§ 14.5.827 - Regolamento 6 aprile 2006, n. 566.
Regolamento (CE) n. 566/2006 della Commissione recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell’ambito del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:06/04/2006
Numero:566


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 14.5.827 - Regolamento 6 aprile 2006, n. 566.

Regolamento (CE) n. 566/2006 della Commissione recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell’ambito del regime d’importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune e recante modifica al regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l’importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006

(G.U.U.E. 7 aprile 2006, n. L 99).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Ai fini di un monitoraggio efficace delle importazioni di banane nella Comunità, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione dispone che l’immissione in libera pratica di banane al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato dal regolamento (CE) n. 1964/2005 è soggetta alla presentazione di un titolo d’importazione. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

      (2) Per poter disporre più presto dei dati sui quantitativi di banane immesse in libera pratica, risulta necessario abbreviare il periodo di validità dei titoli. È inoltre opportuno limitare il periodo di validità dei titoli al 31 dicembre, affinché il flusso dei dati sia organizzato nell’arco di un anno civile.

      (3) Per gli stessi motivi occorre anticipare il termine entro il quale gli operatori devono presentare all’autorità competente la prova dell’utilizzazione dei titoli, in deroga all’articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

      (4) Per poter disporre dei dati relativi all’intero periodo di applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1964/2005, è opportuno che l’anticipazione del termine di presentazione della prova di utilizzazione dei titoli sia applicata anche ai titoli validi a decorrere dal 1° gennaio 2006, data di applicazione del regolamento (CE) n. 2014/2005.

      (5) L’indicazione dell’origine delle banane immesse in libera pratica nella Comunità è un dato particolarmente importante ai fini del monitoraggio delle importazioni effettuate nell’ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1964/2005. Per poter disporre di questa informazione, è opportuno che i titoli d’importazione siano rilasciati per un’origine determinata, distinguendo a questo proposito tra banane originarie dei paesi ACP e banane originarie di altri paesi terzi.

      (6) Occorre altresì definire le informazioni sui prezzi e sui quantitativi commercializzati, che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio del mercato.

      (7) Al fine di accertare o prevenire eventuali dichiarazioni abusive da parte degli operatori, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione e del regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell’ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006.

      (8) Il regolamento (CE) n. 219/2006 ha abrogato il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, disponendo peraltro che gli articoli 21, 26 e 27 e l’allegato di quest’ultimo regolamento continuino ad applicarsi alle importazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 219/2006. A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno integrare il contenuto delle suddette disposizioni nel testo del regolamento (CE) n. 219/2006.

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue.

     1) L’articolo 1 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

     «La domanda di titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»;

     b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

     «Il titolo reca, nella casella 8, l’indicazione del gruppo di paesi di origine “ACP” o “non ACP” e la dicitura “sì” deve essere barrata.»;

     c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato.

     Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»;

     d) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «6. In deroga all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell’utilizzazione del titolo d’importazione di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d’importazione, salvo impossibilità per forza maggiore.»

     2) L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 2

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) ogni mercoledì, i prezzi all’ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine;

     b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione nel corso del mese precedente;

     c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l’origine, oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente;

     d) su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

     2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»

 

          Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 219/2006 è modificato come segue.

     1) Nell’articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Nell’allegato figura l’elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.»

     2) L’articolo 6 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

     a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 5, paragrafo 3;

     b) quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.

     Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l’elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell’ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005.

     La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.»

     3) Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 bis:

     «Articolo 6 bis. Formalità per l’immissione in libera pratica

     1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell’immissione in libera pratica di banane:

     a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d’importazione, imputato all’atto dell’accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

     b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell’allegato del presente regolamento.

     2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.

     3. In caso di dubbi sull’autenticità del titolo, dell’estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull’identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.

     4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell’allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell’ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l’autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.»

     4) All’articolo 8 è soppressa la seconda frase.

     5) Il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

 

          Art. 3.

     In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2014/2005, modificato dal presente regolamento, le informazioni relative ai quantitativi oggetto dei titoli d’importazione utilizzati e rinviati all’organismo che li ha rilasciati nei mesi di gennaio e febbraio 2006 sono trasmesse alla Commissione nei sette giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     L’articolo 1, punto 1), lettera d), si applica ai titoli validi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Autorità competenti degli Stati membri:

 

     Belgio

     Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch

     Interventie- en Restitutiebureau

     Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

     B-1040 Bruxelles/Brussel

 

     Repubblica ceca

     Státní zemědělský intervenční fond

     Ve Smečkách 33

     CZ-110 00 Praha 1

 

     Danimarca

     Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

     Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

     Nyropsgade 30

     DK-1780 København V

 

     Germania

     Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

     Referat 322

     Deichmanns Aue 29

     D-53179 Bonn

 

     Estonia

     Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

     Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

     Narva mnt 3

     EE-51009 Tartu

 

     Grecia

     OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

     Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial

     Products

     241, Acharnon Street

     GR-104 46 Athens

     ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και

     Βιομηχανικών Προϊόντων

     Αχαρνών 241

     Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

     Spagna

     Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

     Secretaría General de Comercio Exterior

     Paseo de la Castellana, 162

     E-28046 Madrid

 

     Francia

     Office de développement de l'économie agricole des départements

     d'outre-mer (ODEADOM)

     46-48, rue de Lagny

     F-93104 Montreuil Cedex

 

     Irlanda

     Department of Agriculture & Food

     Crops Policy & State Bodies Division

     Agriculture House (3W)

     Kildare Street

     Dublin 2

     Ireland

 

     Italia

     Ministero delle Attività produttive

     Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

     Viale Boston, 25

     I-00144 Roma

 

     Cipro

     Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

     Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

     CY 1421 Κύπρος

     Ministry of Commerce, Industry and Tourism

     Import & Export Licensing Unit

     CY 1421 Cyprus

 

     Lettonia

     Zemkopības ministrijas

     Lauku atbalsta dienests

     Tirdzniecības mehānismu departaments

     Licenču daļa

     Republikas laukums 2

     Rīga, LV-1981

 

     Lituania

     Nacionalinė mokėjimo agentūra

     Užsienio prekybos departamentas

     Blindžių g. 17

     LT-08111 Vilnius

 

     Lussemburgo

     Ministère de l'agriculture

     Administration des services techniques de l'agriculture

     Service de l'horticulture

     16, route d'Esch

     Boîte postale 1904

     L-1014 Luxembourg

 

     Ungheria

     Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

     Margit krt. 85.

     H-1024 Budapest

 

     Malta

     Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

     Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

     Agenzija tal-Pagamenti

     Trade Mechanisims

     Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

     Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

     Paesi Bassi

     Productschap Tuinbouw

     Louis Pasteurlaan 6

     Postbus 280

     2700 AG Zoetermeer

     Nederland

 

     Austria

     Agrarmarkt Austria

     Dresdner Straße 70

     A-1200 Wien

 

     Polonia

     Agencja Rynku Rolnego

     Biuro Administrowania Obrotem Towarowym

     z Zagranicą

     ul. Nowy Świat 6/12

     PL-00-400 Warszawa

     Polska

 

     Portogallo

     Ministério das Finanças

     Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

     Direcção de Serviços de Licenciamento

     Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

     P-1149-060 Lisboa

 

     Slovenia

     Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

     Oddelek za zunanjo trgovino

     Dunajska cesta 160

     SI-1000 Ljubljana

 

     Slovacchia

     Pôdohospodárska platobná agentúra

     Dobrovičova 12

     SK-815 26 Bratislava

 

     Finlandia

     Maa- ja Metsätalousministeriö

     PL 30

     FIN-00023 Valtioneuvosto

 

     Svezia

     Jordbruksverket

     Interventionsenheten

     S-551 82 Jönköping

 

     Regno Unito

     Rural Payment Agency

     External Trade Division

     Lancaster House

     Hampshire Court

     Newcastle Upon Tyne

     NE4 7YH

     United Kingdom»