§ 14.6.10 - Direttiva 26 maggio 2008, n. 55.
Direttiva n. 2008/55/CE del Consiglio, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.6 reciproca assistenza
Data:26/05/2008
Numero:55


Sommario
Art. 1. La presente direttiva fissa le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il recupero in ogni Stato membro dei [...]
Art. 2. La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue
Art. 3. Ai fini della presente direttiva si intende per
Art. 4. 1. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero del credito
Art. 5. 1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica degli atti corrispondenti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al [...]
Art. 6. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato [...]
Art. 7. 1. La domanda di recupero del credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita è accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo, emesso [...]
Art. 8. Il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita
Art. 9. 1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. L’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo del credito da essa recuperato
Art. 10. In deroga all’articolo 6, secondo comma, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita
Art. 11. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero
Art. 12. 1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo [...]
Art. 13. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o [...]
Art. 14. L’autorità adita non è tenuta
Art. 15. 1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente
Art. 16. I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente direttiva possono da quest’ultima essere comunicati soltanto
Art. 17. Le domande di assistenza, il titolo esecutivo e gli altri documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede [...]
Art. 18. 1. L’autorità adita recupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero, a norma delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, [...]
Art. 19. Gli Stati membri si comunicano l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza
Art. 20. 1. La Commissione è assistita dal comitato di recupero (in seguito denominato "il comitato")
Art. 21. Il comitato può esaminare ogni problema relativo all’applicazione della presente direttiva sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo che su richiesta del rappresentante di [...]
Art. 22. Le modalità d’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14, dell’articolo 18, [...]
Art. 23. La presente direttiva non osta all’applicazione dell’assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni, anche nel [...]
Art. 24. Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti adottati per l’applicazione della presente direttiva
Art. 25. La direttiva 76/308/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parti A e B, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, [...]
Art. 26. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 27. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 14.6.10 - Direttiva 26 maggio 2008, n. 55. [1]

Direttiva n. 2008/55/CE del Consiglio, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (Versione codificata)

(G.U.U.E. 10 giugno 2008, n. L 150)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure [3], è stata modificata in modo sostanziale a più riprese [4]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

 

(2) Le disposizioni nazionali in materia di recupero rappresentano, per il solo fatto di avere un campo d’applicazione limitato al territorio nazionale, un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa situazione non permette l’applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, specialmente nel settore della politica agricola comune, e facilita l’attuazione di operazioni fraudolente.

 

(3) È necessario far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.

 

(4) È pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di recupero.

 

(5) Tali norme dovrebbero essere applicate per il recupero dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, dei contributi ed altri dazi e dei dazi all’importazione e all’esportazione, dell’imposta sul valore aggiunto, delle accise (tabacchi lavorati, alcole e bevande alcoliche e oli minerali), nonché delle imposte sul reddito e sul capitale e delle imposte sui premi assicurativi. Esse dovrebbero essere applicate anche per il recupero degli interessi, delle penali e delle sanzioni amministrative, con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale, e delle spese relative a tali crediti.

 

(6) L’assistenza reciproca dovrebbe consistere, per l’autorità adita, da un lato, nel fornire all’autorità richiedente le informazioni utili a quest’ultima per il recupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare ad un debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano da tale Stato membro e, dall’altro, nel procedere, su domanda dell’autorità richiedente, al recupero di crediti sorti nello Stato membro in cui ha sede quest’ultima.

 

(7) Queste diverse forme di assistenza dovrebbero essere praticate dall’autorità adita nell’osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede.

 

(8) Si dovrebbero determinare le condizioni in cui le domande di assistenza devono essere presentate dall’autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono, nell’uno o nell’altro caso, all’autorità adita di non darvi seguito.

 

(9) Per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, è opportuno che lo strumento che consente l’esecuzione del credito sia trattato, in linea di massima, come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

 

(10) Quand’è indotta a procedere per conto dell’autorità richiedente al recupero di un credito, l’autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d’intesa con l’autorità richiedente, dovrebbe poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale. Gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento dovrebbero essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

 

(11) Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita dovrebbe anche poter procedere, nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentano, all’adozione di misure cautelari per garantire il recupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente. Tali crediti non godono necessariamente dei privilegi derivanti dai crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

 

(12) Può accadere che, durante la procedura di recupero nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, sia contestato dall’interessato. In tal caso occorre prevedere che l’azione di contestazione sia promossa dall’interessato davanti all’istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e che l’autorità adita sospenda, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente, la procedura di esecuzione da essa iniziata, finché non intervenga la decisione di questa istanza competente.

 

(13) Occorre prevedere che i documenti e le informazioni comunicati nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di recupero non possano essere utilizzati per altri fini.

 

(14) Il ricorso all’assistenza reciproca in materia di recupero non può essere fondato, salvo in casi eccezionali, su vantaggi finanziari o su una cointeressenza alle somme riscosse, ma gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di definire le modalità di rimborso, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare.

 

(15) Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero portare ad una limitazione dell’assistenza reciproca che alcuni Stati membri si concedono in base ad accordi o ad intese bilaterali o multilaterali.

 

(16) Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(17) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicate nell’allegato I, parte C,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La presente direttiva fissa le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il recupero in ogni Stato membro dei crediti di cui all’articolo 2, sorti in un altro Stato membro.

 

     Art. 2.

La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:

 

a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;

 

b) contributi ed altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

 

c) dazi all’importazione;

 

d) dazi all’esportazione;

 

e) imposta sul valore aggiunto;

 

f) le accise sui seguenti prodotti:

 

i) tabacchi lavorati;

 

ii) alcole e bevande alcoliche;

 

iii) oli minerali;

 

g) imposte sul reddito e sul capitale;

 

h) imposte sui premi assicurativi;

 

i) interessi, penali e sanzioni amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l’esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

 

La presente direttiva si applica altresì ai crediti relativi ad imposte che abbiano natura identica o analoga a quella delle imposte sui premi assicurativi di cui all’articolo 3, punto 6, e che si aggiungano a quest’ultime o vi si sostituiscano. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente e comunicano alla Commissione le date di entrata in vigore di tali imposte.

 

     Art. 3.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

1) "autorità richiedente", l’autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 2;

 

2) "autorità adita", l’autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una domanda di assistenza;

 

3) "dazi all’importazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle importazioni, nonché gli oneri previsti all’importazione nell’ambito della politica agricola comune o di normative specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

 

4) "dazi all’esportazione", i dazi doganali e gli oneri che hanno effetto equivalente sulle esportazioni, nonché gli oneri previsti all’esportazione nell’ambito della politica agricola comune o di normative specifiche relative a determinati prodotti derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

 

5) "imposte sul reddito e sul capitale", le imposte di cui al combinato disposto dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi [6];

 

6) "imposte sui premi assicurativi",

 

i)

 

taxe annuelle sur les contrats d’assurance;ii)

 

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten;

 

i)

 

afgift af lystfartøjsforsikringer;ii)

 

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.;iii)

 

stempelafgift af forsikringspræmier;

 

i)

 

Versicherungssteuer;ii)

 

Feuerschutzsteuer;

 

i)

 

φóρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε);ii)

 

τέλη Χαρτοσήμου;

 

e) in Spagna : Impuesto sobre las primas de seguros;

 

f) in Francia : taxe sur les conventions d’assurances;

 

g) in Irlanda : levy on insurance premiums;

 

h) in Italia : imposte sulle assicurazioni private e i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 n. 1216;

 

i)

 

impôt sur les assurances;ii)

 

impôt dans l’intérêt du service d’incendie;

 

j) a Malta : taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

 

k) nei Paesi Bassi : assurantiebelasting;

 

i)

 

Versicherungssteuer;ii)

 

Feuerschutzsteuer;

 

m) in Portogallo : imposto de selo sobre os prémios de seguros;

 

i)

 

davek od prometa zavarovalnih poslov;ii)

 

požarna taksa;

 

i)

 

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier;ii)

 

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

 

p) nel Regno Unito : insurance premium tax (IPT).

 

     Art. 4.

1. L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero del credito.

 

Al fine di ottenere queste informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.

 

2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l’indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.

 

3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

 

a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede;

 

b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;

 

c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.

 

4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

 

     Art. 5.

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica degli atti corrispondenti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e di tutte le decisioni anche di natura giudiziaria, concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

 

2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l’indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l’indirizzo del debitore e qualsiasi altro dato utile ai fini della sua identificazione al quale l’autorità richiedente ha normalmente accesso nonché il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

 

3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

 

     Art. 6.

Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede, al recupero dei crediti facenti oggetto di un titolo esecutivo.

 

A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo che si applichi l’articolo 12.

 

     Art. 7.

1. La domanda di recupero del credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita è accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

 

2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

 

a) se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede, fatto salvo il caso di cui all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma;

 

b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.

 

3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

 

a) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona interessata e/o di terzi che detengono beni patrimoniali;

 

b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’autorità richiedente;

 

c) il titolo esecutivo emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;

 

d) il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi e le eventuali penali, sanzioni amministrative e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede le due autorità;

 

e) la data di notificazione del titolo all’interessato da parte dell’autorità richiedente e/o dell’autorità adita;

 

f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo il diritto in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;

 

g) ogni altra informazione utile.

 

La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell’autorità richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

 

4. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

 

     Art. 8.

Il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

 

In deroga al primo comma, il titolo esecutivo può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

 

Gli Stati membri si impegnano a ultimare le formalità di omologazione, di riconoscimento, di completamento o di sostituzione del titolo entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il quarto comma. L’espletamento di tali formalità non può essere rifiutato quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. L’autorità adita comunica all’autorità richiedente i motivi che ostano all’osservanza del termine di tre mesi.

 

Nel caso in cui l’espletamento di una di queste formalità dia luogo a una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente, si applica l’articolo 12.

 

     Art. 9.

1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. L’autorità adita trasferisce all’autorità richiedente l’intero importo del credito da essa recuperato.

 

2. L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono altresì essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

 

A decorrere dalla data in cui il titolo esecutivo è stato riconosciuto direttamente a norma dell’articolo 8, primo comma, od omologato, riconosciuto, completato o sostituito a norma dell’articolo 8, secondo comma, gli interessi per ritardato pagamento, riscossi ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, sono altresì trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

 

     Art. 10.

In deroga all’articolo 6, secondo comma, i crediti da recuperare non godono necessariamente del grado di prelazione dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

 

     Art. 11.

L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.

 

     Art. 12.

1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest’ultimo. Quest’azione è notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre, essere notificata dall’interessato all’autorità adita.

 

2. Non appena l’autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. L’autorità adita, se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

 

L’autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede, chiedere all’autorità adita di recuperare il credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.

 

3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è promossa dinanzi all’organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

 

4. Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata promossa l’azione, conformemente al paragrafo 1, è un giudice civile o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce "titolo esecutivo" ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 ed il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.

 

     Art. 13.

Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui ha sede lo consentono.

 

Per l’attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.

 

     Art. 14.

L’autorità adita non è tenuta:

 

a) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede la stessa autorità adita consentano una tale azione per crediti nazionali analoghi;

 

b) ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 4 a 13, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 4, 5 o 6 si riferisce ai crediti di più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui viene costituito il titolo esecutivo ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, fino alla data della domanda. Tuttavia, qualora i crediti o il titolo siano oggetto di contestazione, il termine decorre dalla data in cui lo Stato richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere oggetto di contestazione.

 

L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza. Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione.

 

     Art. 15.

1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente.

 

2. Gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo Stato.

 

     Art. 16.

I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente direttiva possono da quest’ultima essere comunicati soltanto:

 

a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;

 

b) alle persone ed autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;

 

c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

 

     Art. 17.

Le domande di assistenza, il titolo esecutivo e gli altri documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, salvo la facoltà di quest’ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione.

 

     Art. 18.

1. L’autorità adita recupera dalla persona interessata e trattiene ogni spesa connessa con il recupero, a norma delle disposizioni legislative o regolamentari dello Stato membro in cui essa ha sede, che si applicano a crediti analoghi.

 

2. Gli Stati membri rinunciano, da una parte e dall’altra, a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall’assistenza reciproca che si prestano in applicazione della presente direttiva.

 

3. Qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, dovuta a spese molto elevate o al fatto che l’operazione rientra nell’ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

 

4. Lo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.

 

     Art. 19.

Gli Stati membri si comunicano l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza.

 

     Art. 20.

1. La Commissione è assistita dal comitato di recupero (in seguito denominato "il comitato").

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 21.

Il comitato può esaminare ogni problema relativo all’applicazione della presente direttiva sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 22.

Le modalità d’applicazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, degli articoli 7, 8, 9, 11, dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 14, dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, la determinazione dei mezzi con i quali possono essere effettuate le comunicazioni tra le autorità, nonché le modalità relative alla conversione e al trasferimento delle somme recuperate e alla determinazione dell’importo minimo del credito che può dar luogo a una domanda di assistenza sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 23.

La presente direttiva non osta all’applicazione dell’assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari.

 

     Art. 24.

Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti adottati per l’applicazione della presente direttiva.

 

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

 

Ogni Stato membro informa la Commissione del numero di domande di informazioni, notificazioni e recupero inviate e ricevute ogni anno, dell’importo dei crediti e degli importi recuperati.

 

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione di queste disposizioni e sui risultati ottenuti.

 

     Art. 25.

La direttiva 76/308/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parti A e B, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte C.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell’allegato II.

 

     Art. 26.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 27.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU C 93 del 27.4. 2007, pag. 15.

 

[3] GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003. Il titolo originale della direttiva è "Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali". Esso è stato modificato dalla direttiva 79/1071/CEE (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 10), dalla direttiva 92/12/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1) e dalla direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17).

 

[4] Cfr. allegato I, parti A e B.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[6] GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

 

--------------------------------------------------

 

ALLEGATO I

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 25)

 

Direttiva 76/308/CEE (GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18) | |

 

Direttiva 79/1071/CE (GU L 331 del 27.12.1979, pag. 10) | |

 

Direttiva 92/12/CEE (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1) | unicamente l’articolo 30 bis |

 

Direttiva 92/108/CEE (GU L 390 del 31.12.1992, pag. 124) | unicamente l’articolo 1, punto 9) |

 

Direttiva 2001/44/CE (GU L 175 del 28.6.2001, pag. 17). | |

 

PARTE B

 

Atti modificativi non abrogati

 

atto di adesione del 1979

 

atto di adesione del 1985

 

atto di adesione del 1994

 

atto di adesione del 2003

 

PARTE C

 

Termini di attuazione in diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 25)

 

Direttiva | Termine di attuazione |

 

76/308/CEE | 1o gennaio 1978 |

 

79/1071/CEE | 1o gennaio 1981 |

 

92/12/CEE | 1o gennaio 1993 [1] |

 

92/108/CEE | 31 dicembre 1992 |

 

2001/44/CE | 30 giugno 2002 |

 

[1] Per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta disposizione entro il 1o gennaio 1993.

 

--------------------------------------------------

 

ALLEGATO II

 

Tabella di concordanza

 

Direttiva 76/308/CEE | Presente direttiva |

 

Art. 1 |      Art. 1 |

 

Art. 2, frase introduttiva, lettere da a) a e) |      Art. 2, primo comma, lettere da a) a e) |

 

Art. 2, frase introduttiva, lettera f), primo, secondo e terzo trattino |      Art. 2, primo comma, lettera f), punti i), ii) e iii) |

 

Art. 2, frase introduttiva, lettere da g) a i) |      Art. 2, primo comma, lettere da g) a i) |

 

Art. 3, primo comma, dal primo al quinto trattino |      Art. 3, primo comma, punti da 1) a 5) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera a) |      Art. 3, punto 6), lettera l) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera b) |      Art. 3, punto 6), lettera a) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera c) |      Art. 3, punto 6), lettera c) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera d) |      Art. 3, punto 6), lettera b) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera e) |      Art. 3, punto 6), lettera e) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera f) |      Art. 3, punto 6), lettera d) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera g) |      Art. 3, punto 6), lettera f) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera h) |      Art. 3, punto 6), lettera o) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera i) |      Art. 3, punto 6), lettera h) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera j) |      Art. 3, punto 6), lettera g) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera k) |      Art. 3, punto 6), lettera i) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera l) |      Art. 3, punto 6), lettera k) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera m) |      Art. 3, punto 6), lettera m) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera n) | — |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera o) |      Art. 3, punto 6), lettera p) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera p) |      Art. 3, punto 6), lettera j) |

 

Art. 3, sesto trattino, primo comma, lettera q) |      Art. 3, punto 6), lettera n) |

 

Art. 3, sesto trattino, secondo comma |      Art. 2, secondo comma |

 

Articoli 4 e 5 | Articoli 4 e 5 |

 

Art. 6, paragrafo 1 |      Art. 6), primo comma |

 

Art. 6, paragrafo 2 |      Art. 6), secondo comma |

 

Art. 7, paragrafi 1 e 2 |      Art. 7, paragrafi 1 e 2 |

 

Art. 7, paragrafo 3 |      Art. 7, paragrafo 3, primo comma |

 

Art. 7, paragrafo 4 |      Art. 7, paragrafo 3, secondo comma |

 

Art. 7, paragrafo 5 |      Art. 7, paragrafo 4 |

 

Art. 8, paragrafo 1 |      Art. 8, primo comma |

 

Art. 8, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |      Art. 8, secondo, terzo e quarto comma |

 

Articoli da 9 a 19 | Articoli da 9 a 19 |

 

Art. 20, paragrafi 1 e 2 |      Art. 20, paragrafi 1 e 2 |

 

Art. 20, paragrafo 3 | — |

 

Articoli 21, 22 e 23 | Articoli 21, 22 e 23 |

 

Art. 24 | — |

 

Art. 25, primo comma, prima e seconda frase |      Art. 24, primo e secondo comma |

 

Art. 25, secondo comma, prima e seconda frase |      Art. 24, secondo e terzo comma |

 

Art. 26 |      Art. 27 |

 

— | Allegato I |

 

— | Allegato II |


[1] Abrogata dall'art. 29 della Direttiva n. 2010/24/UE, con la decorrenza ivi prevista.