§ 14.5.708 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1046.
Regolamento (CE) n. 1046/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:04/07/2005
Numero:1046


Sommario
Art. 1.      L’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 14.5.708 – Regolamento 4 luglio 2005, n. 1046.

Regolamento (CE) n. 1046/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000.

(G.U.U.E. 5 luglio 2005, n. L 172).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell’8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

     vista la decisione 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi della decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire contingenti tariffari d’importazione, a dazio zero, per il frumento (grano), per il frumento segalato e il glutine di frumento (grano) e per il granturco originari della Bulgaria. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, tali contingenti sono stati rispettivamente di 250 000 tonnellate e di 80 000 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione riguardanti la gestione di detti contingenti tariffari.

     (2) Ai sensi della decisione 2005/430/CE, la Comunità si è impegnata ad aumentare, a decorrere dal 1° luglio 2005, il volume del contingente tariffario d’importazione a dazio zero per il frumento (grano), il frumento segalato e il glutine di frumento (grano) originari della Bulgaria in modo da portarlo a 352 000 tonnellate, con un incremento annuale pari a 32 000 tonnellate. L’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 deve essere adattato per tenere conto di tale aumento.

     (3) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 958/2003.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato I del regolamento (CE) n. 958/2003 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Elenco di prodotti originari della Bulgaria di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

Codice NC

Numero d’ordine

Designazione delle merci

Aliquota del dazio

Quantitativo annuo dall’1.7.2005 al 30.6.2006 e negli anni successivi (in t)

Incremento annuo a decorrere dall’1.7.2006 (in t)

1001

09.4676

Frumento (grano) e frumento segalato

Esenzione

352 000

32 000

1109 00 00

 

Glutine di frumento

 

 

 

1005 90 00

1005 10 90

09.4677

Granturco

Esenzione

96 000

8 000»