-B

 

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DI UN’OPERAZIONE SPECIFICA PRESI A CARICO DA ATHENA LADDOVE IL CONSIGLIO DECIDA IN TAL SENSO

 

Costi di trasporto : trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all'operazione.

 

Comandi multinazionali dei gruppi operativi : i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell'Unione europea schierati nella zona delle operazioni.

 

III-C

 

COSTI COMUNI OPERATIVI PRESI IN CARICO DA ATHENA, SE RICHIESTO DAL COMANDANTE DELL'OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO SPECIALE

 

a) Caserme e alloggi/infrastruttura : spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l'operazione.

 

b) Attrezzature supplementari essenziali : noleggio o acquisto, nel corso dell’operazione, di attrezzature specifiche non previste, essenziali per l’esecuzione dell’operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione.

 

c) Servizi medici : struttura di ruolo 2 in teatro, diversa da quella di cui all'allegato III-A.

 

d) Acquisizione di informazioni : acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana).

 

e) Altre capacità essenziali a livello di teatro : sminamento se necessario per l'operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni.

 

 

ALLEGATO IV

 

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN'OPERAZIONE PRESI A CARICO DA ATHENA

 

Costi insorti per l’assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l'operazione.

 

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell'operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell'allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell’operazione in questione, anche dopo la cessazione dell'attività dello stesso.