Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 15/03/2001 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Rispetto e riconoscimento. |
Art. 3. Audizione e produzione di prove. |
Art. 4. Diritto di ottenere informazioni. |
Art. 5. Garanzie in materia di comunicazione. |
Art. 6. Assistenza specifica alla vittima. |
Art. 7. Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale. |
Art. 8. Diritto alla protezione. |
Art. 9. Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale. |
Art. 10. Mediazione nell'ambito del procedimento penale. |
Art. 11. Vittime residenti in un altro Stato membro. |
Art. 12. Cooperazione tra Stati membri. |
Art. 13. Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime. |
Art. 14. Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime |
Art. 15. Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento. |
Art. 16. Ambito di applicazione territoriale. |
Art. 17. Attuazione. |
Art. 18. Valutazione. |
Art. 19. Entrata in vigore. |
§ 17.3.141 - Decisione 15 marzo 2001, n. 220. [1]
Decisione (CE) quadro del Consiglio, n. 2001/220 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.
(G.U.C.E. 22 marzo 2001, n. L 082).
Art. 1. Definizioni.
Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:
a) "vittima": la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
b) "organizzazione di assistenza alle vittime": un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
c) "procedimento penale": il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
d) "procedimento": il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
e) "mediazione nelle cause penali": la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.
Art. 2. Rispetto e riconoscimento.
1. Ciascuno Stato membro prevede nel proprio sistema giudiziario penale un ruolo effettivo e appropriato delle vittime. Ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale.
2. Ciascuno Stato membro assicura che le vittime particolarmente vulnerabili beneficino di un trattamento specifico che risponda in modo ottimale alla loro situazione.
Art. 3. Audizione e produzione di prove.
Ciascuno Stato membro garantisce la possibilità per la vittima di essere sentita durante il procedimento e di fornire elementi di prova. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le autorità competenti interroghino la vittima soltanto per quanto è necessario al procedimento penale.
Art. 4. Diritto di ottenere informazioni.
1. Ciascuno Stato membro garantisce che, in particolare fin dal primo contatto con le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la vittima abbia accesso, con i mezzi che lo Stato ritiene adeguati e, per quanto possibile, in una lingua generalmente compresa, alle informazioni rilevanti ai fini della tutela dei suoi interessi. Tali informazioni sono almeno le seguenti:
a) il tipo di servizi o di organizzazioni a cui la vittima può rivolgersi per ottenere assistenza;
b) il tipo di assistenza che può ricevere;
c) dove e come può sporgere denuncia;
d) quali sono le procedure successive alla presentazione della denuncia e qual è il suo ruolo in tale contesto;
e) come e a quali condizioni può ottenere protezione;
f) in quale misura e in quali termini ha accesso:
i) all'assistenza di un legale,
ii) al patrocinio gratuito, o
iii) a qualsiasi altra forma di assistenza, qualora, nei casi di cui ai punti i) e ii), ne abbia diritto;
g) quali sono i requisiti per il diritto della vittima a ottenere un risarcimento;
h) qualora risieda in un altro Stato, a quali meccanismi speciali può ricorrere la vittima per tutelare i propri interessi.
2. Ciascuno Stato membro garantisce che la vittima, se lo desidera, sia informata:
a) del seguito riservato alla sua denuncia;
b) degli elementi pertinenti che, in caso di azione penale, le consentono di conoscere lo svolgimento del procedimento penale contro la persona perseguita per i fatti che la riguardano, salvo i casi in cui ciò potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento;
c) della sentenza pronunciata dal giudice.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare, almeno nei casi in cui esiste un pericolo per la vittima, che, al momento del rilascio dell'imputato o della persona condannata per il reato, sia possibile decidere di informare la vittima, se necessario.
4. Se uno Stato membro trasmette di sua iniziativa le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 esso deve garantire alla vittima il diritto di scegliere di non riceverle, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria ai sensi delle regole di procedura penale applicabili.
Art. 5. Garanzie in materia di comunicazione.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per ridurre al massimo le difficoltà di comunicazione per quanto riguarda la comprensione o la partecipazione della vittima in qualità di testimone o parte in causa nelle fasi più importanti del procedimento penale, allo stesso modo in cui misure analoghe sono adottate nei confronti dell'imputato.
Art. 6. Assistenza specifica alla vittima.
Ciascuno Stato membro garantisce che le vittime abbiano accesso, gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, all'assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto iii), relativa al loro ruolo nel corso del procedimento ed eventualmente al patrocinio gratuito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), punto ii), in qualità di possibili parti del procedimento penale.
Art. 7. Spese sostenute dalla vittima in relazione al procedimento penale.
Ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni nazionali applicabili, offre alla vittima, che sia parte civile o testimone, la possibilità di essere rimborsata delle spese sostenute a causa della sua legittima partecipazione al procedimento penale.
Art. 8. Diritto alla protezione.
1. Ciascuno Stato membro garantisce un livello adeguato di protezione alle vittime di reati ed eventualmente ai loro familiari o alle persone assimilabili, in particolare per quanto riguarda la sicurezza e la tutela dell'intimità della vita privata, qualora le autorità competenti ritengano che esista una seria minaccia di atti di ritorsione o prova certa di un serio intento di intromissione nella sfera della vita privata.
2. A tal fine e fatto salvo il paragrafo 4, ciascuno Stato membro garantisce, se necessario nell'ambito di una procedura giudiziaria, la possibilità di protezione appropriata della sfera privata e dell'immagine fotografica della vittima, dei suoi familiari o delle persone assimilabili.
3. Ciascuno Stato membro garantisce altresì che si evitino i contatti tra vittima e autori del reato negli edifici degli organi giurisdizionali a meno che lo imponga il procedimento penale. A tal fine, se del caso, ciascuno Stato membro provvede a munire progressivamente tali edifici di luoghi di attesa riservati alle vittime.
4. Ove sia necessario proteggere le vittime, in particolare le più vulnerabili, dalle conseguenze della loro deposizione in udienza pubblica, ciascuno Stato membro garantisce alla vittima la facoltà, in base a una decisione del giudice, di rendere testimonianza in condizioni che consentano di conseguire tale obiettivo e che siano compatibili con i principi fondamentali del proprio ordinamento.
Art. 9. Diritto di risarcimento nell'ambito del procedimento penale.
1. Ciascuno Stato membro garantisce alla vittima di un reato il diritto di ottenere, entro un ragionevole lasso di tempo, una decisione relativa al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale, eccetto i casi in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure atte a incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.
3. Tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti, i beni restituibili appartenenti alla vittima e sequestrati nell'ambito del procedimento penale sono restituiti alla vittima senza ritardo.
Art. 10. Mediazione nell'ambito del procedimento penale.
1. Ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura.
2. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione.
Art. 11. Vittime residenti in un altro Stato membro.
1. Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine dette autorità devono essere in grado, in particolare:
- di poter decidere sulla possibilità di raccogliere la deposizione della vittima subito dopo che è stato commesso il reato,
- di ricorrere quanto più possibile alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui agli articoli 10 e 11 della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[1], per l'audizione delle vittime residenti all'estero.
2. Ciascuno Stato membro assicura che la vittima di un reato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia dinanzi alle autorità competenti dello Stato di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave, qualora non abbia desiderato farlo. L'autorità competente dinanzi alla quale è stata sporta denuncia, se non esercita la sua competenza a questo riguardo, trasmette la denuncia senza indugio all'autorità competente nel territorio in cui è stato commesso il reato. Tale denuncia è trattata secondo il diritto nazionale dello Stato in cui è stato commesso il reato.
Art. 12. Cooperazione tra Stati membri.
Ciascuno Stato membro promuove, sviluppa e migliora la cooperazione tra gli Stati membri, in modo da consentire una più efficace protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, o sotto forma di reti direttamente collegate al sistema giudiziario o di collegamenti tra organizzazioni di assistenza alle vittime.
Art. 13. Servizi specializzati e organizzazioni di assistenza alle vittime.
1. Ciascuno Stato membro promuove l'intervento, nell'ambito del procedimento, di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di organizzare la loro accoglienza iniziale e di offrire loro sostegno e assistenza successivi attraverso la messa a disposizione di persone all'uopo preparate nei servizi pubblici o mediante il riconoscimento e il finanziamento di organizzazioni di assistenza alle vittime.
2. Ciascuno Stato membro incentiva l'intervento nell'ambito del procedimento di tali persone o di organizzazioni di assistenza alle vittime, in particolare per quanto riguarda:
a) la comunicazione di informazioni alla vittima;
b) l'assistenza alla vittima in funzione delle sue necessità immediate;
c) l'accompagnamento della vittima, se necessario e possibile, nel corso del procedimento penale;
d) l'assistenza alla vittima, ove richiesta, dopo la fine del procedimento.
Art. 14. Formazione professionale delle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime
1. Ciascuno Stato membro incentiva, attraverso i servizi pubblici o mediante il finanziamento delle organizzazioni di assistenza alle vittime, iniziative atte a offrire un'adeguata formazione professionale alle persone che intervengono nel procedimento o comunque entrano in contatto con le vittime, con particolare riferimento alle necessità delle categorie più vulnerabili.
2. Il paragrafo 1 si applica in particolare alle forze di polizia e agli operatori del settore della giustizia.
Art. 15. Condizioni pratiche relative alla situazione della vittima nel procedimento.
1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché, nell'ambito del procedimento in generale e in particolare negli ambienti in cui operano organi la cui attività possa dare inizio ad un procedimento penale, la vittima non abbia a subire pregiudizi ulteriori o inutili pressioni. Ciò vale in particolare per una corretta accoglienza iniziale della vittima e per la creazione, nei luoghi in questione, di condizioni adeguate alla sua situazione.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 ciascuno Stato membro rivolge particolare attenzione alle strutture degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, dei servizi pubblici e delle organizzazioni di assistenza alle vittime.
Art. 16. Ambito di applicazione territoriale.
La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.
Art. 17. Attuazione.
Ciascuno Stato membro farà entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione della presente decisione quadro:
- per quanto riguarda l'articolo 10, il 22 marzo 2006,
- per quanto riguarda gli articoli 5 e 6, il 22 marzo 2004,
- per quanto riguarda le altre disposizioni, il 22 marzo 2002.
Art. 18. Valutazione.
Entro i termini indicati all'articolo 17, ciascuno Stato membro trasmette al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Entro il termine di un anno successivo alle date in questione, il Consiglio esamina, sulla scorta di una relazione elaborata dal Segretariato generale in base alle informazioni fornite dagli Stati membri e di una relazione scritta presentata dalla Commissione, le misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente decisione quadro.
Art. 19. Entrata in vigore.
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
[1] GU C 197 del 12 luglio 2000, pag. 1.
[1] Per la sostituzione della presente decisione, vedi l'art. 30 della