Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 27/11/2008 |
Numero: | 947 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi e ambito di applicazione |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Designazione delle autorità competenti |
Art. 4. Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive |
Art. 5. Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale |
Art. 6. Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale |
Art. 7. Conseguenze per lo Stato di emissione |
Art. 8. Decisione dello Stato di esecuzione |
Art. 9. Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive |
Art. 10. Doppia incriminabilità |
Art. 11. Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza |
Art. 12. Termine |
Art. 13. Legislazione applicabile |
Art. 14. Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile |
Art. 15. Consultazione tra le autorità competenti |
Art. 16. Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per le ulteriori decisioni |
Art. 17. Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per le ulteriori decisioni |
Art. 18. Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione in tutti i casi |
Art. 19. Amnistia, grazia, revisione della sentenza |
Art. 20. Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione |
Art. 21. Lingue |
Art. 22. Spese |
Art. 23. Relazioni con altri accordi e intese |
Art. 24. Applicazione territoriale |
Art. 25. Attuazione |
Art. 26. Riesame |
Art. 27. Entrata in vigore |
§ 17.3.243 - Decisione 27 novembre 2008, n. 947.
Decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive
(G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese [1],
visto il parere del Parlamento europeo [2],
considerando quanto segue:
(1) L’Unione europea si è data come obiettivo lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ciò presuppone che vi sia da parte degli Stati membri una medesima comprensione, nelle sue componenti portanti, dei concetti di libertà, sicurezza e giustizia, basata sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.
(2) La cooperazione giudiziaria e di polizia nell’Unione europea mira ad assicurare un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini. Una delle pietre angolari di tale obiettivo è il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 e ribadito nel programma dell’Aia, del 4 e 5 novembre 2004, per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea [3]. Nel programma di misure del 29 novembre 2000 adottato ai fini dell’attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, il Consiglio si è pronunciato a favore della cooperazione nel settore della sospensione condizionale della pena e della liberazione condizionale.
(3) La
(4) La convenzione del Consiglio d’Europa, del 30 novembre 1964, per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, è stata ratificata da soli dodici Stati membri, in parte con numerose riserve. La presente decisione quadro fornisce uno strumento più efficace in quanto si basa sul principio del mutuo riconoscimento e tutti gli Stati membri vi partecipano.
(5) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e contenuti anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nel capo VI. Nessuna disposizione della presente decisione quadro dovrebbe essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento di una sentenza e/o la sorveglianza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva sia stata irrogata al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell’origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell’orientamento sessuale oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
(6) La presente decisione quadro non dovrebbe ostare a che ciascuno Stato membro applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione.
(7) Le norme della presente decisione quadro dovrebbero applicarsi conformemente al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ai sensi dall’articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea.
(8) Lo scopo del reciproco riconoscimento e della sorveglianza della sospensione condizionale della pena, delle condanne condizionali, sanzioni sostitutive e decisioni di liberazione condizionale è non solo di rafforzare la possibilità del reinserimento sociale della persona condannata, consentendole di mantenere fra l’altro i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo del rispetto delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive allo scopo di impedire la recidiva, tenendo così in debita considerazione la protezione delle vittime e del pubblico in generale.
(9) Vi sono vari tipi di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive che sono comuni agli Stati membri e che tutti gli Stati membri sono in linea di massima disposti a sorvegliare. La sorveglianza di tali tipi di misure e di sanzioni dovrebbe essere obbligatoria, fatte salve determinate eccezioni previste dalla presente decisione quadro. Gli Stati membri possono dichiarare che, inoltre, sono disposti a sorvegliare altri tipi di misure di sospensione condizionale e/o altri tipi di sanzioni sostitutive.
(10) Le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive che, in linea di principio, è obbligatorio sorvegliare comprendono fra l’altro disposizioni riguardanti il comportamento (quali l’obbligo di smettere di consumare alcolici), la residenza (quali l’obbligo di cambiare il luogo di residenza per motivi di violenza domestica), l’istruzione e la formazione (quali l’obbligo di seguire un "corso di guida sicura"), le attività ricreative (quali l’obbligo di smettere di praticare o seguire un determinato sport) e le limitazioni o le modalità dell’esercizio di un’attività professionale (quali l’obbligo di cercare un’attività professionale in un altro ambiente di lavoro; quest’obbligo non comprende la sorveglianza del rispetto delle inabilitazioni professionali imposte alla persona nell’ambito della sanzione).
(11) Si potrebbe ricorrere, ove opportuno, al monitoraggio elettronico per sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive, conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali.
(12) Lo Stato membro in cui la persona è condannata può trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale allo Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale ai fini del relativo riconoscimento e della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ivi contenute.
(13) La decisione in merito alla trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro dovrebbe essere presa in ogni singolo caso dall’autorità competente dello Stato membro di emissione tenendo conto, fra l’altro, delle dichiarazioni rilasciate a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 10, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 3.
(14) La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale possono anche essere trasmesse a uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona condannata, previo consenso dell’autorità competente di tale Stato di esecuzione, tenuto conto delle condizioni stabilite nella pertinente dichiarazione rilasciata dallo stesso Stato ai sensi della presente decisione quadro. In particolare, il consenso può essere accordato, in vista della riabilitazione sociale, quando la persona condannata, senza perdere il diritto di residenza, intenda trasferirsi in un altro Stato membro perché ha ottenuto un contratto di lavoro, se è un familiare di persona legalmente e abitualmente residente in tale Stato membro, o se intende seguire uno studio o una formazione in tale Stato membro, conformemente alla normativa comunitaria.
(15) Gli Stati membri dovrebbero applicare le rispettive legislazioni e procedure nazionali per il riconoscimento di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale. Nel caso di una condanna condizionale o sanzione sostitutiva, il fatto che la sentenza non contenga una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione potrebbe implicare che gli Stati membri che hanno rilasciato la pertinente dichiarazione ai sensi della presente decisione quadro, quando decidono di procedere al riconoscimento, accettino di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in questione e di non assumere nessun’altra competenza oltre a quella dell’adozione delle ulteriori decisioni consistenti in una modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva ovvero nella modifica della durata del periodo di sospensione condizionale. Pertanto, in tali casi, il riconoscimento non ha altro effetto se non di consentire allo Stato di esecuzione di assumere i suddetti tipi di ulteriori decisioni.
(16) Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale se la sentenza in questione è stata emessa contro una persona che non è stata riconosciuta colpevole, come nel caso di una persona inferma di mente, e la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale preveda cure mediche/terapeutiche che lo Stato membro di esecuzione non può sorvegliare in relazione a tali persone secondo la legislazione nazionale.
(17) Il motivo di rifiuto relativo alla territorialità dovrebbe applicarsi solo in casi eccezionali e ai fini della più ampia cooperazione possibile ai sensi delle disposizioni della presente decisione quadro, tenuto conto dei suoi obiettivi. Qualsiasi decisione relativa all’applicazione di tale motivo di rifiuto dovrebbe basarsi su analisi effettuate caso per caso e su consultazioni tra le competenti autorità dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione.
(18) Se le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive includono un lavoro o una prestazione socialmente utile, lo Stato di esecuzione dovrebbe avere la facoltà di rifiutare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale qualora il lavoro o la prestazione socialmente utile siano in linea di principio espletati in un arco di tempo inferiore a sei mesi.
(19) Il modulo del certificato è redatto in modo tale che gli elementi essenziali della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale figurino nel certificato, che dovrebbe essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Il certificato dovrebbe aiutare le autorità competenti dello Stato di esecuzione a prendere decisioni a norma della presente decisione quadro, comprese decisioni sul riconoscimento e sull’assunzione di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, decisioni sull’adattamento delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive e ulteriori decisioni, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.
(20) Ai fini del principio del reciproco riconoscimento sul quale si fonda la presente decisione quadro, gli Stati membri di emissione e di esecuzione dovrebbero promuovere il contatto diretto tra le loro autorità competenti quando applicano la presente decisione quadro.
(21) Tutti gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone condannate nei confronti delle quali sono prese decisioni a norma della presente decisione quadro dispongano per legge di una serie di diritti e di mezzi di impugnazione in conformità della loro legislazione nazionale, a prescindere dal carattere giudiziario o non giudiziario delle autorità competenti designate per prendere decisioni a norma della presente decisione quadro.
(22) Tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una condanna condizionale o una sanzione sostitutiva che comportino l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale dovrebbero essere prese da un’autorità giudiziaria.
(23) Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, i dati personali trattati nel contesto dell’attuazione della presente decisione quadro dovrebbero essere protetti in conformità dei principi di detta convenzione.
(24) Poiché gli obiettivi della presente decisione quadro, vale a dire favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri stessi in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni interessate e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’intervento, essere realizzati meglio a livello dell’Unione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, quale applicato a norma dell’articolo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Art. 1. Obiettivi e ambito di applicazione
1. La presente decisione quadro è volta a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate, a migliorare la protezione delle vittime e del pubblico in generale e a favorire l’applicazione di opportune misure di sospensione condizionale e di sanzioni socialmente utili, nel caso di autori di reati che non vivono nello Stato di condanna. Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente decisione quadro stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro, diverso da quello in cui la persona è stata condannata, riconosce le sentenze e, se del caso, le decisioni di sospensione condizionale e sorveglia le misure di sospensione condizionale imposte sulla base di una sentenza o le sanzioni sostitutive contenute in tale sentenza, e prende tutte le altre decisioni relative alla sentenza, a meno che la presente decisione quadro non disponga altrimenti.
2. La presente decisione quadro si applica soltanto:
a) al riconoscimento delle sentenze e, se del caso, delle decisioni di sospensione condizionale;
b) al trasferimento di competenza per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
c) a tutte le altre decisioni relative a quelle di cui alle lettere a) e b),
secondo quanto descritto e previsto nella presente decisione quadro.
3. La presente decisione quadro non si applica:
a) all’esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure restrittive della libertà personale, esecuzione che rientra nell’ambito della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio;
b) al riconoscimento e all’esecuzione di sanzioni pecuniarie e decisioni di confisca che rientrano nell’ambito della
4. La presente decisione quadro non pregiudica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.
Art. 2. Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:
1) "sentenza" una decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello Stato di emissione che stabilisce che una persona fisica ha commesso un reato e impone:
a) una pena detentiva o una misura privativa della libertà, se è stata concessa una liberazione condizionale sulla base di tale sentenza o di una successiva decisione di sospensione condizionale;
b) una sospensione condizionale della pena;
c) una condanna condizionale;
d) una sanzione sostitutiva;
2) "sospensione condizionale della pena" una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente, in tutto o in parte, al momento della condanna attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;
3) "condanna condizionale" una sentenza in cui l’imposizione della pena sia stata condizionalmente differita imponendo una o più misure di sospensione condizionale o in cui una o più misure di sospensione condizionale siano imposte invece di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale. Tali misure di sospensione condizionale possono essere incluse nella sentenza stessa o determinate in una separata decisione di sospensione condizionale presa da un’autorità competente;
4) "sanzione sostitutiva" una sanzione, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone un obbligo o impartisce un’istruzione;
5) "decisione di sospensione condizionale" una sentenza o una decisione definitiva di un’autorità competente dello Stato di emissione presa sulla base di tale sentenza
a) che assicura la liberazione condizionale, o
b) che impone misure di sospensione condizionale;
6) "liberazione condizionale" una decisione definitiva di un’autorità competente o derivante dalla legislazione nazionale per la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva o della misura privativa della libertà, attraverso l’imposizione di una o più misure di sospensione condizionale;
7) "misure di sospensione condizionale" gli obblighi e le istruzioni imposti da un’autorità competente, conformemente al diritto interno dello Stato di emissione, nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena, a una condanna condizionale o a una liberazione condizionale;
8) "Stato di emissione" lo Stato membro in cui è emessa una sentenza;
9) "Stato di esecuzione" lo Stato membro in cui le misure di sospensione condizionale e le sanzioni sostitutive sono sorvegliate a seguito di una decisione presa conformemente all’articolo 8.
Art. 3. Designazione delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all’autorità o alle autorità che, in forza della legislazione nazionale, sono competenti ad agire conformemente alla presente decisione quadro allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. Gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l’adozione di decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti per l’adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione interna e delle procedure nazionali.
3. Se una decisione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), è assunta da un’autorità competente diversa da un organo giurisdizionale, gli Stati membri assicurano che tale decisione possa essere riesaminata da un organo giurisdizionale o da un altro organo indipendente di tipo giurisdizionale su richiesta della persona interessata.
4. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Art. 4. Tipi di misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive
1. La presente decisione quadro si applica alle seguenti misure di sospensione condizionale o sanzioni sostitutive:
a) obbligo della persona condannata di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro a una determinata autorità;
b) divieto di frequentare determinate località, posti o zone definite dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) obbligo contenente restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
d) istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l’istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un’attività professionale;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata autorità;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato;
h) obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato e/o obbligo di fornire la prova dell’osservanza di tale obbligo;
i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
j) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale responsabile riguardo alle persone condannate;
k) obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione.
2. In sede di attuazione della presente decisione quadro, ogni Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio quali misure di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive, oltre a quelle di cui al paragrafo 1, è disposto a sorvegliare. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Art. 5. Criteri per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale
1. L’autorità competente dello Stato di emissione può trasmettere una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale all’autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, nei casi in cui quest’ultima sia ritornata o voglia ritornare in detto Stato.
2. L’autorità competente dello Stato di emissione può, su richiesta della persona condannata, trasmettere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale all’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello in cui la persona condannata risiede legalmente e abitualmente, previo consenso di quest’ultima autorità.
3. In sede di attuazione della presente decisione quadro, gli Stati membri stabiliscono a quali condizioni le rispettive autorità competenti possono acconsentire alla trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale ai sensi del paragrafo 2.
4. Ciascuno Stato membro rilascia una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio in merito a quanto stabilito ai sensi del paragrafo 3. Gli Stati membri possono modificare tale dichiarazione in qualsiasi momento. Il segretariato generale mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.
Art. 6. Procedura per la trasmissione di una sentenza e, se del caso, di una decisione di sospensione condizionale
1. Qualora, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1 o 2, l’autorità competente dello Stato di emissione trasmetta una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale a un altro Stato membro, essa garantisce che siano corredate di un certificato il cui modulo figura nell’allegato I.
2. La sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, sono trasmesse dall’autorità competente dello Stato di emissione direttamente all’autorità competente dello Stato di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l’autenticità. L’originale della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, o una copia autenticata, nonché l’originale del certificato sono trasmessi all’autorità competente dello Stato di esecuzione se quest’ultimo lo richiede. Tutte le comunicazioni ufficiali sono altresì effettuate direttamente tra le autorità competenti suddette.
3. Il certificato di cui al paragrafo 1 è firmato dall’autorità competente dello Stato di emissione, la quale certifica che le informazioni ivi contenute sono esatte.
4. Fatte salve le misure e sanzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il certificato di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende esclusivamente le misure o sanzioni comunicate dallo Stato di esecuzione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2.
5. L’autorità competente dello Stato di emissione trasmette la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, corredate del certificato di cui al paragrafo 1, a un solo Stato di esecuzione per volta.
6. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è nota all’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall’azione comune 98/428/GAI del Consiglio [7], al fine di ottenere l’informazione dallo Stato di esecuzione.
7. Quando un’autorità dello Stato di esecuzione che riceve una sentenza e, se del caso, una decisione di sospensione condizionale corredate del certificato di cui al paragrafo 1 non sia competente a riconoscerle e ad adottare i conseguenti provvedimenti necessari per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, essa le trasmette d’ufficio all’autorità competente e ne informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione di conseguenza, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
Art. 7. Conseguenze per lo Stato di emissione
1. Quando l’autorità competente dello Stato di esecuzione ha riconosciuto la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale inviatale e ha informato di tale riconoscimento l’autorità competente dello Stato di emissione, quest’ultimo non è più competente in relazione alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive imposte, né a prendere le ulteriori misure di cui all’articolo 14, paragrafo 1.
2. Lo Stato di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:
a) non appena la sua autorità competente abbia notificato il ritiro del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, all’autorità competente dello Stato di esecuzione;
b) nei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 5; e
c) nei casi di cui all’articolo 20.
Art. 8. Decisione dello Stato di esecuzione
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale trasmesse conformemente all’articolo 5 e secondo la procedura stabilita all’articolo 6 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza di cui all’articolo 11.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può posticipare la decisione sul riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale quando il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o, se del caso, alla decisione di sospensione condizionale, entro un termine ragionevole fissato affinché il certificato sia completato o corretto.
Art. 9. Adattamento delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive
1. Se la natura o la durata delle pertinenti misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive ovvero la durata del periodo di sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, l’autorità competente di quest’ultimo può adattarle alla natura e alla durata delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ovvero alla durata del periodo di sospensione condizionale che si applicano nella propria legislazione a reati equivalenti. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o la durata del periodo di sospensione condizionale adattata corrispondono, il più possibile, a quella irrogata nello Stato di emissione.
2. Se la misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale sono adattati per il fatto che la durata supera il massimo previsto dalla legislazione dello Stato di esecuzione, la durata della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale adattati non sono inferiori al massimo previsto per reati equivalenti nella legislazione dello Stato di esecuzione.
3. La misura di sospensione condizionale, la sanzione sostitutiva o il periodo di sospensione condizionale adattati non sono più severi o più lunghi della misura di sospensione condizionale, della sanzione sostitutiva o del periodo di sospensione condizionale originariamente imposti.
4. In seguito alla ricezione dell’informazione di cui agli articoli 16, paragrafo 2, o 18, paragrafo 5, l’autorità competente dello Stato di emissione può decidere di ritirare il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, purché la sorveglianza nello Stato di esecuzione non sia ancora iniziata. In tali casi, la decisione è presa e comunicata quanto prima ed entro dieci giorni dalla ricezione dell’informazione.
Art. 10. Doppia incriminabilità
1. I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità dell’atto, al riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive:
- partecipazione a un’organizzazione criminale,
- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [8],
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione e contraffazione di monete, compreso l’euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte,
- truffa,
- racket e estorsione,
- contraffazione e pirateria di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- violenza sessuale,
- incendio doloso,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.
2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall’articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive alla condizione che la sentenza si riferisca ad atti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso.
4. Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, mediante una dichiarazione notificata al segretariato generale del Consiglio, può dichiarare che non applicherà il paragrafo 1. Siffatta dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 11. Motivi di rifiuto del riconoscimento e della sorveglianza
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare il riconoscimento della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nei seguenti casi:
a) il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di sospensione condizionale e non è stato completato o corretto entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente dello Stato di esecuzione;
b) i criteri di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, o all’articolo 6, paragrafo 4, non sono soddisfatti;
c) il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive sarebbe in contrasto con il principio ne bis in idem;
d) in uno dei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e, quando lo Stato di esecuzione ha fatto una dichiarazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, in un caso di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la sentenza si riferisce ad atti che non costituirebbero reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l’esecuzione della sentenza o, se del caso, della decisione di sospensione condizionale non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato di emissione;
e) l’esecuzione della pena è caduta in prescrizione ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce a un atto che rientra nella sua competenza in conformità di tale legislazione;
f) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede un’immunità che rende impossibile la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
g) in base alla legislazione dello Stato di esecuzione, la persona condannata, a causa della sua età, non può considerarsi penalmente responsabile degli atti in relazione ai quali è stata emessa la sentenza;
h) la sentenza è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato non indichi che la persona è stata citata personalmente o è stata informata tramite un rappresentante competente ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione della data e del luogo del procedimento che ha portato alla sentenza pronunciata in contumacia, oppure che la persona ha dichiarato a un’autorità competente di non opporsi al procedimento;
i) la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale comprende una misura medico-terapeutica che, nonostante l’articolo 9, lo Stato di esecuzione non è in grado di sorvegliare in base al suo sistema giuridico o sanitario;
j) la misura di sospensione condizionale o la sanzione sostitutiva ha una durata inferiore ai sei mesi; o
k) la sentenza si riferisce a reati che in base alla legislazione dello Stato di esecuzione sono considerati commessi per intero o in parte importante o essenziale all’interno del suo territorio o in un luogo equiparato al suo territorio.
2. Qualsiasi decisione a norma del paragrafo 1, lettera k), in relazione a reati commessi in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, o in un luogo equiparato al suo territorio, è presa dall’autorità competente dello Stato di esecuzione soltanto in circostanze eccezionali e su base individuale, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, considerando se una parte importante o essenziale della condotta in questione abbia avuto luogo nello Stato di emissione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), h), i), j) e k), l’autorità competente dello Stato di esecuzione, prima di decidere di non riconoscere la sentenza o, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, comunica, con ogni mezzo appropriato, con l’autorità competente dello Stato di emissione e, all’occorrenza, le chiede di fornire senza indugio tutte le ulteriori informazioni necessarie.
4. L’autorità competente dello Stato di esecuzione, qualora abbia deciso di invocare uno dei motivi di rifiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) o k), può nondimeno decidere, d’accordo con l’autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive imposte nella sentenza e, se del caso, nella decisione di sospensione condizionale trasmessale, senza assumere la competenza di adottare alcuna delle decisioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Art. 12. Termine
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione decide quanto prima, ed entro un termine di sessanta giorni dalla ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, se riconoscere o no la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e se trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive. Essa informa immediatamente di tale decisione l’autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta.
2. Se, in circostanze eccezionali, per l’autorità competente dello Stato di esecuzione non è possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, essa informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di emissione con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per prendere la decisione definitiva.
Art. 13. Legislazione applicabile
1. La sorveglianza e l’applicazione delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive sono disciplinate dalla legislazione dello Stato di esecuzione.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può sorvegliare un obbligo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), richiedendo alla persona condannata di fornire la prova dell’osservanza dell’obbligo di risarcire i danni causati dal reato.
Art. 14. Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione è competente per tutte le ulteriori decisioni connesse con una sospensione condizionale della pena, una liberazione condizionale, una condanna condizionale e una sanzione sostitutiva, in particolare in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva o qualora la persona condannata commetta un nuovo reato.
Tali ulteriori decisioni comprendono in particolare:
a) la modifica degli obblighi o delle istruzioni contenuti nella misura di sospensione condizionale o nella sanzione sostitutiva, o la modifica della durata del periodo di sospensione condizionale;
b) la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
c) l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di sanzione sostitutiva o condanna condizionale.
2. La legislazione dello Stato di esecuzione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1 e a tutte le ulteriori conseguenze della sentenza, ivi compresa, se del caso, l’esecuzione e, se necessario, l’adattamento della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale.
3. Ciascuno Stato membro ha facoltà, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o in un momento successivo, di dichiarare che in qualità di Stato di esecuzione rifiuterà di assumere la competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), in casi o categorie di casi da esso specificati, in particolare:
a) nei casi relativi a una sanzione sostitutiva se la sentenza non contiene una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale da eseguire in caso di inosservanza degli obblighi o delle istruzioni in questione;
b) nei casi relativi a una condanna condizionale;
c) nei casi in cui la sentenza riguardi fatti che non costituiscono reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato.
4. Qualora uno Stato membro si avvalga di una delle facoltà di cui al paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato di esecuzione ritrasferisce la competenza all’autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva se ritiene che occorra adottare una decisione ulteriore di cui al paragrafo 1, lettere b) o c).
5. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, rimangono impregiudicati l’obbligo di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale, nonché l’obbligo di adottare senza indugio tutti i provvedimenti necessari alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate mediante notifica al segretariato generale del Consiglio. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Le dichiarazioni o i ritiri di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 15. Consultazione tra le autorità competenti
Se e quando opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare al fine di agevolare un’applicazione efficace e agevole della presente decisione quadro.
Art. 16. Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di esecuzione per le ulteriori decisioni
1. L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:
a) la modifica della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva;
b) la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
c) l’esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a motivo dell’inosservanza di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva;
d) l’estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.
2. L’autorità competente dello Stato di esecuzione comunica all’autorità competente dello Stato di emissione, ove questa lo richieda, la durata massima della privazione della libertà personale prevista dalla legislazione interna dello Stato di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla sentenza e che potrebbe essere imposta alla persona condannata in caso di violazione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva. Tale informazione è fornita immediatamente dopo la ricezione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1.
3. L’autorità competente dello Stato di emissione informa immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che, a suo parere, potrebbe comportare l’adozione di una o più decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
Art. 17. Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza dello Stato di emissione per le ulteriori decisioni
1. Qualora l’autorità competente dello Stato di emissione sia competente per le ulteriori decisioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, l’autorità competente dello Stato di esecuzione la informa immediatamente:
a) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
b) di qualsiasi elemento conoscitivo che possa comportare l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale;
c) di tutti gli ulteriori fatti e circostanze richiesti dall’autorità competente dello Stato di emissione che sono essenziali perché essa possa prendere le ulteriori decisioni conformemente alla legislazione interna.
2. Quando uno Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 11, paragrafo 4, l’autorità competente di tale Stato informa l’autorità competente dello Stato di emissione in caso di inosservanza da parte della persona condannata di una misura di sospensione condizionale o di una sanzione sostitutiva.
3. La comunicazione degli elementi conoscitivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 è effettuata utilizzando il modulo di cui all’allegato II. La comunicazione di fatti e circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ove possibile anche utilizzando il modulo di cui all’allegato II.
4. Qualora, ai sensi della legislazione interna dello Stato di emissione, la persona condannata debba essere sottoposta ad audizione giudiziaria prima della determinazione della pena, tale requisito può essere soddisfatto seguendo mutatis mutandis la procedura indicata negli strumenti di diritto internazionale o dell’Unione europea che prevedono la possibilità di ricorrere alla videoconferenza per l’audizione di una persona.
5. L’autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di esecuzione di tutte le decisioni riguardanti:
a) la revoca della sospensione dell’esecuzione della sentenza o la revoca della decisione sulla liberazione condizionale;
b) l’esecuzione della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale, se tale misura è contenuta nella sentenza;
c) l’imposizione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, se tale misura non è contenuta nella sentenza;
d) l’estinzione della misura di sospensione condizionale o della sanzione sostitutiva.
Art. 18. Informazioni trasmesse dallo Stato di esecuzione in tutti i casi
L’autorità competente dello Stato di esecuzione informa senza indugio l’autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta:
1) della trasmissione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’autorità competente responsabile del suo riconoscimento e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti per la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell’articolo 6, paragrafo 7;
2) dell’impossibilità pratica di sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive in quanto, dopo la trasmissione allo Stato di esecuzione della sentenza e, se del caso, della decisione di sospensione condizionale, corredata del certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la persona condannata non può essere rintracciata nel territorio dello Stato di esecuzione, nel qual caso quest’ultimo non è tenuto a sorvegliare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive;
3) della decisione definitiva di riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di trasferire la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive;
4) dell’eventuale decisione di non riconoscere la sentenza e, se del caso, la decisione di sospensione condizionale e di rifiutare il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive a norma dell’articolo 11, con relativa motivazione;
5) dell’eventuale decisione di adattare le misure di sospensione condizionale o le sanzioni sostitutive a norma dell’articolo 9, con relativa motivazione;
6) dell’eventuale decisione sull’amnistia o grazia che comporti la non sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, con relativa motivazione, se del caso.
Art. 19. Amnistia, grazia, revisione della sentenza
1. L’amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato di esecuzione.
2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisione della sentenza alla base delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive da sorvegliare in virtù della presente decisione quadro.
Art. 20. Cessazione della competenza dello Stato di esecuzione
1. Qualora la persona condannata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nello Stato di esecuzione, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire all’autorità competente dello Stato di emissione la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza.
2. Qualora nello Stato di emissione sia in corso un nuovo procedimento penale contro la persona in questione, l’autorità competente di detto Stato può chiedere all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di ritrasferirle la competenza in ordine alla sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive nonché a tutte le ulteriori decisioni connesse con la sentenza. In tal caso, l’autorità competente dello Stato di esecuzione può ritrasferire la competenza all’autorità competente dello Stato di emissione.
3. Qualora, in applicazione del presente articolo, la competenza sia ritrasferita allo Stato di emissione, l’autorità competente di detto Stato riassume la competenza. Per la successiva sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive, l’autorità competente dello Stato di emissione tiene conto della durata e del livello di ottemperanza alle misure di sospensione condizionale o alle sanzioni sostitutive nello Stato di esecuzione, nonché di qualsiasi decisione adottata dallo Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1.
Art. 21. Lingue
Il certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 1, è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione. Ciascuno Stato membro, al momento dell’adozione della presente decisione quadro o successivamente, può esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea.
Art. 22. Spese
Le spese risultanti dall’applicazione della presente decisione quadro sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.
Art. 23. Relazioni con altri accordi e intese
1. A decorrere dal 6 dicembre 2011, la presente decisione quadro sostituisce, nelle relazioni tra gli Stati membri, le corrispondenti disposizioni della Convenzione del Consiglio d’Europa del 30 novembre 1964 per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale.
2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti dopo il 6 dicembre 2008, nella misura in cui consentano di andare oltre gli obiettivi della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
3. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo il 6 dicembre 2008 nella misura in cui consentano di andare oltre le disposizioni della presente decisione quadro e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
4. Entro il 6 marzo 2009, gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 2 che vogliono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese di cui al paragrafo 3.
Art. 24. Applicazione territoriale
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Art. 25. Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 6 dicembre 2011.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.
Art. 26. Riesame
1. Entro il 6 dicembre 2014, la Commissione redige una relazione sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2.
2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:
a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro; nonché
b) l’applicazione della presente decisione quadro.
3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.
Art. 27. Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[1] GU C 147 del 30.6.2007, pag. 1.
[2] Parere del 25 ottobre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.
[4] GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27.
[5] GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.
[6] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59.
[7] GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.
[8] GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.
ALLEGATO I
CERTIFICATO
di cui all’articolo 6 della
(Omissis)
ALLEGATO II
MODULO
di cui all’articolo 17 della
(Omissis)