§ 17.1.56 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 790.
Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:24/04/2001
Numero:790


Sommario
Art. 1.      1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, la parte I, punti 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, [...]
Art. 2.      1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare, al punto 1.3.2 della parte I e agli allegati 1, 2, 3, 7, 12 e 13 del manuale comune
Art. 3.      Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute del manuale comune e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate [...]
Art. 4.      Le modifiche degli allegati 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 10, 11, 14a e 14b del manuale comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adozione


§ 17.1.56 - Regolamento 24 aprile 2001, n. 790. [1]

Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera.

(G.U.C.E. 26 aprile 2001, n. L 116).

 

Art. 1.

     1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno dei suoi membri o su proposta della Commissione, modifica, se del caso, la parte I, punti 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.3, 2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, e la parte II, punti 1.1, 1.3, 1.4.1, 1.4.1a, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 e 6.11 del manuale comune nonché l'allegato 9.

     2. Qualora tali modifiche riguardino disposizioni e procedure riservate, le informazioni in esse contenute sono comunicate esclusivamente alle autorità designate dagli Stati membri e alle persone debitamente autorizzate da ciascuno Stato membro o dalle istituzioni dell'Unione europea, o altrimenti legittimate ad accedere a siffatte informazioni.

 

     Art. 2.

     1. Ogni Stato membro comunica al segretario generale del Consiglio le modifiche che desidera apportare, al punto 1.3.2 della parte I e agli allegati 1, 2, 3, 7, 12 e 13 del manuale comune.

     2. Si considera che le modifiche apportate ai sensi del paragrafo 1 abbiano effetto dalla data in cui il segretario generale le comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione.

 

     Art. 3.

     Il Segretariato generale del Consiglio è responsabile della preparazione delle versioni rivedute del manuale comune e dei relativi allegati, al fine di inserirvi le modifiche apportate conformemente agli articoli 1 e 2 del presente regolamento e conformemente al regolamento (CE) n. 789/2001 per quanto riguarda gli elementi dell'istruzione consolare comune che corrispondono a taluni allegati del manuale comune. Se del caso, egli trasmette le suddette versioni agli Stati membri.

 

     Art. 4.

     Le modifiche degli allegati 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 6c, 8, 8a, 10, 11, 14a e 14b del manuale comune sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'adozione.

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 39 del regolamento (CE) n. 562/2006, con effetto dal 13 ottobre 2006.