§ 15.1.27 - Direttiva 21 maggio 1999, n. 46.
Direttiva n. 1999/46/CE della Commissione che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:21/05/1999
Numero:46


Sommario
Art. 1.      L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva n. 93/16/CEE è così modificato:
Art. 2.      L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva n. 93/16/CEE è così modificato:
Art. 3.      Al punto "secondo gruppo (quattro anni)" dell'articolo 26 della direttiva n. 93/16/CEE, sono aggiunti i seguenti trattini:
Art. 4.      Al punto "secondo gruppo (quattro anni)" dell'articolo 27 della direttiva n. 93/16/CEE, sono soppressi i seguenti trattini:
Art. 5.      1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e ne informano [...]
Art. 6.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 15.1.27 - Direttiva 21 maggio 1999, n. 46.

Direttiva n. 1999/46/CE della Commissione che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 2 giugno 1999, n. L 138).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

     vista la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, modificata da ultimo dalla direttiva 98/63/CE della Commissione, in particolare l'articolo 44 bis,

     (1) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa a modificare per detto Stato membro, da una parte, le denominazioni ginecologia-ostetricia, oculistica, tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri e, dall'altra, le denominazioni patologia diagnostica di laboratorio, microbiologia, chirurgia plastica, malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio, endocrinologia e fisioterapia nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri;

     (2) considerando che l'Italia ha inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detto Stato membro le denominazioni biochimica, radiodiagnostica, radioterapia e geriatria nell'elenco delle specializzazioni mediche comuni a due o più Stati membri; che, per quanto riguarda la radiodiagnostica e la radioterapia, è pertanto opportuno completare l'elenco delle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri;

     (3) considerando che la Spagna e l'Italia hanno inoltrato una richiesta motivata intesa ad introdurre per detti Stati membri la medicina di salute pubblica nell'elenco delle specialità mediche comuni a due o più Stati membri;

     (4) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato degli Alti funzionari della sanità pubblica istituito con decisione 75/365/CEE del Consiglio,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva n. 93/16/CEE è così modificato:

     a) al punto "ginecologia-ostetricia", la denominazione "ostetricia e ginecologia" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "ginecologia e ostetricia";

     b) al punto "oculistica", la denominazione "oculistica" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "oftalmologia";

     c) al punto "tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio", la denominazione "tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "malattie dell'apparato respiratorio".

     d) sono aggiunti i due punti seguenti:

     "- radiodiagnostica

     Belgio: radiodiagnostic/r.ntgendiagnose,

     Danimarca: diagnostisk radiologi eller rùntgenunders ùgelse,

     Germania: Radiologische Diagnostik,

     Grecia: ajtimodiacmystij.,

     Spagna: radiodiagn.stico,

     Francia: radiodiagnostic et imagerie médicale,

     Irlanda: diagnostic radiology,

     Italia: radiodiagnostica,

     Lussemburgo: radiodiagnostic,

     Paesi Bassi: radiodiagnostiek,

     Austria: Medizinische Radiologie-Diagnostik,

     Portogallo: radiodiagn.stico,

     Finlandia: radiologia/radiologi,

     Svezia: medicinsk radiologi,

     Regno-Unito: diagnostic radiology.

     - Radioterapia

     Belgio: radio- et radiumth.rapie/radioen radiumtherapie,

     Danimarca: terapeutisk radiologi eller str.lebehandling,

     Germania: Strahlentherapie,

     Grecia: ajtimoheqapeutij.,

     Spagna: oncologia radioter.pica,

     Francia: oncologie, option radioth.rapie,

     Irlanda: radiotherapy,

     Italia: radioterapia,

     Lussemburgo: radioth.rapie,

     Paesi Bassi: radiotherapie,

     Austria: Strahlentherapie-Radioonkologie,

     Portogallo: radiotherapy radiodiagn.stico,

     Finlandia: sy.p.taudit ja s.dehoito-cancersjukdomar och radioterapi,

     Svezia: onkology,

     Regno Unito: radiotherapy.".

 

     Art. 2.

     L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva n. 93/16/CEE è così modificato:

     a) al punto "biologia clinica", la denominazione "patologia diagnostica di laboratorio" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "patologia clinica";

     b) al punto "microbiologia-batteriologia", la denominazione "microbiologia" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "microbiologia e virologia";

     c) al punto "biochimica", viene aggiunta la seguente menzione:

     «Italia: biochimica clinica».

     d) al punto "chirurgia plastica", la denominazione "chirurgia plastica" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "chirurgia plastica e ricostruttiva";

     e) al punto "gastro-enterologia", la denominazione "malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "gastroenterologia";

     f) al punto "endocrinologia", la denominazione "endocrinologia" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "endocrinologia e malattie del ricambio";

     g) al punto "fisioterapia", la denominazione "fisioterapia" che figura a fianco della menzione "Italia" è sostituita dalla denominazione "medicina fisica e riabilitazione";

     h) al punto "geriatria", è aggiunta la seguente menzione:

     «Italia: geriatria».

     i) al punto "community medicine" (santé publique), è aggiunta la seguente menzione:

     «Spagna: medicina preventiva y salud publica;

     Italia: igiene e medicina sociale»;

     j) i punti "radiodiagnostica" e "radioterapia" sono soppressi.

 

     Art. 3.

     Al punto "secondo gruppo (quattro anni)" dell'articolo 26 della direttiva n. 93/16/CEE, sono aggiunti i seguenti trattini:

     "- radiodiagnostica

     - radioterapia".

 

     Art. 4.

     Al punto "secondo gruppo (quattro anni)" dell'articolo 27 della direttiva n. 93/16/CEE, sono soppressi i seguenti trattini:

     "- radiodiagnostica

     - radioterapia".

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da detto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono fissate dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 6.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.