Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.5 cooperazione internazionale |
Data: | 16/03/2005 |
Numero: | 267 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 17.5.74 – Decisione 16 marzo 2005, n. 267.
Decisione n. 2005/267/CE del Consiglio relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri.
(G.U.U.E. 1 aprile 2005, n. L 83).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il piano globale del Consiglio per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, del 28 febbraio 2002, che si basa sulla comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2001, al Parlamento europeo e al Consiglio su una politica comune in materia di immigrazione illegale, ha richiesto lo sviluppo di un sito intranet sicuro accessibile sul web da impiegare per uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri concernente i flussi migratori irregolari o illegali ed altri fenomeni analoghi.
(2) Lo sviluppo e la gestione della rete dovrebbero essere affidati alla Commissione.
(3) L'accesso al sito intranet accessibile sul web dovrebbe essere limitato ad utenti autorizzati conformemente ai termini, alle procedure e alle misure di sicurezza stabiliti.
(4) Poiché gli scopi della presente decisione, vale a dire uno scambio di informazioni rapido e sicuro tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa degli effetti dell'intervento prospettato, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(5) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.
(6) Nel contesto relativo al sito intranet accessibile sul web dovrebbero essere presi in considerazione la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e il
(7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la
(8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte III, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(9) Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia il 18 maggio 1999 sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A, B, C e E della
(10) Per quanto riguarda la Svizzera, eccetto per l'istituzione di uno scambio di informazioni sui problemi connessi con il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi diversi da quelli che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti A, B, C ed E della
(11) È necessario concludere un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ai sensi della presente decisione per quanto riguarda le disposizioni che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.
(12) Il Regno Unito prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 8, paragrafo 2, della
(13) L'Irlanda prende parte alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, nonché dell'articolo 6, paragrafo 2, della
(14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione, nella misura in cui le sue misure non costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale cui partecipa l'Irlanda,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
La presente decisione istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente.
Art. 2.
1. La Commissione è responsabile dello sviluppo e della gestione della rete, compresi struttura, contenuto ed elementi per lo scambio di informazioni.
2. Lo scambio di informazioni include almeno quanto segue:
a) sistema di allarme rapido sull'immigrazione clandestina e sulle organizzazioni criminali di trafficanti;
b) rete dei funzionari di collegamento nel settore dell'immigrazione;
c) informazioni sull'uso di visti, frontiere e documenti di viaggio in relazione all'immigrazione clandestina;
d) questioni legate al rimpatrio.
3. La rete comprende tutti gli strumenti appropriati, la cui riservatezza è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
4. La Commissione utilizza la piattaforma tecnica esistente nel quadro comunitario della rete telematica transeuropea per lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni.
Art. 3.
Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione:
a) fissa i termini e le procedure di concessione dell'accesso totale o selettivo alla rete;
b) stabilisce le norme e gli orientamenti relativi alle condizioni d'uso del sistema, incluse le norme in materia di riservatezza, trasmissione, memorizzazione, archiviazione e cancellazione delle informazioni e quelle relative ai moduli standardizzati.
Art. 4.
1. Gli Stati membri forniscono l'accesso alla rete nel rispetto delle misure adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 3.
2. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali e ne danno notifica alla Commissione.
Art. 5.
1. L'inserimento di dati nella rete lascia impregiudicata la proprietà delle relative informazioni. Gli utenti autorizzati sono i soli responsabili delle informazioni fornite e assicurano che il loro contenuto sia pienamente conforme al diritto comunitario e nazionale vigente.
2. A meno che non siano contrassegnate come pubbliche, le informazioni fornite sono rigorosamente riservate agli utenti autorizzati della rete ed è vietata la loro divulgazione a terzi senza la preventiva autorizzazione del proprietario interessato.
3. Gli Stati membri adottano le misure di sicurezza necessarie per:
a) impedire l'accesso alla rete alle persone non autorizzate;
b) garantire che, utilizzando la rete, le persone autorizzate abbiano accesso soltanto ai dati che rientrano nella loro sfera di competenza;
c) impedire che le informazioni sulla rete siano lette, copiate, modificate o cancellate da persone non autorizzate.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione adotta ulteriori misure di sicurezza secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Art. 6.
1. La Commissione è assistita dal comitato ARGO istituito dalla
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 7.
1. Se lo sviluppo della rete lo richiede, la Commissione conclude accordi con organismi di diritto pubblico creati a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee o nell'ambito dell'Unione europea.
2. La Commissione informa il Consiglio sui progressi compiuti nella negoziazione di tali accordi.
Art. 8.
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 9.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.