§ 14.8.38 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 1.
Decisione n. 1/2005 del Comitato misto CE-NORVEGIA che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.8 cooperazione doganale internazionale
Data:20/12/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.8.38 - Decisione 20 dicembre 2005, n. 1.

Decisione n. 1/2005 del Comitato misto CE-NORVEGIA che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (2006/305/CE)

(G.U.U.E. 2 maggio 2006, n. L 117).

 

     IL COMITATO MISTO,

     visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo prevede il cumulo bilaterale dell'origine tra la Comunità e la Norvegia, la Bulgaria, l'Islanda, la Romania e la Svizzera (compreso il Liechtenstein).

      (2) È opportuno ampliare il sistema del cumulo per consentire l'uso di materiali originari della Comunità, della Bulgaria, della Romania, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera (compreso il Liechtenstein), delle Isole Færøer, della Turchia o di qualsiasi altro paese del partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, al fine di sviluppare il commercio e di promuovere l'integrazione regionale.

      (3) Per garantire che il sistema di cumulo ampliato venga applicato solo tra i paesi che soddisfano i necessari requisiti ed evitare l'elusione dei dazi doganali, occorre adottare nuove disposizioni sulla certificazione dell'origine.

      (4) Alle merci in transito o in deposito il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione devono applicarsi disposizioni transitorie che permettano loro di beneficiare del sistema di cumulo ampliato.

      (5) Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.

      (6) Per garantire il buon funzionamento dell'accordo e agevolare al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo n. 3 tutte le disposizioni in questione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo allegato, con le dichiarazioni comuni pertinenti.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

     Essa si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione.

 

 

PROTOCOLLO N. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

 

SOMMARIO

 

     TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

     Articolo 1 Definizioni

     TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

     Articolo 2 Requisiti di carattere generale

     Articolo 3 Cumulo nella Comunità

     Articolo 4 Cumulo in Norvegia

     Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

     Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

     Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Articolo 10 Assortimenti

     Articolo 11 Elementi neutri

     TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

     Articolo 12 Principio della territorialità

     Articolo 13 Trasporto diretto

     Articolo 14 Esposizioni

     TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

     Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

     Articolo 16 Requisiti di carattere generale

     Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     Articolo 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Articolo 21 Separazione contabile

     Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

     Articolo 23 Esportatore autorizzato

     Articolo 24 Validità della prova dell'origine

     Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine

     Articolo 26 Importazione con spedizioni scaglionate

     Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

     Articolo 28 Documenti giustificativi

     Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     Articolo 30 Discordanze ed errori formali

     Articolo 31 Importi espressi in euro

     TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

     Articolo 32 Assistenza reciproca

     Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine

     Articolo 34 Composizione delle controversie

     Articolo 35 Sanzioni

     Articolo 36 Zone franche

     TITOLO VII CEUTA E MELILLA

     Articolo 37 Applicazione del protocollo

     Articolo 38 Condizioni particolari

     TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

     Articolo 39 Modifiche del protocollo

     Articolo 40 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

     Elenco degli allegati

     Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II

     Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

     Allegato IIIa: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

     Allegato IIIb: Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR-MED

     Allegato IVa: Testo della dichiarazione su fattura

     Allegato IVb: Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED

     Dichiarazioni comuni

     Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

     Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

     Articolo 1. Definizioni

     Ai fini del presente protocollo:

     a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

     b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

     c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

     d) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

     e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

     f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante, della Comunità o della Norvegia, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

     g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Norvegia;

     h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

     i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Norvegia;

     j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

     k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

     l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

     m) il termine «territori» comprende le acque territoriali.

 

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

 

     Articolo 2. Requisiti di carattere generale

     1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

     a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

     b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

     2. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Norvegia:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Norvegia ai sensi dell'articolo 5;

     b) i prodotti ottenuti in Norvegia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Norvegia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

 

     Articolo 3. Cumulo nella Comunità

     1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia (2), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

     4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

     5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

     a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

     b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

     e

     c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Norvegia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

     Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

     La Comunità fornisce alla Norvegia, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

(1) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

 

     Articolo 4. Cumulo in Norvegia

     1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Norvegia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o della Comunità, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Norvegia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Norvegia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Færøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995, esclusa la Turchia (2), a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Norvegia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

     3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Norvegia non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Norvegia soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Norvegia.

     4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1 e 2, che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Norvegia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

     5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:

     a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;

     b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario mediante l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;

     e

     c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Norvegia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

     Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

     La Norvegia fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

(1) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(2) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.

 

     Articolo 5. Prodotti interamente ottenuti

     1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Norvegia:

     a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

     b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

     c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

     d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

     e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

     f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Norvegia, dalle loro navi;

     g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

     h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

     i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

     j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

     k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

     2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

     a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Norvegia,

     b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia,

     c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Norvegia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Norvegia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

     d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Norvegia;

     e

     e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri della Comunità o della Norvegia.

 

     Articolo 6. Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

     1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

     Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

     a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

     b) in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

     Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

 

     Articolo 7. Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

     a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

     b) la scomposizione e composizione di confezioni;

     c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

     d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

     e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

     f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

     g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

     h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

     i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

     j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

     k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o a tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

     l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

     m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

     n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

     o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

     p) la macellazione degli animali.

     2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Norvegia su quel prodotto.

 

     Articolo 8. Unità da prendere in considerazione

     1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

     Ne consegue che:

     a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

     b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

     2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

 

     Articolo 9. Accessori, pezzi di ricambio e utensili

     Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

 

     Articolo 10. Assortimenti

     Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

 

     Articolo 11. Elementi neutri

     Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

     a) energia e combustibile;

     b) impianti e attrezzature;

     c) macchine e utensili;

     d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

 

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

 

     Articolo 12. Principio della territorialità

     1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Norvegia, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

     2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Norvegia verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Norvegia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

     a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

     e

     b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

     3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Norvegia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Norvegia e successivamente reimportati, purché:

     a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Norvegia o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione;

     e

     b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:

     i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

     e

     ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Norvegia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

     4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Norvegia.

     Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Norvegia con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

     5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Norvegia, compreso il valore dei materiali aggiunti.

     6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

     7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

     8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Norvegia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

 

     Articolo 13. Trasporto diretto

     1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Norvegia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

     I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Norvegia.

     2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

     a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore attraverso il paese di transito; oppure

     b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

     i) un'esatta descrizione dei prodotti;

     ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

     e

     iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure

     c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

 

     Articolo 14. Esposizioni

     1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Norvegia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

     a) un esportatore ha spedito detti prodotti dalla Comunità o dalla Norvegia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

     b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Norvegia;

     c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

     e

     d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

     2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

     3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

 

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

 

     Articolo 15. Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

     1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Norvegia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Norvegia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

     2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali od oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Norvegia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

     3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

     4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

     5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

 

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

 

     Articolo 16. Requisiti di carattere generale

     1. I prodotti originari della Comunità importati in Norvegia e i prodotti originari della Norvegia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

     a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;

     b) di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;

     c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (di seguito «dichiarazione su fattura» o «dichiarazione su fattura EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IVa e IVb.

     2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

 

     Articolo 17. Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EURMED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

     2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

     3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

     4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1:

     — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o della Norvegia o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo,

     — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

     5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o della Norvegia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Norvegia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e:

     — il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure

     — i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure

     — i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2.

     6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

     — se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,

     — se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

     7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

     8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato.

     9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EURMED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

 

     Articolo 18. Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

     a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

     oppure se

     b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EURMED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

     2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.

     3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta.

     4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

     5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».

     I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:

     «ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 n. ………. [data e luogo del rilascio])».

     6. Le diciture di cui al paragrafo 5 figurano nella casella 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

 

     Articolo 19. Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED

     1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

     2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:

     «DUPLICATE».

     3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED.

     4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

 

     Articolo 20. Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

     Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Norvegia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Norvegia. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

 

     Articolo 21. Separazione contabile

     1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso del cosiddetto metodo della «separazione contabile» (di seguito: «il metodo»).

     2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una separazione fisica delle scorte.

     3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate.

     4. Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

     5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

     6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

 

     Articolo 22. Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

     1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:

     a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

     oppure

     b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.

     2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:

     — se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Norvegia, o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;

     — se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED.

     3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Norvegia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e

     — il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure

     — i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, oppure

     — i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno dei paesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2.

     4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

     — se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «CUMULATION APPLIED WITH …… (nome del paese/dei paesi)»,

     — se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

     «NO CUMULATION APPLIED».

     5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

     6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.

     7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

     8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

 

     Articolo 23. Esportatore autorizzato

     1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato»), che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo, a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

     3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EURMED.

     4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

     5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

 

     Articolo 24. Validità della prova dell'origine

     1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

     2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

     3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

 

     Articolo 25. Presentazione della prova dell'origine

     Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

 

     Articolo 26. Importazione con spedizioni scaglionate

     Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

 

     Articolo 27. Esonero dalla prova dell'origine

     1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

     2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

 

     Articolo 28. Documenti giustificativi

     I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 5, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Norvegia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

     a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

     b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Norvegia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Norvegia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Norvegia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

     d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Norvegia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

     e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o della Norvegia in applicazione dell'articolo 12, da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

 

     Articolo 29. Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

     1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

     3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EURMED conservano per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

     4. Le autorità doganali del paese d'importazione conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

 

     Articolo 30. Discordanze ed errori formali

     1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

     2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto, se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

 

     Articolo 31. Importi espressi in euro

     1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, della Norvegia o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

     2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

     3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

     4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

     5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto su richiesta della Comunità o della Norvegia. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

 

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Articolo 32. Assistenza reciproca

     1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e della Norvegia si forniscono a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il modello dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

     2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Norvegia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

 

     Articolo 33. Controllo delle prove dell'origine

     1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

     3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

     4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

     5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Norvegia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

     6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

 

     Articolo 34. Composizione delle controversie

     Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto.

     La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

 

     Articolo 35. Sanzioni

     Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

 

     Articolo 36. Zone franche

     1. La Comunità e la Norvegia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati, accompagnati da una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Norvegia portati in una zona franca, accompagnati da una prova dell'origine, siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

 

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

 

     Articolo 37. Applicazione del protocollo

     1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

     2. I prodotti originari della Norvegia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. La Norvegia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

     3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38.

 

     Articolo 38. Condizioni particolari

     1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 13, si considerano:

     1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:

     a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

     b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     oppure

     ii) che tali prodotti siano originari della Norvegia o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7;

     2) prodotti originari della Norvegia:

     a) i prodotti interamente ottenuti in Norvegia;

     b) i prodotti ottenuti in Norvegia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

     i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

     oppure

     ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7.

     2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

     3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture «Norvegia» e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EURMED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED.

     4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Articolo 39. Modifiche del protocollo

     Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

 

     Articolo 40. Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

     Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o della Norvegia oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — vengano presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

 

 

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

 

     Nota 1

     L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

 

     Nota 2

     2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

     2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

     2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

     2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

 

     Nota 3

     3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle parti contraenti.

     Esempio:

     un motore della voce 8407, per il quale la regola impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

     Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

     3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio della lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

     3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

     Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

     3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali e non che è necessario utilizzare tutti i materiali.

     Esempio:

     la regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

     3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la successiva nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

     Esempio:

     la regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

     Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

     Esempio:

     nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

     3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali specifici cui si riferiscono.

 

     Nota 4

     4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

     4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

     4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

     4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

 

     Nota 5

     5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

     5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

     Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

     — seta,

     — lana,

     — peli grossolani di animali,

     — peli fini di animali,

     — crine di cavallo,

     — cotone,

     — carta e materiali per la fabbricazione della carta,

     — lino,

     — canapa,

     — iuta ed altre fibre tessili liberiane,

     — sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

     — cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

     — filamenti sintetici,

     — filamenti artificiali,

     — filamenti conduttori elettrici,

     — fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

     — fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,

     — fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

     — fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

     — fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

     — altre fibre sintetiche in fiocco,

     — fibre artificiali in fiocco di viscosa,

     — altre fibre artificiali in fiocco,

     — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

     — filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

     — prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

     — altri prodotti di cui alla voce 5605.

     Esempio:

     un filato della voce 5205, ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506, è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

     Esempio:

     un tessuto di lana della voce 5112, ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509, è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

     Esempio:

     una superficie tessile «tufted» della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

     Esempio:

     ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

     5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

     5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

 

     Nota 6

     6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

     6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

     Esempio:

     se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

     6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

 

     Nota 7

     7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     i) isomerizzazione.

     7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

     a) distillazione sotto vuoto;

     b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     c) cracking;

     d) reforming;

     e) estrazione mediante solventi selettivi;

     f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

     g) polimerizzazione;

     h) alchilazione;

     ij) isomerizzazione;

     k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

     l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

     m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 oC in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

     n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 oC, secondo il metodo ASTM D 86;

     o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

     p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

     7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

 

 

ALLEGATO II

     ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

 

     Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IIIa

     MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DELLA DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

 

     Istruzioni per la stampa

     1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IIIb

     MODELLO DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED E DELLA DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR-MED

 

     Istruzioni per la stampa

     1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

     2. Le autorità pubbliche delle parti contraenti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IVa

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA

 

     La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina.

     Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

     Versione spagnola

     El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

     Versione ceca

     Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

     Versione danese

     Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

     Versione tedesca

     Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

     Versione estone

     Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

     Versione greca

     Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

     Versione inglese

     The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

     Versione francese

     L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

     Versione italiana

     L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

     Versione lettone

     Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

     Versione lituana

     Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

     Versione ungherese

     A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

     Versione maltese

     L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

     Versione neerlandese

     De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

     Versione polacca

     Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

     Versione portoghese

     O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

     Versione slovena

     Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

     Versione slovacca

     Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

     Versione finlandese

     Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.

     Versione svedese

     Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (2) ursprung.

     Versione norvegese

     Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

 

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (3)

(Luogo e data)

 

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (4)

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

 

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

 

 

ALLEGATO IVb

TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR-MED

 

     La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina.

     Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

     Versione spagnola

     El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione ceca

     Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione danese

     Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione tedesca

     Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione estone

     Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione greca

     Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione inglese

     The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione francese

     L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione italiana

     L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2) .

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione lettone

     Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione lituana

     Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione ungherese

     A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione maltese

     L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione neerlandese

     De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione polacca

     Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że, z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione portoghese

     O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o ... (1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione slovena

     Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione slovacca

     Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione finlandese

     Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... (2) alkuperätuotteita.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione svedese

     Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... (2) ursprung.

     — cumulation applied with ……..(nome del paese/dei paesi)

     — no cumulation applied (3)

     Versione norvegese

     Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse (2).

     — cumulation applied with ……..(name of the country/countries)

     — no cumulation applied (3)

 

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (4)

(Luogo e data)

 

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (5)

(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)

 

(1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3) Completare e cancellare all'occorrenza.

(4) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(5) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

 

 

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa al Principato di Andorra

 

     1. La Norvegia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

     2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

 

DICHIARAZIONE COMUNE

relativa alla Repubblica di San Marino

 

     1. La Norvegia accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

     2. Il protocollo n. 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.